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L’Associazione si è soffermata sulle norme che più incidono sull’operatività delle imprese, evidenziando la necessità di evitare richieste di adeguamento delle garanzie sui finanziamenti in essere nell’ambito del pegno non possessorio e di allungare da tre a sei rate non pagate l’arco temporale che configura l’inadempimento nel “patto marciano”.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 59/2016 “banche” su procedure esecutive e concorsuali: l’audizione ANCE al Senato

17 Maggio 2016
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Si è svolta il 17 maggio l’audizione informale dell’ANCE presso la Commissione Finanze del Senato sui contenuti del DL 59/2016 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” (DDL 2362/S).
La delegazione associativa, guidata dal Vicedirettore, Dott. Antonio Gennari, ha evidenziato in premessa come la perdurante crisi economica continui a penalizzare fortemente le imprese operanti nel settore delle costruzioni mettendo seriamente in pericolo anche la stessa continuità aziendale, che costituisce il presupposto fondamentale per l’esercizio dell’attività d’impresa. Come è noto, infatti, la continuità aziendale implica che l’impresa prosegua l’attività nel suo normale corso, facendo fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni in modo ordinario, disponendo, quindi, della liquidità sufficiente per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza. In tal senso, il mantenimento in efficienza dell’azienda costituisce un valore da salvaguardare, specie nei periodi in cui la gestione ordinaria diventa difficoltosa a causa della riduzione delle commesse. E’, quindi, assolutamente indispensabile mantenere e promuovere, in ogni caso, l’esercizio dell’attività, anziché attivare procedure, giudiziali e non, che possano mettere in pericolo il patrimonio aziendale e minare l’esistenza stessa dell’impresa. Questo appare l’unico percorso possibile al fine di consentire a tutti gli operatori economici la definitiva uscita dall’attuale congiuntura economica negativa, mantenendo in piedi un tessuto imprenditoriale virtuoso.
Ha, quindi, illustrato alcuni dati relativi alla crisi del settore che tra il 2008 ed il 2015 ha portato alla perdita di più di un terzo dei suoi livelli produttivi (-34,8%). In particolare, Per la nuova edilizia abitativa la flessione raggiunge il 61,1%, l’edilizia non residenziale privata segna una riduzione del 35,0%, mentre le opere pubbliche (la cui crisi è iniziata tre anni prima) registrano un caduta del 48,7% (-54,7% se si parte dal 2005). Solo il comparto della riqualificazione degli immobili residenziali mostra una tenuta dei livelli produttivi (+19,4%).  A livello occupazionale, complessivamente, dall’inizio della crisi, il settore delle costruzioni ha perso 502.000 posti di lavoro. Tra il 2008 ed il 2013, le costruzioni hanno sperimentato una notevole contrazione del tessuto produttivo, con una fuoriuscita dal sistema di 79.972 imprese che corrisponde ad un calo, in termini percentuali, del -12,7%.
Conseguentemente, si sta assistendo ad un processo di deindustrializzazione, che coinvolge un’intera generazione di imprese ed è forte il timore che, di colpo, venga disperso il know how realizzativo di medie aziende, tra le più strutturate del settore e con una elevata capacità innovativa, che possono, invece, ancora dare un contributo determinante allo sviluppo e alla modernizzazione del Paese. Le analisi del mercato indicano che, una volta attenuata la crisi, si assisterà probabilmente ad una riorganizzazione del tessuto imprenditoriale, che si manifesterà con la compressione del numero delle imprese ed il consolidarsi del fenomeno aggregativo.
Occorre, quindi, prestare la massima attenzione a tutto ciò che il prolungarsi della crisi e la vigente strumentazione per la gestione delle situazioni di crisi determina sul tessuto imprenditoriale.
A tal riguardo, l’Associazione ha ricordato le recenti novità normative introdotte (DL 83/2015) che consentono alle banche di rendere deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio le svalutazioni delle perdite su crediti (NPLs, Non Performing Loans) verso la clientela e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso. Tale agevolazione consente alle banche di poter “alleggerire” i propri bilanci in tempi rapidi, liberando patrimonio per nuovi prestiti o ristrutturazione dei crediti problematici. Finora, però, questi vantaggi sono stati trasferiti solo parzialmente al resto dell’economia. In particolare, per il settore delle costruzioni, le condizioni di accesso rimangono molto problematiche.
E’, quindi, opportuno che le banche aumentino il loro impegno nell’accompagnare le imprese nel processo di ristrutturazione aziendale conseguente alla crisi.
 
Passando ad analizzare più nello specifico i contenuti del provvedimento l’Associazione ha rilevato, in particolare, sulla norma che introduce uno strumento di garanzia dei crediti delle banche, prevedendo che il debitore possa costituire il pegno non possessorio sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, senza perderne il diritto all’utilizzo, che occorre valutare l’opportunità di prevedere una stretta vigilanza sull’operatività delle banche in modo da minimizzare questo rischio, garantendo la tutela dell’imprenditore che acconsenta all’apposizione di un vincolo patrimoniale su un bene produttivo.
In sostanza è necessario evitare per i finanziamenti già in essere la banca possa richiedere la costituzione del pegno come ulteriore garanzia, che si aggiungerebbe a quelle già prestate dall’impresa.
Si è, quindi, soffermata sul cosiddetto “patto marciano” (art. 2), ossia un accordo tra il cliente e il soggetto finanziatore relativo alla prestazione di garanzie a fronte di un finanziamento.
Nello specifico, la norma prevede che il contratto di finanziamento possa essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore. Tale trasferimento si intende sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore. Tra i beni oggetto di garanzia la norma prevede espressamente l’esclusione dell’abitazione principale dell’imprenditore, del coniuge e dei suoi parenti e affini entro il terzo grado.
Riguardo alla formulazione della norma, sarebbe opportuno: escludere il rischio di condizioni contrattuali peggiorative per l’imprenditore che, per i finanziamenti in essere, sostituisca l’abitazione principale originariamente data in garanzia con altri immobili; vigilare sull’attuazione della disposizione, in modo che venga scongiurato il rischio che le banche procedano ad un indebito spossessamento dei beni dell’imprenditore, un’eventualità che comprometterebbe fortemente qualsiasi ipotesi di risanamento delle imprese in difficoltà; prevedere un allungamento delle tempistiche che configurano l’inadempimento, specie nell’ipotesi di rimborso mensile. A tale ultimo riguardo, in particolare, occorre allungare l’arco temporale che configura l’inadempimento portandolo da tre a sei rate non pagate.
In merito, infine, alla creazione di un registro unico che raccolga le informazioni relative a tutte le procedure di insolvenza – procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria – e di ristrutturazione dei debiti – omologazione dei piani di ristrutturazione e di quelli di risanamento – l’Associazione ha espresso apprezzamento sulla coerenza di tale previsione con il nuovo strumento del cd. “common” (piattaforma telematica gestita a livello nazionale per la vendita dei beni nell’ambito delle procedure concorsuali), già prevista nell’ambito del disegno di legge delega che dovrà riscrivere la disciplina delle procedure d’insolvenza, attualmente all’esame del Parlamento (DDL 3671/C).
 
In allegato il Documento con il dettaglio delle proposte ANCE consegnato agli atti della Commissione.
 
Si veda precedente del 16 maggio 2016. 

24786-Documento con le proposte ANCE.pdfApri
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