CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016 recante “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio” (DDL 3606/C).
La Commissione Finanze ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 16
Viene modificata la norma del testo che dispone che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare ovvero di una procedura di vendita a seguito di liquidazione dei beni nell’ambito della procedura fallimentare sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni. Al riguardo, viene precisato che gli atti e i provvedimenti oggetto di agevolazione sono quelli emessi a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa.
Viene, altresì, previsto che i trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d’impresa sono anch’essi assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, alla nota II-bis) del Testo Unico dell’Imposta di registro (D.P.R. 131 del 1986), ovvero i requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell’agevolazione fiscale “prima casa”.
Emendamento 16.15 del Relatore
Art. 17 Aggiuntivi
Viene modificato l’articolo 120 del D.Lgs. 385/1993 (TUB), prevedendo che nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori che comunque non può essere inferiore ad un anno. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti.
Viene, altresì, previsto che gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
Inoltre si prevede che per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli sconfinamenti, sia per assenza di fido sia per superamento del fido contratto:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo; in caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto nel momento in cui diventano esigibili. In tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. L’autorizzazione è revocabile in ogni momento purché prima che l’addebito abbia luogo.
Emendamento 17.07 a firma di Parlamentari
Viene modificato l’art. 45 del RD 1736/1933 prevedendo che il rifiuto di pagamento di un assegno possa essere constatato con dichiarazione della Banca d’Italia, richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti, per tutte le tipologie di assegni bancari (e non soltanto, come attualmente previsto dalla legge, per il solo assegno elettronico).
Emendamento 17.08 del Relatore
Viene modificato l’articolo 5 del Dl 269/2003, inserendovi un nuovo comma 3-bis, il quale dispone che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze venga adeguato il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale, denominato “CDP S.p.A. – gestione separata”, al fine di allinearlo ai livelli di mercato, in relazione all’effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano.
Emendamento 17.09 del Governo
Viene modificato l’art. 202, comma 1, primo e secondo periodo, del Dlgs 285/1992 (Codice della strada), introducendo una norma di interpretazione autentica in materia di pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta. Al riguardo, viene chiarito che i predetti pagamenti, effettuati ai sensi delle norme del Codice stesso, ove effettuati con mezzi diversi dal contante o dal conto corrente postale, abbiano effetto liberatorio dal pagamento se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.
Emendamento 17.010 del Relatore
Il provvedimento prevede, tra l’altro, disposizioni per la riforma delle Banche di credito cooperativo, lo smobilizzo dei crediti in sofferenza delle banche, misure sulla vendita di immobili in esito a procedure esecutive.
Il decreto legge che scade il 15 aprile 2016, passa ora all’esame dell’Aula.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Isfol all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 266).
La Commissione Lavoro ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Lo Schema di DPCM, predisposto ai sensi dell’art. 4, c.9, del D.Lgs 150/2015 (di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, attuativo della L.183/2014, “Jobs Act”), individua le risorse umane, strumentali e finanziare da trasferire dall’ ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) alla neo istituita ANPAL (Agenzia per le politiche attive), con apposite procedure. Tra le funzioni attribuite all’ANPAL, si prevedono, in particolare: promozione e coordinamento dei servizi per il lavoro pubblico e privato, delle attività in materia di politiche attive del lavoro; attività per l’attuazione della Garanzia Giovani; attività di monitoraggio sulla qualità dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definite ai sensi della normativa vigente in materia; attività connesse alla valutazione dell’efficacia ed efficienza delle azioni realizzate in attuazione delle politiche attive del lavoro; promozione delle attività in materia di formazione, con particolare riferimento alle attività collegate al Fondo Sociale Europeo; elaborazione delle politiche formative e i piani di orientamento e rafforzamento dell’occupabilità; vigilanza e monitoraggio sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della L. 388/2000.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definiva.
– Parere, ex articolo 143, comma 4, del regolamento, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268).
La Commissione Affari Costituzionali ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Lo Schema di regolamento disciplina, come previsto dal DL 90/2010 convertito dalla Legge 114/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) , le funzioni trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, di cui era titolare l’ANAC (già Civit), in materia di misurazione e valutazione della performance delle P.A. Tra i criteri, in base ai quali il predetto Dipartimento promuoverà la propria azione, sono previsti in particolare: riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche; progressiva integrazione del ciclo della performance e del ciclo di programmazione economico finanziaria; miglioramento del raccordo tra ciclo della performance e il sistema dei controlli interni e gli indirizzi espressi dall’Autorità nazionale anticorruzione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; promozione della razionalizzazione degli organismi indipendenti di valutazione delle amministrazioni pubbliche.
A tal fine, viene istituita presso il Dipartimento un’apposita Commissione tecnica per la performance, con funzioni consultive.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definiva.
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 281).
La Commissione Lavoro ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Lo Schema di regolamento, predisposto ai sensi dell’art. 4, c.18, del D.Lgs. 150/2015 (di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, attuativo della L.183/2014, “Jobs Act”), reca lo statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Lo Schema di statuto disciplina il funzionamento e le competenze dell’Agenzia che avrà il compito di coordinare la rete dei servizi per le politiche attive del lavoro, attuando le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive, nonché la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del Lavoro.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definiva.