Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 1/16, di cui si allega copia, ha fornito alcuni chiarimenti, alla luce dell’abrogazione dell’art. 3 della L. n. 223/91, in merito alla fruizione del trattamento di Cigs nel caso di imprese soggette a procedura concorsuale intervenuta in costanza di trattamento già richiesto per le altre causali (es. crisi o riorganizzazione) previste dalla previgente normativa, nonché dall’articolo 21 del D.L. n. 148/15.
In particolare, la nota ministeriale ha chiarito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle imprese sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, potrà essere riconosciuto, limitatamente al periodo già richiesto, un nuovo programma di Cigs a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato.
A tal fine, è necessario che gli organi della procedura concorsuale inoltrino, telematicamente, all’interno della pratica di “CIGSonline” già acquisita dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, una richiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato e del quale ne richiedano la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l’impegno a garantirne il completamento.
Alla richiesta dovrà essere allegato l’accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto dalle parti sociali, nonché il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.
Al riguardo, il Ministero evidenzia che, a seguito dell’ammissione a procedura concorsuale, l’Inps è tenuta ad interrompere l’erogazione del trattamento di Cigs già concesso ed, a decorrere dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale, a riconoscere nuovamente il trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di ammissione fino alla data di conclusione del programma inizialmente presentato.
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