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DDL “Terzo settore” (DDL 1870/S)-Schema DPCM trasferimento risorse dal Min. lavoro all'Agenzia nazionale politiche attive lavoro (Atto 266)-Schema DPR funzioni Dip. Funzione Pubblica valutazione performance PA (Atto 268)-Schema DPR sullo Statuto dell'Ispettorato lavoro (Atto 280)-Schema DPR sull’Agenzia politiche attive del lavoro (Atto 281).

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Sintesi parlamentare n. 11/S della settimana dal 14 marzo al 18 marzo 2016

21 Marzo 2016
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SENATO DELLA REPUBBLICA
________________________
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
 
– DDL su “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale” (DDL 1870/S).
 
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con numerose modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art. 1
Viene modificata la norma del testo sull’ambito di applicazione del provvedimento, prevedendo che alle fondazioni bancarie non si applicano le disposizioni in esso contenute.
 
Art. 3
Con riferimento alla delega per il riordino del titolo II del libro primo del codice civile, per la riforma civilistica degli enti del terzo settore, vengono inseriti tra i principi e i criteri direttivi:
 
-quello volto a definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi.
Emendamento 3.100 del Relatore
 
-quello volto a disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs 6/2003.
Emendamento 3.31 a firma di Parlamentari
 
Art. 4
Con riferimento alla delega per il riordino e la revisione della disciplina e del codice del Terzo settore viene modificato il principio/criterio direttivo sull’individuazione delle attività di interesse generale, prevedendo che le predette attività, che caratterizzano gli enti del Terzo settore, siano individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal Dlgs 460/1997 e dal Dlgs 155/2006;
Emendamento 4.500 del Relatore
 
Vengono, altresì, inseriti nuovi principi e i criteri direttivi, tra cui quelli volti a:
-a precisare i criteri per differenziare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore;
Emendamento 4.501 del Relatore e subemendamento 4.501/2
 
-a individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell’oggetto;
Emendamento 4.502 del Relatore
 
-a garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Emendamento 4.503 (testo 2) del Relatore
 
-a riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
Emendamento 4.508 del Relatore
 
Art. 6
Con riferimento alla delega per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale vengono modificati alcuni principi e i criteri direttivi prevedendo:
 
-la qualificazione dell’impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d’impresa per le finalità indicate dal provvedimento, destina i propri utili prioritariamente allo svolgimento delle attività statutarie nei limiti espressamente indicati, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;
Emendamento 6.100 del Relatore
 
-l’individuazione dei settori in cui può essere svolta l’attività d’impresa nell’ambito delle attività di interesse generale previste dal provvedimento;
Emendamento 6.101 del Relatore
 
-forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili allo svolgimento delle attività statutarie, da assoggettare a condizioni e limiti massimi in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente, e il divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale.
Emendamento 6.102 del Relatore
 
Viene inserito un nuovo principio/criterio direttivo volto a:
-prevedere per l’organizzazione che esercita l’impresa sociale dell’obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
Emendamento 6.103 del Relatore
 
 Art. 9
Con riferimento alla delega per la disciplina delle misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore viene modificato il principio e/o criterio direttivo sull’istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolative gli investimenti, prevedendo l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore.
Emendamento 9.103 (testo 3) e 9.100 (testo 3) 9.104 (testo 2)
 
Schema emendamenti in Commissione
 
Per i precedenti si vedano le Sintesi nn. 13/2015 e 15/2015.
 
Il provvedimento conferisce una delega al Governo – da esercitarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge – per la disciplina del Terzo settore, di cui viene data apposita definizione, dalla quale sono esclusi le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Tra gli ambiti di intervento della delega vengono indicati, in particolare: -il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti, relative agli enti del Terzo settore; la revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro; la revisione della disciplina in materia di impresa sociale; la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.
 
Il disegno di legge passa ora all’esame dell’Aula.
 
 
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
 
– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Isfol all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 266).
 
La Commissione Lavoro ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in oggetto.
 
Testo del parere
 
Lo Schema di DPCM, predisposto ai sensi dell’art. 4, c.9, del D.Lgs 150/2015 (di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, attuativo della L.183/2014, “Jobs Act”), individua le risorse umane, strumentali e finanziare da trasferire dall’ ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) alla neo istituita ANPAL (Agenzia per le politiche attive), con apposite procedure. Tra le funzioni attribuite all’ANPAL, si prevedono, in particolare: promozione e coordinamento dei servizi per il lavoro pubblico e privato, delle attività in materia di politiche attive del lavoro; attività per l’attuazione della Garanzia Giovani; attività di monitoraggio sulla qualità dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definite ai sensi della normativa vigente in materia; attività connesse alla valutazione dell’efficacia ed efficienza delle azioni realizzate in attuazione delle politiche attive del lavoro; promozione delle attività in materia di formazione, con particolare riferimento alle attività collegate al Fondo Sociale Europeo; elaborazione delle politiche formative e i piani di orientamento e rafforzamento dell’occupabilità; vigilanza e monitoraggio sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della L. 388/2000.
 
Per il parere reso dalla Camera dei Deputati si veda la Sintesi n. 11/2016.
 
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definiva.
 
  
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268).
 
La Commissione Affari Costituzionali ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in oggetto.
 
Testo del parere
 
Lo Schema di regolamento disciplina, come previsto dal DL 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), le funzioni trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, di cui era titolare l’ANAC (già Civit), in materia di misurazione e valutazione della performance delle P.A. Tra i criteri, in base ai quali il predetto Dipartimento promuoverà la propria azione, sono previsti in particolare: riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche; progressiva integrazione del ciclo della performance e del ciclo di programmazione economico finanziaria; miglioramento del raccordo tra ciclo della performance e il sistema dei controlli interni e gli indirizzi espressi dall’Autorità nazionale anticorruzione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; promozione della razionalizzazione degli organismi indipendenti di valutazione delle amministrazioni pubbliche.
A tal fine, viene istituita presso il Dipartimento un’apposita Commissione tecnica per la performance, con funzioni consultive.
 
Per il parere reso dalla Camera dei Deputati si veda la Sintesi n. 11/2016.
 
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definiva.
 
 
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Atto n. 280).
 
La Commissione Lavoro ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in oggetto.
 
Testo del parere
 
Lo Schema di regolamento, predisposto ai sensi dell’art. 2, c.1, del D.Lgs. 149/2015 (sulla razionalizzazione e la semplificazione dell’attivita’ ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, attuativo della L.183/2014 “Jobs Act”), reca lo statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Lo Schema di statuto disciplina il funzionamento e definisce le competenze dell’Ispettorato che avrà la funzione di coordinare, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, svolgendo le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL.
 
Il provvedimento, dopo l’espressione del parere della corrispondente Commissione della Camera dei Deputati tornerà in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definiva.
 
 
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 281).
 
La Commissione Lavoro ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in oggetto.
 
Testo del parere
 
Lo Schema di regolamento, predisposto ai sensi dell’art. 4, c.18, del D.Lgs. 150/2015 (di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, attuativo della L.183/2014, “Jobs Act”), reca lo statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Lo Schema di statuto disciplina il funzionamento e le competenze dell’Agenzia che avrà il compito di coordinare la rete dei servizi per le politiche attive del lavoro, attuando le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive, nonché la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del Lavoro.
 
Per il parere reso dalla Camera dei Deputati si veda la Sintesi n. 11/2016.
 
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definiva.
 
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