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Sono stati pubblicati nuovi interpelli in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare su codici Ateco ai fini della formazione per RSPP, delega di funzioni, sorveglianza sanitaria e attività navali in ambito portuale

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Sicurezza sul lavoro: pubblicati nuovi interpelli

4 Novembre 2015
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Sono state pubblicate, sul sito del Ministero del lavoro, le risposte della Commissione per gli interpelli ad alcuni quesiti in materia di sicurezza sul lavoro. Si riportano i seguenti.
 
Interpello 6/2015
Il quesito posto alla Commissione concerne l’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, sulla formazione degli RSPP e ASPP, in relazione alla nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2007).
L’istante chiede di sapere quale sia il macrosettore di riferimento per un’azienda che nel 2006, in base ai codici Ateco 2002, era identificata nella sezione DK (Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici) ed ora, in base ai codici Ateco 2007, rientra nella sezione C.
La Commissione chiarisce che, ai fini della formazione di RSPP e ASPP, in particolare della determinazione del modulo B di specializzazione, è necessario verificare la corrispondenza tra la versione attuale dei codici Ateco (Ateco 2007) e quella precedente. Le corrispondenze complete sono disponibili sulla pagina web dell’Istat.
Pertanto un’azienda individuata da un determinato codice Ateco 2007, per poter valutare il macrosettore di riferimento utile a definire il modulo B, dovrà consultare le tavole di raccordo tra Ateco 2007 e Ateco 2002.
 
Interpello 7/2015
In questo interpello la Commissione risponde ad un quesito sull’istituto della delega di funzioni di cui all’articolo 16 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. (di seguito Testo Unico). In particolare l’istante chiede di sapere “se esiste l’obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal datore di lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delega”.
La Commissione chiarisce che la delega di funzioni in materia di sicurezza, è ammessa con determinati limiti e condizioni, riportati al comma 1 dell’articolo 16 del Testo Unico.
Perché la delega sia efficace è pertanto necessario che abbia tutte le caratteristiche previste nell’articolo in parola, quali la forma scritta, la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tuti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate.
Nello specifico, alla lettera e) del comma 1, il legislatore ha previsto che la delega “sia accettata dal delegato per iscritto” e ciò implica la possibilità di una non accettazione della stessa.
 
Interpello 8/2015
In questo interpello la Commissione ha risposto a un duplice quesito concernente la sorveglianza sanitaria e lo svolgimento del ruolo di medico competente.
Nel primo quesito, si chiede se, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b), del Testo Unico, il lavoratore che può fare richiesta di visita medica debba essere esclusivamente un lavoratore già sottoposto a sorveglianza sanitaria, anche se per un’esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, oppure se la richiesta possa pervenire da qualsiasi lavoratore che svolga la propria attività nell’ambiente nel quale il medico competente svolge il suo ruolo.
La Commissione, richiamando l’articolo 41, commi 1, lettera b), e 2, lettera c), del Testo Unico, ha chiarito che la richiesta può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che sia o meno sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l’unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi.
Nel secondo quesito si chiede se la visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente, che, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera l) del Testo Unico, deve essere effettuata almeno una volta all’anno o con cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi, debba riguardare ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, oppure se possa limitarsi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la loro mansione.
La Commissione, considerato che l’obbligo di visita è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, ha ritenuto che la medesima visita debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi “anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro” (articolo 25, comma 1, lettera a), del Testo Unico).
 
Interpello 10/2015
Il quesito posto da Confindustria alla Commissione concerne l’ambito di applicazione del D.P.R. n. 177/2011 in materia di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, e in particolare l’applicabilità del medesimo decreto alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale in ambito portuale, la cui normativa di sicurezza è attualmente dettata dal decreto legislativo n. 272/1999.
La Commissione ha chiarito che il D.P.R. n. 177/2011 – in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi – si applica esclusivamente agli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121, nonché a quelli confinati di cui all’Allegato IV, punto 3, del Testo Unico.
Per quanto riguarda gli ambienti sospetti di inquinamento, inoltre, essi rientrano nel Titolo II, “Luoghi di lavoro”, del Testo Unico; Titolo II che non si applica ai mezzi di trasporto, ai sensi dell’articolo 62, comma 2.
Alla luce infine delle specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 272/1999, che in diversi articoli tratta i rischi di inquinamento dell’aria in ambienti a bordo delle navi, la Commissione ha concluso che, in vigenza dell’attuale normativa, è esclusa l’applicabilità del D.P.R. n. 177/2011 alle attività disciplinate dal decreto legislativo n. 272/1999.

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