L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015” (
DDL 2228/S, Relatore il Sen. Roberto Cociancich del Gruppo parlamentare PD).
Tra le novità del testo, in particolare, si segnalano le seguenti:
– inserita una norma, in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, con cui a modifica dell’art.29, comma 3, del D.Lgs 276/2003, si precisa che l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda (caso EU Pilot 7622/15/EMPL);
-introdotte norme sul titolo esecutivo europeo, con cui si prevede che l’autorità che ha formato l’atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l’esecuzione forzata dell’atto stesso negli Stati membri dell’Unione europea. In ogni caso in cui l’autorità che ha formato l’atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvederà l’autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati;
-introdotte disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (procedura di infrazione 2016/0106);
-introdotte disposizioni sull’attuazione della direttiva UE 2015/2060, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi;
-introdotte norme sull’indennizzo in favore delle vittime di reati internazionali violenti (tra i quali è previsto anche il caporalato) in attuazione della Dir. 2004/80/CE (procedura di infrazione 2011/4147);
–introdotte norme sul finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali, con l’incremento, nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, del fondo previsto a tale scopo dall’art.156, comma 10, del D.Lgs 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali), nonché disposizioni funzionamento dell’Arbitro per le controversie finanziarie della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
–modificate le norme del testo sulla corretta attuazione del terzo pacchetto energia. In particolare viene disposto che le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri possono essere designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico. Viene, altresì, precisato, che resta fermo l’obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione.
–riformulate le norme del testo in materia di comunicazioni di aiuti di stato prevedendo, in particolare, che, seguito della notifica di una decisione di recupero di aiuti di stato, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un Commissario straordinario, che individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le modalità di attuazione delle norme sono demandate ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi con il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro per lo sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 6,volto a sanare la procedura d’infrazione 2013/4212 avviata dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia per aver imposto alle Società Organismi di Attestazione (SOA) l’obbligo di avere la sede legale in Italia – che prevede, a modifica dell’art. 64 del DPR 207/2010, che tali Società abbiano in Italia una sede qualsiasi anche solo operativa.
Il provvedimento, il cui titolo è stato integrato, facendo ora riferimento all’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea per il biennio 2015-2016, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
In Aula congiuntamente al disegno di legge sono stati approvati anche:
il Doc. XXXIV, n.
56, sulla Risoluzione approvata dalla Commissione Politiche dell’Unione europea a conclusione dell’esame dell’affare assegnato “Le priorità dell’Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea 2016 (su cui si veda la
notizia del 1° aprile 2016);
il Doc. XXXIV, n.
59, sulla Risoluzione adottata dalla Commissione suddetta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2015.