Le Commissioni Lavoro della Camera e del Senato hanno concluso l’esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al “Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi”, (COM (2016) 128 def. – Relatori la Sen. Maria Spilabotte e l’On. Antonella Incerti, entrambe del Gruppo parlamentare PD), sui cui contenuti, nel corso dell’esame, l’ANCE ha inviato un proprio contributo sia alla Camera che al Senato (si vedano al riguardo le notizie di “Interventi ANCE” del 19 aprile e del 26 aprile 2016).
Le Commissioni Lavoro hanno approvato due Risoluzioni favorevoli con osservazioni, in parte analoghe.
Al riguardo, in particolare, si evidenziano le seguenti:
Commissione Lavoro Senato
Nel parere vengono rilevati anzitutto alcuni aspetti critici che già attualmente caratterizzano l’applicazione della direttiva 96/71/CE:
-la possibilità di differenze retributive tra i lavoratori distaccati ed i lavoratori locali nei Paesi ospitanti;
-il riconoscimento ai lavoratori distaccati delle “tariffe minime salariali” (comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario) vigenti nel territorio in cui ha luogo il distacco in base a disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o a contratti collettivi;
-una definizione generica di “distacco”, intendendo il lavoratore come colui che per un periodo limitato svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente;
–l’esigenza di integrazione della disciplina con norme specifiche, relative a forme ed istituti sviluppatisi nel mercato del lavoro, quali il subappalto, il lavoro interinale ed il distacco infragruppo.
In merito al testo della proposta, viene, altresì, evidenziato:
“con riferimento all’articolo 1, numero 1), sulla disciplina specifica per il distacco di durata superiore a 24 mesi, si ritiene troppo ampia la durata temporale introdotta, dato che ad oggi la direttiva 96/71/CE citava espressamente di distacco “per un periodo limitato”. Anche se la ratio della durata temporale risulta utile al fine di arginare il fenomeno elusivo di reiterati rinnovi e proroghe per i lavoratori distaccati, si suggerisce di introdurre un riferimento ai casi in cui, a causa di sospensioni o interruzioni del distacco, il superamento del limite dei 24 mesi venga calcolato, complessivamente, su un arco di tempo superiore, quale ad esempio 36 mesi”;
“con riferimento al punto 2), lettera c), che sostituisce il riferimento alle “tariffe minime salariali” con il principio di riconoscimento della “retribuzione”, composta da tutti gli elementi resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o da contratti collettivi o arbitrati di applicazione generale, si osserva che la modifica potrebbe dar luogo a difficoltà, atteso che la soglia minima retributiva deve essere stabilita dalla legge nazionale o dalla contrattazione collettiva generalmente applicabile. In Italia il trattamento minimo salariale non ha regolazione normativa e viene fissato nei contratti collettivi di lavoro stipulati nei diversi settori produttivi dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, che però non hanno efficacia di “applicazione generale”. Non essendoci quindi una retribuzione univoca cui rifarsi per l’equiparazione di tutti gli elementi richiamati nella proposta di direttiva, l’introduzione del principio di “parità di trattamento” potrebbe non trovare applicazione nel nostro paese. Si suggerisce pertanto di specificare che il riferimento ai contratti collettivi, previsto dall’articolo 3 come modificato, sia effettuato con riferimento ai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, limitatamente a quelli aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, riprendendo così la nozione di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”;
“Con riferimento al punto 2), paragrafo 1ter, in merito alle tutele dei lavoratori somministrati, si ritiene opportuno che, in caso si somministrazione transnazionale da parte di agenzie comunitarie, vi sia un obbligo di comunicazione preventiva alle autorità nazionali del paese in cui si svolge l’attività di somministrazione e si preveda una “anagrafe” dei lavoratori somministrati inviati in Italia, muniti possibilmente di una busta paga contenente copia della traduzione in lingua italiana”.
Commissione Lavoro Camera dei Deputati
Nel documento vengono espresse osservazioni riferite sia all’ambito europeo sia a quello nazionale ed, in particolare:
in ambito europeo:
“si segnali l’esigenza di prevedere una più ridotta durata temporale per i distacchi cui applicare la disciplina di cui all’articolo 1, punto 1, della proposta di direttiva, in quanto la fissazione di un limite di ventiquattro mesi non appare idonea ad arginare fenomeni elusivi della normativa dell’Unione europea”;
“con riferimento alle disposizioni dell’articolo 1, punto 1, si segnali, in ogni caso, l’opportunità di precisare che, anche al di sotto del limite previsto dal nuovo articolo 2-bis della direttiva 96/71/CE, sia possibile verificare la genuinità della temporaneità del distacco sulla base degli indici indicati dall’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/67/UE”
“anche in relazione alla prospettata riduzione del limite di ventiquattro mesi previsto dal nuovo articolo 2-bis della direttiva 96/71/CE, si valuti l’esigenza di ridurre il termine di sei mesi indicato dal paragrafo 2 del medesimo articolo 2-bis, al fine di assicurare l’efficacia di tale norma antielusiva”;
sul piano nazionale:
“si rileva che il richiamo, introdotto dall’articolo 1, punto 2, della proposta di direttiva, a tutti gli elementi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali impone l’individuazione, in ambito nazionale, delle voci retributive da considerare obbligatorie, assumendo come riferimento i contratti collettivi come individuati dall’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
“si ravvisa l’esigenza di porre in essere tutte le misure utili ad assicurare il corretto ricorso all’istituto del distacco, rafforzando l’efficacia delle disposizioni già vigenti nell’ordinamento interno attraverso opportune previsioni di carattere amministrativo tese a favorire i controlli di carattere ispettivo, anche mediante la predisposizione di una copia in lingua italiana delle buste paga dei lavoratori stranieri distaccati in Italia”;
“si invita a valutare l’opportunità di introdurre ulteriori disposizioni di rango primario volte, in particolare, a rivedere le disposizioni del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, relative al regime autorizzatorio delle agenzie per il lavoro, al fine di richiedere che, in caso di somministrazione transnazionale di lavoro da parte di agenzie autorizzate allo svolgimento di tale attività in altri Stati membri dell’Unione europea, vi sia una preventiva comunicazione dell’avvio della somministrazione alle autorità competenti”.
Sul tema del distacco dei lavoratori è attualmente all’esame delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, per il parere al Governo, anche lo Schema di D.Lgs recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“regolamento IMI”) (Atto 296, sul quale si veda notizia del 3 maggio 2016).
In allegato i documenti approvati dalle Commissioni Lavoro della Camera e del Senato.
24735-Documento approvato – Camera dei Deputati.pdfApri
24735-Documento approvato – Senato.pdfApri