Il Ministero del lavoro, con l’allegata nota n. 5755 del 22 marzo scorso, ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di conciliazione in sede sindacale, ad integrazione di quanto riportato nella precedente nota n. 5199/2016, diramata per la questione sollevata da un’organizzazione sindacale in ordine alla verifica demandata alle Dtl ai fini del deposito di verbali ex art. 411 c.p.c..
Con la nota n. 5199 si rammentava innanzitutto che, a seguito della revisione dell’ art. 410 c.p.c. ad opera dell’art. 31 della legge n. 183/2010 (c.d. collegato lavoro), la cui attuale versione non contempla più il richiamo alle “procedure di contratto o accordo collettivo” per le conciliazioni in sede sindacale, non è venuto meno il disposto, ivi espresso nella formulazione previgente, sul rispetto delle procedure di fonte contrattual-collettiva, comunque presente nell’ordinamento e traslato nell’art. 412-ter c.p.c., in cui si fa esplicito riferimento a sedi e modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Nel ritenere quindi ancora valide le indicazioni diramate sull’argomento con la circolare n. 1138 del 1975, la suddetta nota chiarisce che, per l’utile espletamento dell’attività di deposito di verbali presso la Dtl, ex art. 411 c.p.c., il soggetto sindacale deve risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività e che, al fine dell’accertamento d’ufficio, il direttore della Dtl può richiedere alla parti sindacali di apporre sul verbale espressa dichiarazione di aver adottato le predette procedure, ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c..
Con la successiva nota n. 5755/16, il dicastero si è pronunciato di nuovo sulla materia per precisare che, nell’accertare il possesso di elementi di specifica rappresentatività, utile all’attività di deposito, è sufficiente che il verbale sia stato sottoscritto “in sede sindacale”, ossia con l’assistenza di un rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore, che appartenga ad associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La verifica della specifica rappresentatività del soggetto sindacale non dovrà basarsi, quindi, sull’elemento formale del rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi, talvolta non espressamente disciplinate, quanto sul grado di rappresentatività del soggetto sindacale.
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