La terza sezione del Tar Lazio, con la sentenza n. 2339/2016 depositata il 22 febbraio, ha respinto il ricorso dell’Asmel (società consortile costituita per aggregare gli appalti dei Comuni) contro la delibera n. 32/2015 con la quale l’ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, ha bocciato la centrale di committenza costituita dall’Asmel.
Secondo il Tribunale amministrativo, infatti, Asmel non è riconducibile ad alcuno dei modelli legali di soggetti aggregatori ad oggi riconosciuti; ciò per la presenza nella compagine consortile di un’associazione di diritto privato che resta tale, anche se gli associati sono alcuni Comuni.
La vicenda in commento ha avuto inizio con le numerose segnalazioni (fra cui quella dell’ANCE) ricevute dall’ANAC in merito alla legittimazione di Asmel a svolgere le funzioni di centrale di committenza per conto di numerosi comuni Italiani (per la ricostruzione dell’intera vicenda si rimanda per intero alle news ANCE ID 21313 del 13 luglio 2015 e ID 22322 del 13 ottobre 2015).
L’ANAC in ultimo si era espressa con delibera 32/2015, in cui si chiariva che il “sistema Asmel”, come società consortile, non rispondeva ai modelli organizzativi indicati nell’articolo 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti, né poteva svolgere attività di intermediazione negli acquisiti pubblici, senza limiti territoriali definiti, pertanto le gare poste in essere da Asmel s.c.a.r.l. erano prive del presupposto di legittimazione.
Senza scendere nel merito, il Consiglio di Stato intervenuto sulla decisione dell’ANAC aveva sospeso la delibera 32/2015 e confermato l’impossibilità della centrale di committenza costituita dall’Asmel ad indire nuove gare.
Su questi presupposti, il TAR Lazio ha convalidato la delibera ANAC, poiché nel caso specifico ha convenuto che è inconfigurabile un controllo pubblico dominante in mano ai singoli enti locali (piccoli comuni) aderenti, e ciò esclude la sussistenza di un organismo di diritto pubblico e, quindi, la stessa possibilità di individuare nell’Asmel una “amministrazione aggiudicatrice”, con conseguente impossibilità, per essa, di operare come “centrale di committenza” (punto 3).
In questo modo, il Giudice amministrativo ha stabilito la legittimità della deliberazione ANAC alla data del 30 aprile 2015 e sulla base di detta motivazione ha respinto il ricorso di ASMEL, che ne chiedeva l’annullamento.
Nel frattempo, ASMEL ha cambiato assetto ed ora è configurabile un controllo pubblico dominante su Asmel Consortile, esplicato direttamente dai Comuni (e non più per il tramite di ASMEL).
Si allega la sentenza del TAR Lazio; si fa riserva di ulteriore approfondimento.
23923-Sentenza 2339_2016.pdfApri