Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 novembre u.s., n. 91, ha esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato l’impugnativa, tra l’altro, della Legge Regione Liguria n. 17 del 23/09/2015, “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)”, in quanto alcune disposizioni riguardanti gli ambiti ottimali di affidamento del servizio idrico integrato contrastano con i principi della legislazione statale in materia di servizio idrico integrato. Ne consegue la violazione dell’art.117, secondo comma, lett. e) ed s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di tutela dell’ambiente e della concorrenza;
e la non impugnativa, tra l’altro delle seguenti:
Legge Regione Calabria n. 18 del 28/09/2015 “Variazione di bilancio per assicurare la prosecuzione delle attività dell’unità di progetto rifiuti”;
Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 21 del 25/09/2015 “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo”;
Legge Regione Emilia Romagna n. 16 del 05/10/2015 “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.