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Una recente sentenza della Cassazione fornisce una utile chiave interpretativa per capire quando è possibile imputare alla forza maggiore danni derivanti da eventi atmosferici di particolare entità

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Danni causati da pioggia intensa: quando sussiste la forza maggiore

3 Maggio 2016
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Si segnala una sentenza della Corte di Cassazione n. 5877 del 24 marzo 2016 che chiarisce quando un evento atmosferico di particolare intensità, nel caso di specie, una pioggia intensa e persistente, possa essere invocato quale esimente della responsabilità contrattuale. L’esimente potrebbe trovare spazio, ad esempio, nell’ambito di un contratto di appalto per lavori edili come anche nella responsabilità per danni agli immobili.
Una volta acquisiti i dati pluviometrici è possibile stabilire, evidenzia la Corte, se una pioggia di eccezionale intensità possa costituire o meno un evento riconducibile alla fattispecie della forza maggiore come tale idoneo ad interrompere il nesso di causalità, in considerazione del suo carattere di straordinarietà e imprevedibilità.
La possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve ritenersi ammessa, si legge nella sentenza, “nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. È evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattesi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l’ipotesi in cui sia stata accertata l’esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l’esimente in questione”.
Si segnalano a chiusura altri precedenti giurisprudenziali richiamati nella commentata sentenza:
La sentenza 11 maggio 1991, n. 5267, dove si affermava che “per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell’evento. Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza“.
Nella sentenza 22 maggio 1998, n. 5133 la Corte affermò che “possono integrare il caso fortuito precipitazioni imprevedibili o di eccezionale entità“, rilevando che l’evento imprevedibile costituisce caso fortuito e non determina responsabilità.
In tempi più recenti, la sentenza 9 marzo 2010, n. 5658, emessa in un giudizio di risarcimento danni nei confronti dell’ANAS per allagamenti conseguenti alla tracimazione delle acque ed alla cattiva manutenzione dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, ha affermato che è certamente vero “che una pioggia di eccezionale intensità può anche costituire caso fortuito in relazione ad eventi di danno come quello in questione; ma non è affatto vero che una siffatta pioggia costituisca sempre e comunque un caso fortuito“. Con quest’ultima pronuncia, in particolare, è stato precisato che, occorreva “dimostrare che le piogge in questione erano state da sole causa sufficiente dei danni nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte sua delle opere di smaltimento delle acque piovane; il che equivale in sostanza a dimostrare che le piogge in questione erano state così intense (e quindi così eccezionali) che gli allagamenti si sarebbero verificati nella stessa misura pure essendovi stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia“.
In Allegato sentenza Corte di Cassazione civile, sez. III, n. 5877/2016

24605-Sentenza Corte di Cass Civ. sez III n. 5877-2016.pdfApri
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