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All’esame delle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato, per il parere al Governo, il primo decreto attuativo della L 124/2015 (cd. legge Madia di riforma della PA). Nel testo abrogate o modificate norme in vigore da dicembre 2011 ad agosto 2015, e non più attuali, in materia di ambiente, lavoro, urbanistica, fiscale e infrastrutture.

Archivio, Governo e Parlamento

Schema di Dlgs sull’abrogazione di provvedimenti non legislativi di attuazione: esame in Parlamento

9 Dicembre 2015
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E’ stato assegnato alle Commissioni Affari Costituzionali del Senato e della Camera dei Deputati – per l’espressione del parere al Governo da rendersi entro il 26 dicembre p.v. – lo Schema di decreto legislativo recante “Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimento non legislativi di attuazione” (Atto 249 – Relatori, rispettivamente, il Sen. Giorgio Pagliari del Gruppo parlamentare PD e l’On.le Andrea Giorgis del Gruppo parlamentare PD) approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 novembre u.s.
 
Il provvedimento dà attuazione all’art. 21 della L 124/2015 (Riforma della PA) ed, al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle legge, dispone l’abrogazione o la modifica di disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione entrati in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della predetta 124/2015), con le relative motivazioni indicate nella relazione illustrativa.
 
Tra le misure previste:
-viene eliminata la disposizione, di cui all’art. 18 (finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione), comma 1, lett. b) della L 183/2011, che assicura un finanziamento pari al 25% dell’extragettito IVA generato dalle opere infrastrutturali portuali oggetto degli interventi agevolativi ivi previsti.
(La modifica si rende necessaria in quanto la norma non ha mai trovato effetto a causa della mancanza del maggiore gettito IVA)
 
-viene modificata la disposizione di cui all’art. 2, comma 2, del Dl 79/2012, convertito dalla L 131/2012, sulla comunicazione di cessione del fabbricato, individuando il destinatario delle comunicazioni informatiche nel Questore (anziché nell’autorità locale di pubblica sicurezza).
(La modifica si rende necessaria al fine di ridurre i passaggi procedimentali sfruttando le economie di scale e ottimizzando le risorse umane e strumentali disponibili);
 
-viene eliminata la norma di cui all’art. 11, comma 2, del Dl 101/2013, convertito dalla L 125/2013, che demanda a un decreto interministeriale – da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento – la disciplina delle modalità di sperimentazione per l’applicazione del SISTRI.
(La modifica si rende necessaria stante la prossima entrata in vigore di un nuovo sistema semplificato del SISTRI la cui configurazione informatica è in corso di elaborazione da parte del Ministero dell’Ambiente con il supporto tecnico della CONSIP);
 
-viene modificata la norma di cui all’art. 7, comma 3-quater del DL 83/2014, convertito dalla L 106/2014, sull’attuazione del “programma Italia 2019”, volto a valorizzare i progetti elaborati dalle Città che hanno presentato la propria candidatura a Capitale europea della cultura 2019.
Al riguardo, viene, in particolare, previsto che lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all’art. 2, comma 203, della L 662/1996 il predetto Programma  mentre viene rinviato, ad una successiva fase, l’adozione del decreto ricognitivo degli interventi da realizzare (in luogo della norma vigente che prevede, prima ancora della fase di concertazione, l’adozione immediata del Programma con decreto DPCM).  
(La modifica si rende necessaria per semplificare e chiarire la procedura attuativa prevista dalla norma, mettendo nel giusto ordine logico-giuridico le azioni esecutive);
 
-vengono modificate le seguenti disposizioni del Dl 133/2014, convertito dalla L 164/2014:
·        all’art. 1 comma 11, relativo all’avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all’articolo 698 del codice della navigazione, viene previsto che l’approvazione dei contratti – sottoscritti dall’ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale – con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti debba avvenire entro centottanta giorni dalla data di stipulazione degli stessi (anziché dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto);
La modifica si rende necessaria dal momento che il decreto non è stato adottato alla data prescritta;
·        all’art. 7, comma 6, relativo alla costituzione di un Fondo, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche e finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziate dalla delibera del CIPE del 30 aprile 2012, n. 60. Al riguardo, viene chiarito che le somme provenienti dalla revoche sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto Fondo;
·        all’art. 33, comma 3, volto a prevedere mediante delibera del Consiglio dei Ministri, e sentita la Conferenza Stato-Regioni, l’individuazione delle aree di rilevante interesse nazionale alle quali applicare la disciplina dell’art. 33 in materia di bonifiche ambientali e rigenerazione urbana, vengono indicati i Ministeri (dell’Ambiente e delle Infrastrutture) cui è attribuita la facoltà di formulare proposte sull’adozione della predetta delibera.
 
Vengono eliminate, altresì, le disposizioni elencate nell’allegato 1 del testo, tra cui, in particolare, le seguenti:
 
-art.35 (Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali), comma 1-bis, della L.724/94, in cui si prevede la possibilità per gli enti locali di attivare, per il finanziamento di singole opere pubbliche, prestiti obbligazionari di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da un apposito patrimonio destinato, formato da beni immobili disponibili di proprietà degli enti locali stessi.
(L’abrogazione si rende necessaria in quanto la disposizione – intervenuta in un momento di crisi del mercato – nelle mutate condizioni appare inopportuna e controproducente. Inoltre, agli enti locali sono permesse emissioni obbligazionarie solo in forma di titoli ad ammortamento con preclusione di obbligazioni con rimborso in un’unica soluzione e tale forma di emissione consentita mal si concilia con la garanzia immobiliare che è di difficile divisibilità)
 
-art.23 (disciplina della denuncia di inizio attività- DIA), comma 1-ter, ultimo periodo, del DPR 380/2001 (Testo unico per l’edilizia), in cui si prevede l’emanazione di un regolamento per l’individuazione dei criteri e modalità per l’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici per la presentazione della denuncia di inizio attività.
(L’abrogazione si rende necessaria in quanto la norma è superata dall’accordo concluso il 18 dicembre 2014 in Conferenza Unificata tra Governo, regioni e enti locali, sull’adozione di una modulistica standardizzata e unificata per la presentazione delle dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive)
 
-art. 5, c. 8-quater, del DL 269/2003 convertito dalla L. 326/2003 che dispone che Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e medie imprese e che gli acquisti dei predetti titoli possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia.
(L’abrogazione si rende necessaria in quanto per le medesime finalità Cassa depositi e prestiti ha costituito un plafond di risorse dedicato proprio a fornire garanzie a favore delle imprese)
 
-art. 18, c. 2-bis e 2-quater, della L. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) sul finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione che assicura un finanziamento pari al 25% dell’extragettito IVA generato dalla opere infrastrutturali portuali oggetto degli interventi agevolativi ivi previsti.
(L’abrogazione si rende necessaria in quanto la disposizione non ha mai trovato applicazione a causa della mancanza del maggior gettito IVA e, conseguentemente, è stato introdotto dall’art. 14, c.1, del DL 83/2012 un meccanismo agevolativo alternativo)
 
-art. 13, c. 12bis, del DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 che prevede, per l’anno 2012, la modifica delle aliquote dell’Imposta municipale propria in relazione all’andamento del gettito della prima rata e dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali.
(L’abrogazione si rende necessaria in quanto la disposizione essendo riferita al solo anno 2012 risulta di fatto superata)
 
-art. 1, comma 3, del DL 1/2012, convertito nella L.27/2012 (Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese),che, in relazione all’abrogazione di norme che ponevano divieti e restrizioni all’attività economica, limiti numerici, autorizzazioni, licenze etc., prevedeva l’adozione da parte del Governo, entro il 31 dicembre 2012, di uno o più regolamenti, per individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, e disciplinare i requisiti per l’esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione.
(L’abrogazione si rende necessaria in quanto la disposizione è superata dall’art.5, della L.124/2015 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso e di quelli per cui è necessaria la autorizzazione espressa o è sufficiente una comunicazione preventiva)
 
-art. 3, c. 3-quater del DL 5/2012 convertito dalla L. 35/2012 che prevede l’emanazione da parte del Governo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, di uno o più regolamenti per la riduzione di oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche in materia di lavoro, anagrafe e stato civile.
(L’abrogazione si rende necessaria in quanto le relative semplificazioni sono state adottate con il DL 69/2013 in tema di trasmissione del certificato di gravidanza e denuncia infortuni, con il DPCM sulle comunicazioni telematiche in tema di anagrafe e stato civile nonché con il DM 30 gennaio 2015 in tema di DURC)
 
-art.44, comma 1, del DL 5/2012, convertito dalla L.35/2012 che prevede l’emanazione di un decreto contenente disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all’art. 146, comma 9 del DLgs 42/2004, sull’individuazione di procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità (immobili ed aree ad interesse paesaggisitco).
(L’abrogazione si rende necessaria in quanto la norma è stata superata dall’art.12, comma 2, del DL 83/2014, convertito dalla L. 106/2014, che ne ha ripreso sostanzialmente il contenuto)
 
-art.4, comma 8, del DL 16/2012, convertito dalla L.44/2012 (fiscalità locale) che disciplina le modalità di recupero, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’anticipazione corrisposta a titolo di acconto ai Comuni dal Ministero dell’interno nell’anno 2012.
(L’abrogazione si rende necessaria in quanto l’anticipazione è già stata interamente recuperata a valere sulle risorse spettanti ai Comuni per il 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o trasferimenti erariali)
 
-art. 1, c.11, del DL 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 che prevede che il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi di cui all’art. 2 del DL 52/2012 convertito dalla L. 94/2012 istituisce tramite Consip S.p.A. un elenco delle centrali di committenza.
(L’abrogazione si rende necessaria in quanto l’impianto normativo sulle centrali di committenza e sull’aggregazione degli acquisti delle P.A. è stato novellato dall’art. 9 del DL 66/2014 convertito dalla L. 89/2014 che ha istituito l’elenco dei soggetti aggregatori ed il relativo Tavolo tecnico)
 
-art.5, comma 14, del Dlgs 109/2012 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) che demanda ad un decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Lavoro la determinazione delle modalità di destinazione del contributo forfetario dovuto in relazione all’avvio del procedimento di emersione del lavoro irregolare da effettuare nel periodo ivi indicato (15 settembre – 15 ottobre 2012).
(L’abrogazione si rende necessaria in quanto la disposizione è stata attuata e non sono configurabili ulteriori introiti per la medesima causale)
 
–art.15, comma 2, del DL 179/2012, convertito dalla L.221/2012 (pagamenti elettronici) che prevede l’emanazione di un apposito decreto interministeriale per la disciplina dell’estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili.
L’abrogazione si rende necessaria in quanto l’adozione del decreto è superata dalla previsione dell’art.1, comma 1, lett. q), della L.124/2015, che indica, tra i criteri direttivi per la delega al Governo per di D.Lgs di modifica del Codice dell’amministrazione digitale i pagamenti elettronici effettuai con qualsiasi modalità quali mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della P.A.
 
-art.1, comma 31, della L.190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede l’adozione di uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per l’individuazione delle informazioni rilevanti relative ai procedimenti amministrativi ai fini della pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, a garanzia di trasparenza dell’azione amministrativa.
(L’abrogazione si rende necessarie in quanto la materia della trasparenza dell’attività amministrativa è stata disciplinata compiutamente dal D.Lgs 33/2013, sul riordino della disciplina riguardante, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.)
 
-art. 37 del DL 69/2013, convertito dalla L 98/2013,  che prevede la sottoscrizione entro 60 giorni dalla di entrata in vigore del provvedimento delle convenzioni, di cui all’articolo 12 del DL 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, ai fini dell’individuazione delle Zone a burocrazia zero.
(L’abrogazione si rende necessaria considerato che lo strumento delle convenzioni non risulta idoneo, tenuto anche conto che lo stesso presuppone l’accordo di tutte le amministrazioni competenti e che la Legge 124/2015 ha previsto numerose misure di semplificazioni e riduzione di oneri a carico di imprese che rendono superata la disposizione)
 
-art. 39, comma 1-ter, del DL 69/2013, convertito dalla L.98/2013 (Disposizioni in materia di beni culturali) che prevede un apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, disponendo, altresì, la trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell’atto di indirizzo per la società Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (che indica il programma per l’utilizzo dei fondi e la destinazione per la tutela dei beni culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture .
(L’abrogazione si rende necessaria in quanto la materia è stata disciplinata dall’art.7, comma 2 del DL 83/2014)
 
-art. 50 bis del DL 69/2013 convertito dalla L. 98/2013 sull’istituzione di un regime semplificato delle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti titolari di partita IVA.
(L’abrogazione si rende necessaria in quanto un analogo regime di favore è stato recentemente istituito dall’art. 9,c.1, lett. d), della L. 23/2014)
 
-art.2, comma 14, del DL 76/2013, convertito dalla L.98/2013 che prevede l’adozione di un decreto ministeriale per stabilire criteri e modalità per la definizione di piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici.
(L’abrogazione si rende necessaria in quanto la norma è superata dalla nuova disciplina di cui all’art.1, commi 33 e segg. della L.107/2015, che introduce una disciplina organica dell’alternanza scuola-lavoro)
 
-art. 3, c. 1bis, del DL 76/2013 convertito dalla L. 99/2013 che prevede che per gli interventi in materia di autoimpiego e autoimprenditorialità di cui al Dlgs 185/2000 dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese che possano avvalersi di un’azione di accompagnamento e tutoraggio per l’avvio e il consolidamento dell’attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo.
(L’abrogazione si rende necessaria in quanto le attività di tutoraggio, strettamente collegate all’erogazione dei benefici finanziari, sono già affidate ad Invitalia e, inoltre, non è indicato alcun criterio per individuare l’impresa “già operante da tempo” cui affidare i compiti di accompagnamento e tutoraggio)
 
-art.13, comma 25, del DL 145/2013, convertito dalla L.9/2014 che prevede l’adozione di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per disciplinare i criteri per l’utilizzo delle risorse e le modalità di attuazione degli interventi di valorizzazione di aree territoriali, di beni culturali e ambientali al fine di promuovere l’accoglienza turistica (per l’Expò 2015).
(L’abrogazione si rende necessaria in quanto la prevista programmazione del PAC 2007-2013, che avrebbe dovuto alimentare il programma non ha trovato posizione condivisa da parte delle amministrazioni coinvolte nella riprogrammazione. La norma risulta quindi inattuabile non essendo stato possibile stanziare le risorse necessarie per l’attuazione degli interventi ivi previsti).
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