L’Aula del Senato ha licenziato definitivamente, in terza lettura, il disegno di legge recante “Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (DDL 1678-B/S – Relatori Sen. Stefano Esposito del Gruppo PD e Sen. Lionello Marco Pagnoncelli del Gruppo CoR), nel testo approvato dalla Commissione Lavori Pubblici identico a quello trasmesso dalla Camera.
Nel corso dell’esame sono stati respinti tutti gli emendamenti presentati ed accolti dal Governo numerosi ordini del giorno tra cui i seguenti che recepiscono le istanze ANCE (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” dell’11 dicembre u.s.):
– G1.8 (a firma del Sen. Vincenzo Gibiino del Gruppo FI) che impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a chiarire che le linee guida ANAC abbiano carattere vincolante nei confronti di tutte le stazioni appaltanti, sia di natura statale che locale.
– G/1678-B/8/7 (a firma del Sen. Vincenzo Gibiino del Gruppo FI) che impegna il Governo a “valutare la possibilità di prevedere la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato con riserva o con continuità aziendale, con esclusione dei casi in cui vi sia un piano di rientro con soddisfazione al 40 per cento dei creditori chirografari”;
– G/1678-B/8/6 – proposto dai Relatori – con il quale si impegna il Governo ad adottare misure su numerosi profili tra cui i seguenti:
– “le deroghe concesse alle urgenze di protezione civile dovrebbero essere limitate solo a quelle determinate da calamità naturali”;
– “i principi introdotti sulla disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni devono essere contemperati con le norme, vigenti con particolare attenzione a quelle che regolano il mercato e la concorrenza, al fine di evitare ogni possibile sperequazione tra soggetti con pari diritti e requisiti per la partecipazione alle procedure pubbliche di cui alla norma di delega del presente disegno di legge, nonché al fine di evitare che nella difesa dei diversi interessi conseguenti all’instaurarsi delle procedure di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 gli stessi siano posti in concorrenza tra loro con la prevalenza di alcuni su altri meritevoli della medesima tutela”.