L’Inps, con l’allegata circolare n. 48/16, ha fornito le nuove misure relative agli importi massimi da corrispondere, nell’anno 2016, ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, Disoccupazione speciale edile, NASpI e DIS-COLL.
L’art. 3, co. 6, del D.Lgs. n. 148/15 prevede che gli importi massimi mensili delle integrazioni salariali e la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio 2016 e per ciascuno degli anni successivi, siano incrementati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Per effetto dell’art. 2., co. 150, della Legge n. 191/10 (Finanziaria 2010), a partire dal 1° gennaio 2010, anche i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, di cui all’art. 9 della L. n. 427/75, sono incrementati della misura sopra indicata.
L’art. 1, co. 287, della L. n. 208/15 (Finanziaria 2016), ha sancito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente, non può risultare inferiore a zero.
Pertanto, in applicazione del citato art. 1, comma 287, della L. Finanziaria 2016 gli importi, al lordo e al netto della riduzione del 5,84%, riguardanti i massimali dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, co. 5 del D.Lgs n. 148/15, risultano confermati, per il presente anno, nelle misure di seguito indicate:
tetto basso – euro 971,71 914,96
tetto alto – euro 1.167,91 1.099,70
Relativamente al settore edile e lapideo, l’art. 2, co. 1, della L. n. 549/95 prevede che, nel caso di intemperie stagionali, i massimali di riferimento, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della L. n. 41/86, pari al 5,84%, siano incrementati del 20% e, pertanto, per l’anno 2016, sono confermati nelle misure di seguito indicate:
tetto basso – euro 1.166,05 1.097,95
tetto alto – euro 1.407,49 1.319,64
L’ammontare della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei suddetti massimali è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 2.102,24.
Ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, di cui agli artt. 11, commi 2 e 3 della L. n. 223/91 e 3, co. 3 della L. n. 451/94, per l’anno 2016, trovano applicazione, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della L. n. 41/86, pari al 5,84%, i seguenti importi:
tetto basso – euro 971,71 914,96
tetto alto – euro 1.167,91 1.099,70
Ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla L. n. 427/75, per il presente anno, viene confermato l’importo di euro 635,34, ossia 598,24 euro al netto della riduzione del 5,84%.
La misura degli importi massimi mensili relativi all’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per l’anno 2016, non può comunque superare euro 1.300,00, mentre la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione è pari ad euro 1.195,37.
24061-Circolare Inps n. 48 del 14-03-2016.pdfApri