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Introdotte misure premiali per le imprese in possesso di certificazioni ambientali e per l’acquisto e utilizzo di materiali post consumo

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Legge Green Economy: novità su certificazioni ambientali e materiali riciclati

28 Gennaio 2016
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La legge n. 221/2015, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016 e in vigore dal 2 febbraio), ha introdotto alcune misure riguardanti le certificazioni ambientali e l’acquisto/utilizzo di materiali post consumo, nonché una proroga dei termini per l’esercizio della delega legislativa in materia di inquinamento acustico.
Di queste misure, alcune necessitano di provvedimenti attuativi per diventare operative.
 
 
Importo della garanzia negli appalti verdi (art. 16, comma 1)
 
E’ previsto che nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
Tali riduzioni sono cumulabili con la riduzione del 50% della stessa garanzia – ad oggi già in vigore – prevista in caso di possesso di certificazione di un sistema qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000 (art. 75del D. Lgs. n. 163/2006).
 
 
Costi del ciclo di vita (art. 16, comma 2)
 
In caso di aggiudicazione di un contratto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006), tra i criteri di valutazione dell’offerta, e in particolare riguardo al “costo di utilizzazione e manutenzione”, è inserita la considerazione dei consumi di energia e risorse naturali, delle emissioni inquinanti e dei costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio.
Qualora il bando preveda il suddetto criterio di valutazione, deve indicare i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l’amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero.
Tale metodo di valutazione deve, tra l’altro, basarsi su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori.
 
 
Criteri di assegnazione di agevolazioni e finanziamenti (art. 17)
 
E’ stabilito che per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza:
  • il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate;
  • il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di certificazione accreditato;
  • il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE);
  • il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell’energia, emessa da un organismo di certificazione accreditato.
 
 
Incentivi per l’acquisto di aggregati riciclati (art. 23, comma 1)
 
E’ previsto che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente, può stipulare appositi accordi e contratti di programma che abbiano ad oggetto, tra l’altro,l’erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 (Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade)  e UNI EN 12620:2013 (Aggregati per calcestruzzo).
Tali accordi possono essere stipulati:
  • con le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi;
  • con enti pubblici;
  • con soggetti pubblici o privati;
  • con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;
  • con associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale nonché con imprese artigiane e imprese individuali;
  • con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all’applicazione del principio di   responsabilità estesa del produttore.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro dello sviluppo economico dovrà individuare, sempre con decreto, le risorse finanziarie da destinare agli accordi e ai contratti di programma, e fissare le modalità di stipulazione dei medesimi accordi e contratti.
 
 
Materiali post consumo per interventi sugli edifici scolastici, pavimentazioni stradali e barriere acustiche (art. 23, comma 1)
 
E’ stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano prevedere, nelle gare d’appalto per l’incremento dell’efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l’impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010 (Acustica in edilizia – Classificazione acustica delle unità immobiliari) e dalla norma UNI 11532:2014 (Acustica in edilizia – Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati).
Nei bandi di gara devono essere previsti criteri di valutazione delle offerte con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.
E’ inoltre previsto che nelle gare d’appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, le Amministrazioni Pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture debbano prevedere criteri di valutazione delle offerte con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro dell’ambiente, con uno o più decreti, definirà, tra l’altro:
  • l’entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno;
  • i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi di gara e i relativi valori di riferimento;
  • le percentuali minime di residui di produzione e di materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti.
 
 
Proroga del termine per l’esercizio della delega in materia di inquinamento acustico (art. 76)
 
Il termine per l’esercizio della delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi miranti al riordino della normativa in materia di inquinamento acustico, è prorogato da 18 a 24 mesi a decorrere dal 25 novembre 2014.
Tale delega è prevista dall’articolo 19, comma 1, della legge n. 161/2014, e prevede, tra i criteri e princìpi del riordino, anche la semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.

 

23501-Legge 221_2015 Green Economy_Estratti.pdfApri
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