E’ stato approvato in via definitiva presso l’Aula del Senato il DdL n. 2111-B/S recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2016) sul quale si segnalano, per quanto di interesse, alcune norme in materia di lavoro.
Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (co. 178 a 181)
Confermato, anche per l’anno 2016, l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato, ma con una riduzione in termini di misura e durata degli sgravi contributivi rispetto agli 8.060 euro per 36 mesi previsti per l’anno 2015.
In particolare, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2016, viene riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.
L’esonero, come in passato, spetta ai datori di lavoro che procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione di quelle relative ai lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro o in relazione a quelli per il quale il presente o il precedente beneficio sia già stato fruito, nonché con esclusione dei contratti di apprendistato.
Il beneficio non spetta, altresì, ai datori di lavoro che effettuano assunzioni di lavoratori provenienti da società collegate, anche per interposta persona, e che con queste abbiano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore della norma.
L’esonero non è cumulabile con ulteriori esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dall’attuale normativa.
A differenza di quanto previsto lo scorso anno, è stato chiarito che il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in presenza di un obbligo preesistente, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero, preserva la fruizione dell’esonero stesso, nei limiti di durata e misura residua.
Introdotta, inoltre, durante l’iter di approvazione, una disposizione volta ad estendere tale esonero contributivo, a seguito dell’adozione di un decreto (da emanarsi entro il 30/04/16 che determinerà l’ammontare delle risorse disponibili), alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2017 in favore dei datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con la possibilità di rimodulare la durata temporale e l’entità dell’esonero, assicurando, comunque, una maggiorazione della percentuale di decontribuzione del relativo importo minimo per l’assunzione di donne di qualunque età prive di impiego da almeno 6 mesi (co. 110).
Regime fiscale dei premi di produttività (co. da 182 a 190)
Confermato il ripristino della detassazione dei premi di produttività, per l’anno 2016, al fine di sostenere la contrattazione di secondo livello.
I premi oggetto dell’agevolazione sono quelli di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri contenuti in un emanando decreto ed erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.
E’ prevista, quindi, la parziale detassazione, con aliquota del 10%, dei premi di produttività, per un ammontare massimo di 2.000 euro, a favore di lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 50.000 euro lordi annui.
Il limite massimo della detassazione viene, poi, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
I criteri di misurazione degli incrementi di produttività, nonché le modalità applicative dell’agevolazione, vengono demandati ad un Decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il MEF, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità.
La previsione di cui al presente articolo introduce quindi l’agevolazione fiscale per i premi di produttività in maniera strutturale, come più volte richiesto dall’Ance.
La norma fa, inoltre, riferimento espressamente ai premi erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui alla nuova formulazione fornita dal Jobs Act (D.Lgs. n. 81/2015).
Introdotta, durante l’iter di approvazione del testo, una disposizione che consente, ai fini della determinazione dei premi di produttività, il computo del periodo obbligatorio di congedo di maternità.
Decontribuzione (co. 151)
Confermato l’azzeramento degli stanziamenti residui del Fondo di cui all’art. 1, co. 68 della L. n. 247/2007 destinati alla decontribuzione previdenziale sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello. Risulta, pertanto, in edilizia, neutralizzato l’incentivo contributivo riconosciuto per le erogazioni dell’EVR (elemento variabile retribuzione).
Sul punto, l’Ance ha manifestato la propria contrarietà sull’azzeramento del fondo le cui risorse, comunque, sono state destinate alla detassazione.
Congedo parentale (co. 205)
Prevista la proroga sperimentale, per l’anno 2016, del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché del congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria. Il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa.
Prepensionamento (co. 284 )
Viene introdotta una novità che consente, ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, i quali, entro il 31 dicembre 2018 maturino il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di ridurre, previo accordo tra le parti, l’orario di lavoro in una misura tra il 40 e il 60%.
In tal caso, il datore di lavoro dovrà versare direttamente al lavoratore, e non più all’Inps, con cadenza mensile, una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici in misura pari alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorrerà alla formazione dell’imponibile previdenziale e fiscale.
Per i periodi relativi alla riduzione dell’orario di lavoro sarà, inoltre, riconosciuta, in favore del lavoratore, la contribuzione figurativa commisurata alla perdita della retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
Tale misura prevede un limite di spesa annuale di 60 milioni di euro per l’anno 2016, di 120 milioni per l’anno 2017 e di 60 milioni per l’anno 2018.
Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga (co. 304)
Implementata la dotazione del Fondo sociale per l’occupazione, con ulteriori 250 milioni di euro destinati alla cassa integrazione in deroga, che potrà essere concessa nei limiti di tre mesi, per l’anno 2016.
Approvazioni Ordini Del Giorno – trasferta e contributo di licenziamento
L’Ance, nel corso dell’iter di approvazione del Disegno di Legge, è intervenuta sia presso l’Aula del Senato che presso la Camera dei Deputati, presentando specifiche proposte emendative volte a richiedere l’introduzione di due norme di interpretazione autentica sulla trasferta nonché per richiedere la strutturalità dell’esonero dal versamento del contributo di licenziamento per l’edilizia, introdotto dalla Riforma Fornero. A seguito di tali proposte, sono stati accolti, nel corso dell’esame in aula della Camera dei Deputati degli ordini del giorno, che si allegano per opportuna informativa, che ne accolgono le istanze.
In particolare, con riferimento all’istituto della trasferta, con l’ODG n. 9/3444-A/123, la Camera ha impegnato il Governo a precisare l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 51, comma 5 del D.P.R. 917/1986 (trasferta occasionale) per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro o la sede di assunzione e, qualora nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l’espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi.
Con riferimento, invece, al contributo di licenziamento l’Aula della Camera ha approvato l’ODG n. 9/3444-A/268 che, in accoglimento dell’istanza dell’Ance, impegna il Governo a “valutare l’opportunità di intervenire rapidamente, attraverso gli strumenti legislativi che si riterranno più opportuni, per rendere l’esonero del contributo di cui all’art. 2, comma 34, della legge n. 92/2012, permanente e strutturale, eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile del nostro paese”.
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