In relazione all`iter del disegno di legge di conversione decreto legge 210/2015 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (DDL 3513/C) – all`attenzione, in prima lettura, delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati, l`Associazione ha evidenziato, nelle competenti sedi parlamentari, le proprie osservazioni sul provvedimento d`urgenza relative, tra l’altro, a:
-Esclusione automatica delle offerte anomale
Viene evidenziata la necessità di prolungare per il 2016 la disciplina transitoria prevista dall’art. 253, comma 20-bis, del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti) che consente alle stazioni appaltanti di applicare l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale per gli appalti di rilevanza nazionale.
Il procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale consente, infatti, un’indubbia semplificazione dell’attività amministrativa nonché un risparmio di tempo rispetto al procedimento ordinario di valutazione della congruità dell’offerta e la fase di crisi economica che sta attraversando il Paese rende indispensabile l’adozione di misure di semplificazione ed accelerazione delle attuali procedure di affidamento dei lavori pubblici, al fine di consentire una rapida cantierizzazione degli interventi nonché di conseguire, quanto più celermente possibile, gli effetti anticiclici ad essi connessi.
Inoltre, tale fase transitoria consentirebbe alle amministrazioni di attrezzarsi adeguatamente sul piano tecnico per effettuare, in prospettiva, correttamente la verifica delle offerte anomale.
-Appalti di classifica SOA illimitata
Viene sottolineata l’importanza di prorogare per il 2016 la possibilità prevista dall’art. 357, c.19-bis del DPR 207/2010 di considerare i cinque migliori anni del decennio antecedente alla pubblicazione del bando, quale periodo di attività documentabile per la dimostrazione del requisito della cifra d’affari richiesto per le gare d’importo superiore a 20 milioni di euro.
Tale misura consentirebbe di evitare, nell’attuale situazione di crisi del mercato, che per appalti di importo elevato le imprese possano vedersi esclusa la possibilità di partecipare alle gare di appalto, con conseguente riduzione della concorrenza e delle possibilità di scelta, per la pubblica amministrazione.
–Proroga titoli abilitativi edilizi e convenzioni di lottizzazione
Considerato il perdurare della crisi economica e la lenta ripresa del mercato privato dell’edilizia,
è stata segnalata l’opportunità di prorogare le misure contenute nell’art. 30 comma 3 del DL 69/2013 convertito dalla L. 98/2013 relativamente ai titoli abilitativi edilizi, ampliandone l’ambito di applicazione. In particolare, viene proposta la proroga “automatica” di quattro anni, anziché due anni (come previsto attualmente), dei termini di inizio ed ultimazione lavori di cui all’articolo 15 del Dpr 380/2001, relativi ai titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi dal 22 giugno 2013 (termine ultimo previsto attualmente) fino al 31 dicembre 2015.
Viene, inoltre, evidenziata la necessità di ampliare l’ambito di applicazione dell’ulteriore misura contenuta nell’art. 30 comma 3 bis del suddetto DL 69/2013 relativa alle convenzioni di lottizzazione. In particolare, viene proposto che la proroga “automatica” di tre anni sia del termine di validità, sia dei termini di inizio e fine lavori operi per le convenzioni di lottizzazione o gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2015 (anziché fino al 31 dicembre 2012 come attualmente previsto).
– Esonero dal contributo di licenziamento
Nell’ambito dei lavori edili fortemente caratterizzati dalla mobilità dei lavoratori e dalla temporaneità delle lavorazioni stesse, è stata evidenziata la necessità di confermare, almeno a tutto il 2016, l’esenzione del pagamento del contributo di cui all’art. 2, co 31, della L. n. 92/12 (c.d. contributo di licenziamento), per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Tale proroga consentirebbe, quantomeno, di equiparare il comparto edile agli altri settori industriali, per i quali, nel caso di versamento del contributo di ingresso legato all’indennità di mobilità, i termini di esenzione del pagamento del contributo previsto dall’art. 2, co 31, della L. n. 92/12 sono validi sino al 31 dicembre 2016.
Inoltre, viene evidenziato che gli obblighi relativi al versamento del contributo di licenziamento non possono prodursi in capo ai datori di lavoro edili sino a quando saranno in vigore le disposizioni normative in materia di disoccupazione speciale edile per la quale è stata istituita, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, una gestione speciale dell’edilizia, che nel corso degli anni (dal 2002 al 2014) ha consentito all’Inps di registrare un avanzo patrimoniale di circa 126 milioni di euro.
Le proposte dell’ANCE sono state condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell`iter formativo del provvedimento.