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Pubblicati nuovi interpelli in materia di sicurezza sul lavoro: in particolare si segnala la risposta ad un quesito avanzato da Ance sulla figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Sicurezza sul lavoro: pubblicati nuovi interpelli

11 Gennaio 2016
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Interpello 16/2015
Il quesito, posto da Ance alla Commissione Interpelli, concerne la corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’articolo 136 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., di seguito Testo Unico, ed in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e) del medesimo Testo Unico.
L’articolo 136, comma 6, del Testo unico. stabilisce che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.
Il Ministero chiarisce che l’individuazione della figura del preposto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 81/08 non è obbligatoria, ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ad alla complessità della sua azienda. Il preposto è un soggetto dotato di potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorquando non può personalmente sovraintendere all’attività lavorativa e controllare l’attuazione delle direttive da lui impartite. Chiarisce il ministero che il preposto è destinatario ope legis dello svolgimento delle funzioni esplicitate nell’articolo 19 del Testo Unico.
In alcuni casi particolari il legislatore invece richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione. È il caso del montaggio e smontaggio delle opere provvisionali, dei lavori di demolizione, del montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.
Ne consegue che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi disciplinati dall’allegato XXI, anche a quelli previsti dall’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08.
Chiarisce inoltre il ministero che il Testo Unico prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili. In questi casi non è prevista alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella dell’articolo 37, comma 7, nell’ambito della quale dovranno essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività.
 
Interpello 14/2015
In questo interpello la Commissione risponde ad un quesito sulla bonifica preventiva degli ordigni bellici.
Nello specifico il Consiglio Nazionali degli Ingegneri chiede se:
1.     la valutazione del rischio di cui all’articolo 91, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 81/08 sia da intendersi relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia eseguite dalle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica da eseguirsi da parte di imprese specializzata in bonifiche di ordigni bellici
2.     la valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore della sicurezza sia necessaria sempre in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del committente motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di rinvenimento di ordigni bellici nell’are a interessata dal cantiere.
3.     Quale sia il ruolo e le forme di collaborazione con il Ministero della Difesa e/o lo Stato Maggiore della Difesa in quanto unici soggetti presumibilmente in possesso di mappature ufficiali in tema di ordigni bellici inesplosi.
 
L’articolo 91, comma 2-bis, che prevede “fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute” è stato modificato dalla legge 1° ottobre 2012, n. 177 ed è entrato in vigore il 26 dicembre 2015, ossia sei mesi dalla data di pubblicazione del D.M. n.82/2015 previsto all’articolo 1, comma 3, della summenzionata legge.
In merito al primo quesito, il Ministero chiarisce che la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia come previsto dall’articolo 28 del Testo unico: “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
In merito al secondo quesito, il Ministero sottolinea che la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi deve sempre essere effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede di progetto, qualora in cantiere siano previste attività di scavo.
La valutazione viene effettuata nell’ambito del Piano di sicurezza e coordinamento ad esempio sulla base di dati disponibili:
–       analisi storiografica
–       fonti bibliografiche di storia locale
–       fonti conservate presso gli archivi di stato: archivi dei comitati provinciali protezione antiaerea e archivi delle prefetture
–       fonti del Ministero della Difesa: Uffici BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova e del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, competenti, rispettivamente, per l’Italia settentrionale e per l’Italia meridionale e le isole
–       Stazione dei Carabinieri
–       Aerofototeca Nazionale a Roma
–       Vicinanza a linee viarie, ferroviarie porti o comunque infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico
–       Eventuali aeree precedentemente bonificate prossime a quelle in esame
Oppure
–       Attraverso un’analisi strumentale.
L’analisi strumentale potrà integrare la valutazione documentale, se insufficiente per la scarsità di dati disponibili.
 
In merito al terzo quesito, il ministero chiarisce che non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale comprensiva delle aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili ordigni bellici. Il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico sul quale registrare gli ordigni rinvenuti, da mettere a disposizione.
 
Interpello 15/2015
In questo interpello la Commissione ha risposto ad un quesito in merito all’aggiornamento della formazione del RSPP di cui al punto 2.6 dell’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006.
Nello specifico l’istante chiede se, relativamente ai corsi di aggiornamento per RSPP, nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi di cui al punto 2.6 dell’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006, la mancata frequenza entro il 14/02/2008 di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per specifico macrosettore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell’intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento), implichi l’annullamento del percorso formativo globale o costituisca unicamente una impossibilità temporanea a svolgere la funzione di RSPP.
Il ministero chiarisce che, in analogia con quanto precisato nell’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14/02/2008, ha comportato l’impossibilità, da parte del RSPP o ASPP, di poter esercitare i propri compiti solo fino all’avvenuto completamento del 20% delle ore previste.
 

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