E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Finanze del Senato, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” (DDL 2362/S – Relatori il Presidente della Commissione, Sen. Mauro Maria Marino –PD, ed il Sen. Karl Zeller, Presidente del Gruppo Aut).
Tra le principali misure previste si segnalano le seguenti:
– viene consentito agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese di costituire sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, ad esclusione dei beni mobili registrati, un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa; (art. 1)
-viene disposto che il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico possa prevedere il cd. “patto marciano” ossia la possibilità che il finanziamento sia garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata, della proprietà di un immobile (ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado) o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore. In particolare,si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per:
– oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili;
– per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile;
– per oltre sei mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.
Può farsi luogo al trasferimento anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del suddetto patto sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.
Il patto può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso al momento dell’entrata in vigore del provvedimento, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali; (art. 2)
-viene prevista l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro – accessibile dalla Banca d’Italia ai fini dello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza – si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato; (art. 3)
-vengono apportate una serie di modifiche alle disposizioni del Codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata che prevedono, tra l’altro, la riduzione dei termini per la facoltà dei debitori di fare opposizione agli atti dell’esecuzione e la possibilità per l’acquirente del bene in un’asta giudiziaria di indicare l’assegnazione a favore di un soggetto terzo; (art. 4)
– vengono apportate una serie di modifiche alla Legge fallimentare di cui al RD 267/1942 che prevedono, tra l’altro, la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori e la revoca dell’incarico del curatore che non rispetta i termini fissati per la procedura; (art. 6)
Previste, infine, una serie di misure in favore degli investitori in banche in liquidazione.
Il decreto legge scade il 2 luglio 2016.