DISEGNI DI LEGGE ALL’ESAME DEL PARLAMENTO
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Atto e iter
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Contenuti
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Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato
(DDL 2217/S – Relatrice Sen. Gatti, del Gruppo PD)
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Il disegno di legge è all’esame in prima lettura, in sede referente, della Commissione Agricoltura del Senato
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Il testo, che contiene norme sul contrasto dello sfruttamento illecito di manodopera in agricoltura, prevede, altresì, disposizioni di applicazione generale.
In particolare, vengono previste modifiche alla disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all’art. 603-bis del codice penale (introdotto dall’art. 12 del DL 138/2011, convertito dalla L.148/2011) e, nello specifico, viene ampliata rispetto alla disciplina vigente, un’ipotesi di circostanza attenuante, riconoscendola ai soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità.
Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro viene, altresì, inserito tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è obbligatoria – anziché un’ipotesi valutata dal giudice – la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (analoga disposizione è contenuta nel DDL 2134/S, già approvato dalla Camera in prima lettura, recante “
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”). Il delitto viene ricompreso, inoltre, tra i reati per i quali è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.
I proventi delle confische inerenti al delitto suddetto sono assegnati al Fondo per le misure anti-tratta.
Con altra norma viene, altresì, introdotta la responsabilità amministrativa degli enti per il delitto suddetto, con apposite modifiche al D.Lgs 231/2001 sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (anche tale disposizione riproduce sostanzialmente una norma già prevista nel DDL 2134/S sopra menzionato).
Al provvedimento è stata congiunta in corso d’esame una proposta di legge di iniziativa parlamentare vertente sulla stessa materia (DDL 2119/S) ed è attualmente in corso un ciclo di audizioni informali di approfondimento dei contenuti dei testi.
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Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
(DDL 2233/S – Relatore Sen. Sacconi del Gruppo AP-NCD-UDC)
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Il disegno di legge, “collegato” alla manovra economica, è all’esame, in prima lettura, in sede referente, alla Commissione Lavoro del Senato
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Il provvedimento è composto da due “Capi”, il primo relativo alle misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e l’altro sulle misure per favorire l’articolazione flessibile (c.d. “lavoro agile”) della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento.
Le norme del Capo I si applicano ai rapporti di lavoro autonomo, di cui all’articolo 2222 c.c., come quelli derivanti dai contratti con cui il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Sono esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione gli imprenditori. Viene, in particolare, disciplinato l’accesso agli appalti pubblici in ordine al quale le amministrazioni pubbliche, in qualità di stazioni appaltanti, promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici. Viene, altresì, precisato che ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionale a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente titolo sono equiparati alle PMI (conseguentemente è abrogato l’art. 1 comma 281 della L 208/205” – legge di stabilità 2016 – che conteneva analoga disposizione).
Il Capo II disciplina il lavoro agile definito come una “modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”, in cui la prestazione è contraddistinta da:
-esecuzione della stessa in parte all’interno di locali aziendali ed in parte all’esterno ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla disciplina legislativa e dalla contrattazione collettiva;
-possibilità di impiego di strumenti tecnologici (per lo svolgimento dell’attività lavorativa);
-assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.
Al provvedimento è stata congiunta in corso d’esame una proposta di legge di iniziativa parlamentare vertente sulla stessa materia (DDL 2229/S) ed è stato deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali di approfondimento dei contenuti dei testi.
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Norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali
(DDL 3594/C – Relatori da nominare)
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Il disegno di legge, “collegato” alla manovra economica, è stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alle Commissioni riunite Lavoro e Affari sociali della Camera dei Deputati
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Il provvedimento conferisce al Governo la delega per:
-l’introduzione di un’unica misura nazionale di contrasto della povertà, consistente in un sostegno economico condizionato all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto all’affrancamento dalla condizione di povertà;
– la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, superando, tra l’altro, differenze categoriali e introducendo in via generale princìpi di universalismo selettivo nell’accesso alle prestazioni medesime, secondo criteri unificati di valutazione della condizione economica in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), eventualmente adeguati alla specifica natura di talune prestazioni;
– il riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali attraverso, tra l’altro:
• razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
• rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale;
• promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l’inserimento lavorativo, l’istruzione e la formazione e la salute, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell’ambito delle politiche sociali, al fine di realizzare un’offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni.
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