CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione” (DDL 2613-D/C).
La Commissione Affari costituzionali ha approvato, in sede referente, seconda lettura, seconda deliberazione, il provvedimento in oggetto, nel testo trasmesso dal Senato.
Il testo di riforma costituzionale prevede, in particolare: superamento del bicameralismo perfetto; nuova composizione, elettività e funzioni del Senato della Repubblica; funzione legislativa affidata principalmente alla Camera dei Deputati, salvo i casi dell’esercizio collettivo della stessa affidato alle due Camere; soppressione della competenza concorrente Stato-Regioni con il ritorno alla competenza esclusiva dello Stato della quasi totalità delle materie.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283).
La Commissione Ambiente ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in oggetto (al riguardo si veda la notizia “In Evidenza” dell’8 aprile 2016).
Il provvedimento dà attuazione alla legge 11/2016, approvata definitamente dal Parlamento lo scorso 14 gennaio 2016 e pubblicata nella G.U. 23 del 29 gennaio 2016, che ha delegato il Governo a recepire le direttive del Parlamento europeo 2014/23/UE sui contratti di concessione, la 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari, la 2014/25/UE sugli appalti pubblici nei settori speciali, nonché a riordinare la disciplina vigente in un unico testo denominato Codice degli appalti e delle concessioni.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definiva.
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (Atto n. 279).
La Commissione Ambiente ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Il provvedimento che dà attuazione all’art. 8 del DL 133/2014, convertito dalla L. 164/2014 (c.d. “Sblocca Italia”), contiene disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs 152/2006.
Lo Schema si compone di 32 articoli organizzati in sei Titoli concernenti: disposizioni generali; terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto; disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti; terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica; disposizioni transitorie e finali; nonché da 8 allegati.
In particolare:
– vengono definiti i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo siano qualificate come sottoprodotti e non rifiuti, nonché i principi generali ad esse applicabili (concernenti il deposito temporaneo, il trasporto la dichiarazione di avvenuto utilizzo;
– vengono individuate due procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti che si differenziano in ragione dei quantitativi delle terre e rocce scavate e dell’entità delle opere da realizzare, da valutare con riferimento alla natura del provvedimento che autorizza la realizzazione dell’opera stessa (procedura per la gestione di terre e rocce generate nei cantieri di grandi dimensioni e procedura per la gestione di quelle generate in cantieri di piccole dimensioni e nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA);
– vengono disciplinate le modalità per il riutilizzo nello stesso sito delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture.
Il provvedimento non si applica alle ipotesi disciplinate dall’art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte) del D.Lgs 152/2006 ed ai rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006.
Il provvedimento, dopo l’espressione del parere della corrispondente Commissione del Senato tornerà in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.