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Dal 19 luglio 2016 le diagnosi energetiche effettuate dalle grandi imprese e dalle imprese a forte consumo di energia dovranno essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati

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Grandi imprese: dal 19/07 diagnosi energetiche solo da soggetti certificati da organismi accreditati

26 Maggio 2016
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Con l’obbligo fissato dall’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014, le grandi imprese[1] e le imprese a forte consumo di energia[2] sono tenute ad eseguire una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici, nei loro siti produttivi localizzati sul territorio nazionale (vedi la nota Ance “Diagnosi energetiche: gli obblighi per le grandi imprese” del 12 ottobre 2015).
 
Si ricorda inoltre che tale obbligo non si applica alle grandi imprese che già adottano un sistema di gestione conforme all’EMAS (Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit) o alla norma ISO 50001 (Sistema di Gestione dell’Energia) oppure alla norma ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale), purché il sistema comprenda un audit energetico realizzato secondo i requisiti indicati nell’allegato 2 del Decreto.
 
Lo stesso art. 8 al comma 2 prevede che, decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, tali diagnosi energetiche dovranno essere eseguite da soggetti certificati in base alle norme UNI CEI 11352 (ESCo)[3], UNI CEI 11339 (Esperti in Gestione dell’Energia)[4], UNI CEI EN 16247-5 (Auditor Energetico), da organismi accreditati da ACCREDIA o da un altro Ente nazionale di accreditamento designato dal proprio Stato membro ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008.
 
Pertanto fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia (EGE)[5] o auditor energetici, anche non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento.
 
Dal 19 luglio 2016 le diagnosi energetiche dovranno essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati.
 
Per approfondimenti  riguardo gli schemi di accreditamento degli Organismi di certificazione, si allegano gli schemi predisposti da ACCREDIA, approvati e pubblicati con il Decreto direttoriale del 12 maggio 2015 (G.U. n. 118 del 23 maggio 2015) dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
 
Il medesimo decreto ha anche approvato lo schema di certificazione e accreditamento in materia di Sistemi di Gestione dell’Energia.
 
Si ricorda infine che l’articolo 12 del decreto legislativo 102/2014 ha stabilito che, sempre a decorrere dal 19 luglio 2016, i soggetti tenuti agli obblighi di risparmio energetico di cui al D.M. 28 dicembre 2012, per accedere al meccanismo dei certificati bianchi devono avvalersi di operatori[6] certificatisecondo le norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.
 
 

 


[1] Imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.
[2] Art. 2 DM 5/4/2013 “Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell’annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall’elettrica;
b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell’art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento”.
[3] La norma UNI CEI 11352:2014 “Gestione dell’energia – Società che forniscono servizi energetici (ESCo) – Requisiti generali, liste di controllo per la verifica dei requisiti dell’organizzazione e dei contenuti dell’offerta di servizio” descrive le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che una ESCo deve possedere per poter offrire i servizi di efficienza energetica e le attività peculiari da effettuare presso i propri clienti.
[4] La norma UNI CEI 11339:2009 “Gestione dell’energia. Esperti in gestione dell’energia. Requisiti generali per la qualificazione” determina i requisiti generali e le procedure per la qualificazione della figura professionale degli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) definendone i compiti, le competenze e le modalità di valutazione, fornendo le linee guida sui principi delle attività di gestione razionale ed efficiente dell’energia in termini di conoscenze e competenze; definisce il processo di qualificazione attraverso la valutazione del livello di competenza ed esperienza; stabilisce le modalità per il riconoscimento e mantenimento di tale livello di qualificazione.
[5] Con il D.Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008 viene introdotto l’esperto in gestione dell’energia quale soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità necessarie per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente.
[6] Tali operatori, definiti all’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, sono:
  • società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili;
  • i soggetti di cui all’art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia;
  • le imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia applicando quanto previsto all’art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell’intervento.

24928-Decreto 28 dicembre 2012.pdfApri

24928-Allegati al decreto lgs 102_2014.pdfApri

24928-Decreto Lgs 102_2014.pdfApri

24928-schema_certificazione_SGE_ISO_50001.pdfApri

24928-schema_certificazione_Esco_UNI_11352.pdfApri

24928-schema_certificazione_EGE_UNI_11339.pdfApri

24928-decreto_12maggio2015_schemi.pdfApri
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