Il TAR Molise, con la sentenza n. 42/2016, interviene su una vicenda piuttosto corrente nella prassi ossia se lo sbancamento del terreno possa costituire un valido inizio dei lavori come tale idoneo ad impedire il verificarsi della decadenza del titolo abilitativo.
La vicenda analizzata dal Tar Molise è relativa all’adempimento di una convenzione per l’assegnazione di un lotto P.I.P. Nella vicenda posta alla sua attenzione, il Tar ha esaminato l’idoneità o meno, a configurare l’inizio dei lavori, di opere di sbancamento e di avvio del cantiere realizzate dalla ricorrente nel biennio dalla sottoscrizione della convenzione.
Il Tar, partendo dall’assunto, pacifico in giurisprudenza, secondo cui l’inizio dei lavori non è configurabile per effetto della sola esecuzione dei lavori di sbancamento senza che siano verificati altri indizi che dimostrino il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione, ha affermato il principio in base alla quale occorre di volta in volta una valutazione in concreto di tutti gli elementi (cfr. anche Cons. Stato, IV, 27.4.2015 n. 2093; T.A.R. Campania, Napoli, II, 9.7.2015 n. 3654; TAR Catania, II, 6.11.2015, n. 2585).
Ad esempio, nella vicenda esaminata, l’entità della sbancamento realizzato (pari a circa 6.033 metri cubi di terreno su una superficie complessiva pari a 3.540 mq) andava valutato unitamente ad ulteriori attività di avvio del cantiere (realizzazione dei lavori di protezione delle scarpate, della strada di accesso al piazzale, alla messa in sicurezza delle pareti libere di scavo, oltre che alla predisposizione dei calcoli delle gabbionate).
Il Tar ha, quindi, richiamato quella giurisprudenza, sempre amministrativa, secondo la quale può configurare un inizio lavori lo sbancamento realizzato che si estenda su un’area di vaste dimensioni (Cons. Stato, V 15 luglio 2013, n. 3823; TAR Venezia, II, n. 299/2015), come peraltro avvenuto nella vicenda esaminata, tenuto conto del volume di terra movimentato nonché dell’entità dello scavo realizzato. In ogni caso, ai fini di un tale accertamento, è stata ribadita però la necessità di analizzare ogni altro indizio idoneo a comprovare il reale proposito di dare avvio e proseguire i lavori sino alla loro ultimazione.
Nel caso esaminato il collegio ha ritenuto di poter ravvisare tali indizi nelle seguenti circostanze: la tempestiva predisposizione di una relazione tecnica per fronteggiare le criticità geologiche emerse in seguito alle opere di sbancamento realizzate; le reiterate e documentate richieste per ottenere la realizzazione di un muro di contenimento tra due lotti onde evitare possibili eventi franosi del terreno; il coinvolgimento e l’interessamento dello stesso Comune nella vicenda, ecc.
Il Tar ha, quindi, concluso a favore del fatto che tali circostanze erano tali da dimostrare concreto inizio dei lavori nel termine biennale dalla sottoscrizione della convenzione.
In allegato: Tar Molise sentenza n. 42/2016