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Il provvedimento di VIA non assorbe automaticamente l’autorizzazione paesaggistica che resta quindi atto autonomo a meno che le Regioni non prevedano espressamente un “auspicabile” coordinamento procedimentale. Lo afferma il TAR Bari nella sentenza n. 1204/2015

Archivio, Edilizia e territorio

Le Regioni possono coordinare la VIA con l’autorizzazione paesaggistica

1 Dicembre 2015
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 Il Tar Bari, nella sentenza n. 1204 del 6/8/2015 ha affermato che il provvedimento conclusivo della VIA se vale a “sostituire o coordinare” tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto (articolo 26 D. Lgs. 152/2006) altrettanto non può dirsi per l’autorizzazione paesaggistica che assolve una esigenza specifica di tutela del paesaggio.
Secondo il TAR, infatti, il carattere di potenziale inclusività della VIA non necessariamente assolve anche a quella specifica esigenza di tutela del paesaggio, che ha rilevanza ove l’intervento incida su beni che, in ragione dell’elevato intrinseco valore che li connota, sono tutelati dalla legge o in base alla legge, ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In tal caso, infatti, è la legge ad imporre l’attivazione di una speciale procedura, che si pone quale istituto di protezione ambientale posto a presidio dei valori di primario ed indiscusso rilievo costituzionale e confluente nell’autorizzazione paesaggistica. Si tratta di un  atto autonomo e presupposto necessario rispetto a tutti i titoli legittimanti l’intervento in quanto diretto a verificarne la compatibilità con riferimento a beni paesaggistici oggetto di specifica e motivata tutela.
Se è vero però che, in base alla disciplina attuale il provvedimento di VIA non può sostituire automaticamente quello di autorizzazione paesaggistica, questo non significa, secondo il TAR, che non vi possa essere una norma attutiva in grado di attivare meccanismi di coordinamento e semplificazione strutturale, nell’ottica di unificazione di procedimenti caratterizzati da un’intrinseca connessione funzionale. Anzi i giudici amministrativi rimarcano come si tratti di un coordinamento auspicabile in concreto in omaggio a principi di semplificazione procedimentale. Del resto, proprio in ragione dell’ampia formulazione dell’art. 26, comma 4, Codice dell’Ambiente, la valutazione di impatto ambientale risulta idonea ad includere in sé la valutazione di tutti i possibili effetti dell’intervento sull’ambiente, nell’accezione consolidata comprensiva anche della componente paesaggistica. Dunque, è ben possibile che a livello di legislazione regionale si dia attuazione a quanto prescritto dal citato art. 26, comma 4, realizzando forme di “coordinamento”, per mezzo della VIA, di tutte le autorizzazioni in materia ambientale (fra le quali vi è anche l’autorizzazione paesaggistica). In tale caso, infatti, piuttosto che derogare alla previsione dell’autorizzazione paesaggistica, si consente che il provvedimento di VIA “comprenda” l’autorizzazione paesaggistica, in una prospettiva di semplificazione amministrativa, lasciando sostanzialmente inalterato il livello uniforme di protezione ambientale previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Peraltro, a sostegno della tesi esposta la sentenza del Tar Bari rinvia anche a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 93/2013 chiamata ad esprimersi sulla legittimità di alcuni articoli della Legge n. 3/2012 della regione Marche in materia di VIA.
Proprio in merito all’articolo 5 comma 10 della anzidetta legge regionale nella parte in cui stabilisce che “il provvedimento di VIA comprende l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004”  la Corte aveva ribadito che, in linea di principio, la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l’autorizzazione paesaggistica diversa da quella statale, ma, nel caso di specie, la norma regionale ha dato attuazione a quanto prescritto dal citato art. 26, comma 4 D. Lgs. 152/2006: essa, infatti, lungi dall’aver derogato alla previsione dell’autorizzazione paesaggistica, stabilendo che il provvedimento di VIA “comprende” l’autorizzazione paesaggistica, ha provveduto a realizzare quella forma di “coordinamento” da parte della VIA di tutte le autorizzazioni in materia ambientale (fra le quali vi è anche l’autorizzazione paesaggistica)  prescritte al fine di assicurare un livello uniforme di protezione ambientale, in una prospettiva di semplificazione amministrativa.
 
Allegati : TAR Bari 1204/2015
               Corte Costituzionale n. 93/2013
 
 

22903-Corte Costituzionale n 93-2013.pdfApri

22903-TAR Bari 1204-2015.pdfApri
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