Si è svolta il 9 novembre scorso l’audizione informale dell’ANCE presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame, in prima lettura, in sede referente, del disegno di legge recante “Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini” (DDL 2494/C).
La delegazione associativa ha evidenziato, in premessa, come il settore edile si caratterizzi per l’elevata rischiosità delle lavorazioni e dei conseguenti eventi infortunistici che, seppur in costante diminuzione nel corso degli ultimi anni, continuano a inserire il comparto nel novero di quelli più a rischio. Ha, quindi, illustrato alcuni dati alcuni dati INAIL da cui emerge, in particolare, in relazione alla suddivisione degli occupati per face d’età, nelle costruzioni, che su 32.980 infortuni registrati nel 2014 il 16 per cento riguarda lavoratori con più di 55 anni . Al riguardo, occorre segnalare che il testo si riferisce genericamente ai lavoratori edili mentre la categoria maggiormente esposta agli eventi infortunistici conseguenti all’attività usurante è quella degli operai.
Ha, altresì, ricordato gli attuali requisiti di accesso alla pensione per i lavoratori che svolgono attività usuranti. Nello specifico, tali lavoratori possono andare in pensione, dal 1° gennaio 2015, con una anzianità contributiva minima di 35 anni, una età minima pari a 61 anni e 3 mesi ed il contestuale perfezionamento del quorum 97,3.
Per godere dei benefici le attività usuranti devono essere state svolte, per le pensioni che vengono liquidate fino al 31 Dicembre 2017, per almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, nonché, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° Gennaio 2018, per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
In proposito la delegazione ANCE ha rilevato che il settore delle costruzioni si contraddistingue, ai fini di una valutazione in merito alle attività usuranti, per essere caratterizzato da lavorazioni particolarmente faticose e che, quindi, accompagnano tutto l’arco del periodo di vita lavorativo dell’operaio e non solo una parte di esso, come previsto dalle normative vigenti.
Pertanto, il tema del prepensionamento per i lavori usuranti legato al settore dell’edilizia, dovrà necessariamente prevedere una specifica revisione degli attuali parametri, anche in considerazione dell’andamento infortunistico che vede tale settore tra i più a rischio dei comparti produttivi.
Occorrerà, in particolare, tener conto della differente aspettativa di vita degli operai del settore edile e dell’effettivo raggiungimento del requisito minimo contributivo obbligatorio. Al riguardo, sulla base di studi effettuati nell’anno 2005, per gli operai edili, l’aspettativa di vita è risultata mediamente inferiore di 6/7 anni rispetto ai lavoratori di altri settori produttivi.
Inoltre, si deve considerare che nella vita lavorativa di un operaio edile, mediamente pari a 40 anni, indipendentemente dal livello di inquadramento, si accumulano mediamente 26-28 anni di contributi, contro i 35 anni di anzianità contributiva previsti dalle attuali disposizioni per i lavori usuranti, che sarebbero difficilmente conseguibili, proprio a causa delle interruzioni dei rapporti di lavoro, tipiche del settore, dovute alla fine delle specifiche fasi lavorative o del cantiere, alla sospensione per eventi meteorologici nonché a causa del ricorso a periodi coperti da tutele in costanza di rapporto di lavoro e a trattamenti di disoccupazione involontaria.
Alla luce delle considerazioni svolte ha, quindi, ipotizzato la seguente riduzione dei parametri: anzianità contributiva minima a 30 anni; età minima anagrafica a 58 anni; perfezionamento del quorum 88.
Inoltre, ai fini del raggiungimento dei suddetti requisiti, considerato che per legge i contributi figurativi sono validi nel limite massimo di 5 anni, sarebbe necessario prevedere un ampliamento di tale periodo.Questo consentirebbe il riconoscimento di tutti i periodi di contribuzione figurativa utile al calcolo della contribuzione minima, anche perché le imprese edili, per i propri lavoratori, oggi versano una contribuzione complessiva molto più elevata rispetto alle prestazioni assistenziali e previdenziali ricevute.
In questo modo, sarebbe possibile raggiungere i requisiti pensionistici sommando alla contribuzione riconosciuta per le ore effettivamente lavorate la totale contribuzione figurativa, legata anche agli ammortizzatori sociali e agli eventuali trattamenti di Naspi, pari a 24 mesi, e di disoccupazione speciale edile.
La delegazione ha, inoltre, sottolineato che nell’ultimo rinnovo contrattuale di settore è stata prevista la costituzione di un apposito “fondo prepensionamenti”, totalmente a carico di tutte le imprese del settore, volto a fornire un minimo sostegno economico per l’uscita anticipata dei lavoratori del settore (contributo dello 0,10 mutualizzato presso le Casse Edili).
Tenuto conto, però, del calo della massa salari registrato negli ultimi anni a causa della perdurante crisi del settore, le risorse accantonate nel Fondo suddetto, oltre a gravare esclusivamente sulle imprese e sul sistema bilaterale edile, non sono in grado da sole di recare vantaggi sostanziali, si renderebbe quindi necessario prevedere una adeguata copertura finanziaria integrale a sostegno di tali iniziative contrattuali.
In allegato il documento ANCE consegnato agli atti della Commissione con il dettaglio delle valutazioni e proposte.
22651-Audizione ddl 2494 prepensionamento in edilizia.pdfApri