Il Ministero del Lavoro, con l’allegata circolare n. 34/15, ha fornito le prime indicazioni operative inerenti il D.lgs. n. 150/2015 in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
In particolare, con riguardo allo stato di disoccupazione, così come definito dall’art. 19 del citato decreto, il dicastero precisa che lo stesso rappresenta un requisito necessario per avere accesso alla NASPI, all’ASDI, alla DIS-COLL e per l’iscrizione nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato, ma, ai fini dell’accesso ai servizi di politica attiva, non costituisce un requisito esclusivo. Sebbene tali servizi debbano essere offerti in via prioritaria ai soggetti disoccupati, alla luce anche della normativa comunitaria, l’assistenza per la ricerca di occupazione o per percorsi di riqualificazione deve essere garantita a tutti coloro che la richiedano, anche se già occupati.
Lo stato di disoccupazione potrà comunque considerarsi quale requisito per la partecipazione a specifici programmi di inserimento lavorativo o concorrere alla definizione del requisito di partecipazione. In tali casi, andrà verificato esclusivamente con riferimento a due momenti: quello della registrazione al Programma e quello dell’inizio del servizio o della misura di politica attiva. Non avrà rilievo la perdita dello stato di disoccupazione nei momenti intermedi tra quelli predetti.
Viene chiarito, inoltre, che, nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, le dichiarazioni di immediata disponibilità (DID) continueranno ad essere sottoscritte presso il centro per l’impiego o saranno rilasciate ai sistemi informativi regionali esistenti che già prevedono tale modalità.
Il Ministero precisa, quindi, che l’assegno di ricollocazione sarà riconosciuto, con le modalità definite dall’ANPAL, solo ai disoccupati percettori della Naspi, la cui disoccupazione ecceda i quattro mesi.
Per quanto riguarda la stipulazione del patto di servizio, lo stesso andrà sottoscritto dai soggetti percettori di NASPI, ASDI, DIS-COLL e indennità di mobilità, presso il centro per l’impiego di domicilio indicato nella domanda inoltrata all’Inps, mentre altri utenti potranno scegliere, su tutto il territorio nazionale, il centro per l’impiego di riferimento.
A fronte dell’intento del legislatore di evitare l’ingiustificata registrazione come “disoccupato” di soggetti non disponibili allo svolgimento di attività lavorativa, legando la fruizione di prestazioni di carattere sociale esclusivamente alla condizione di non occupazione, si precisa che le amministrazioni interessate dovranno verificare che il soggetto richiedente sia privo di impiego o svolga un’attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo non superiore, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000 e per le attività di lavoro autonomo ad euro 4.800. In ordine alle verifiche, nelle more delle specifiche convenzioni con l’Anpal, deve farsi riferimento alle previsioni del DPR n. 445/2000.
Il dicastero, inoltre, nel precisare le disposizioni del decreto compatibili con la normativa sul collocamento dei disabili (legge n. 68/99), chiarisce, in particolare, le ipotesi in cui permane l’iscrizione nell’elenco del collocamento mirato in caso di svolgimento di lavoro subordinato e autonomo.
Il soggetto iscritto negli elenchi del collocamento mirato è tenuto alla stipula del patto di servizio personalizzato e, ai fini dell’occupabilità, dovrà tenersi conto delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni, nonché della natura e del grado della disabilità, secondo quanto riportato nella relativa scheda dal Comitato tecnico. Nel caso in cui la scheda non fosse disponibile, il patto potrà essere aggiornato sulla base della stessa.
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