
In relazione all’esame, in sede referente, in prima lettura, presso la Commissione Lavoro della Camera del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di obbligatorietà dell’utilizzo dei servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell’attività produttiva” (DDL 2733/C), l’Associazione ha evidenziato, nelle sedi parlamentari competenti, le proprie osservazioni sui contenuti del provvedimento.
Il DDL dispone, in particolare, che, nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3 legge n. 604/1966), nonché nei processi di riorganizzazione aziendale e di delocalizzazione produttiva che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e nei processi di riorganizzazione aziendale determinati da transizioni digitali, tecnologiche o ambientali, le imprese con almeno trenta dipendenti sono tenute a garantire, in favore dei lavoratori coinvolti, l’accesso a un servizio di supporto alla ricollocazione professionale.
Tali servizi sono erogati da Agenzie per il Lavoro autorizzate all’attività di intermediazione, ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. n. 276/2003, specializzate nel supporto alla ricollocazione professionale, e dovranno conformarsi a specifici indicatori di prestazione da stabilire mediante apposito decreto del Ministero del Lavoro. I servizi sono finanziati per il 20% dal datore di lavoro e per l’80% mediante l’accesso alla quota di cofinanziamento nazionale del FEG (qualora ne ricorrano i presupposti) o, in via sussidiaria, ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (es. Fondimpresa).
Al riguardo, con riferimento alle peculiarità specifiche del settore dell’edilizia, si rileva una forte criticità: il riferimento generale al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 3 della legge n. 604/1966, ricomprende anche il licenziamento “per fine fase lavorativa” e il licenziamento “per fine cantiere”. Dal punto di vista giuridico, infatti, questi ultimi rientrano nella fattispecie del citato licenziamento per giustificato motivo oggettivo, pur essendo caratterizzati, sotto determinati profili, da una disciplina normativa specifica: per tali licenziamenti, infatti, non si applica la procedura di conciliazione preventiva presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, né è dovuto il cd. ticket di licenziamento.
Il lavoro in edilizia è caratterizzato da una forte mobilità, anche interaziendale, dei lavoratori, proprio in conseguenza della conclusione della fase lavorativa o del cantiere cui gli stessi sono adibiti. Il licenziamento per fine fase lavorativa o per fine cantiere è, quindi, un evento fisiologico nel settore edile. Obbligare le imprese a garantire, per ciascuno di tali licenziamenti, il servizio di supporto alla ricollocazione professionale sarebbe, quindi, irragionevole.
Pertanto, si dovrebbe quantomeno introdurre, in via emendativa, una esplicita esclusione, dal relativo ambito di applicazione, per i licenziamenti per fine fase lavorativa e per quelli per fine cantiere.
Le osservazioni dell’ANCE sono state sostanzialmente condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell’iter formativo del provvedimento.
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