La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, con il parere n. 3/2016, ha fornito indicazioni sulle modalità con cui deve essere redatto il piano operativo di sicurezza (di seguito POS) nel caso di imprese di nuova costituzione.
Il quesito, avanzato da Federcoordinatori, fa riferimento alla previsione dell’articolo 28, comma 3-bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito Testo unico sicurezza) secondo la quale, per le imprese di nuova costituzione, il datore di lavoro deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività; in particolareFedercoordinatori chiede di sapere se tale principio, applicabile al documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR), sia applicabile anche al POS.
La Commissione fa presente che il principio enunciato all’articolo 28, comma 3-bis, summenzionato non è applicabile al POS sia perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo [….].
Fa inoltre presente che, in caso di nuova impresa, l’articolo 28 consente di elaborare il DVR entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, ma il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, con il parere n. 3/2016, ha fornito indicazioni sulle modalità con cui deve essere redatto il piano operativo di sicurezza (di seguito POS) nel caso di imprese di nuova costituzione.
Il quesito, avanzato da Federcoordinatori, fa riferimento alla previsione dell’articolo 28, comma 3-bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito Testo unico sicurezza) secondo la quale, per le imprese di nuova costituzione, il datore di lavoro deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività; in particolareFedercoordinatori chiede di sapere se tale principio, applicabile al documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR), sia applicabile anche al POS.
La Commissione fa presente che il principio enunciato all’articolo 28, comma 3-bis, summenzionato non è applicabile al POS sia perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo [….].
Fa inoltre presente che, in caso di nuova impresa, l’articolo 28 consente di elaborare il DVR entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, ma il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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