Sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2016 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 – atteso da tempo e in origine previsto entro il 31 gennaio 2016 – che approva il bando per la presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (vedi da ultimo
Programma straordinario periferie: a che punto siamo).
Il Dpcm è stato emanato in attuazione dell’art. 1, commi 974 – 978 della Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che ha previsto una nuova forma di intervento per la riqualificazione urbana, il cd. “Programma straordinario di intervento per le periferie”, relativo al solo anno 2016 e rivolto esclusivamente alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, nonché alla città di Aosta.
Di seguito i principali contenuti del Dpcm e del Bando.
Ente banditore
La procedura di selezione è indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1 Bando), presso la quale è istituito il Nucleo per la valutazione dei progetti composto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da 6 esperti, anche esterni alla p.a. (art. 2 Dpcm).
Soggetti proponenti
Possono presentare progetti: le città metropolitane, i comuni capoluogo di provincia, la città di Aosta.
In particolare le Città Metropolitane, nell’ambito delle proposte presentate, devono tenere distinti i progetti relativi al comune del loro territorio con il maggior numero di abitanti e i progetti che interessano invece i comuni contermini alla città capoluogo all’interno del perimetro metropolitano.
I soggetti proponenti favoriscono la più ampia partecipazione all’attuazione dei progetti da parte di altri soggetti pubblici e privati (art. 3 Bando).
Oggetto dei progetti
Premesso che si considerano “periferie” le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi (art. 1, comma 2 del Dpcm e art. 4, comma 2 del Bando), gli interventi, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, potranno avere ad oggetto progetti di:
- miglioramento della qualità del decoro urbano;
- manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico. Sul punto si evidenzia che, contrariamente alle prime bozze di Bando, potranno essere oggetto di interventi anche immobili privati purché ne venga dimostrato l’interesse pubblico;
- accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana;
- potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile;
- mobilità sostenibile e adeguamento delle infrastrutture destinate a servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati (art. 4 Bando).
I progetti, al momento della presentazione della domanda, dovranno (art. 6 Bando):
- essere approvati come progetti definitivi o esecutivi. Contrariamente alle prime bozze di Bando, è possibile presentare anche progetti di fattibilità tecnica ed economica, nel qual caso i soggetti proponenti si devono impegnare ad approvare entro 60 gg dalla sottoscrizione della convenzione o dell’accordo di programma, il relativo progetto definitivo o esecutivo;
- essere conformi alle previsioni dello strumento urbanistico vigente;
- se costituiti da lotti funzionali, essere autonomamente fruibili.
Dotazione finanziaria e finanziamento dei progetti
Per l’attuazione del Programma, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, è istituito un apposito “Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, da trasferirsi al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, con una dotazione di 500 milioni/€ per l’anno 2016(art. 2 Bando).
Premesso che la realizzazione del progetto per la parte oggetto di finanziamento pubblico deve avvenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica (art. 3, comma 4 Dpcm), il finanziamento può essere finalizzato alla copertura dei costi di:
- progettazione
- gara e affidamento dei lavori
- realizzazione degli interventi.
L’ammontare del finanziamento per ciascun progetto sarà determinato dal Nucleo di valutazione sulla base di quanto richiesto da ogni singola città e dal punteggio conseguito, fino ad un massimo di 40 milioni/€ per il territorio di ciascuna città metropolitana e di 18 milioni/€ per i comuni capoluogo di provincia, per i comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna città metropolitana e per la città di Aosta.
I soggetti privati possono concorrere al finanziamento dell’intervento per una quota parte significativa, sulla base di piani finanziari e di corrispettivi di gestione (art. 8 Bando).
Domande e documentazione da allegare
Premesso che le domande dovranno essere inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale e cioè entro il prossimo 29 agosto, alle domande dovranno essere allegati, tra l’altro, i seguenti documenti (art. 5 Bando):
- una relazione generale nella quale sono illustrati: la tipologia e le caratteristiche del progetto, il costo complessivo, il piano finanziario e le specifiche coperture finanziarie previste, i tempi di esecuzione, la partecipazione di soggetti privati e le modalità di coinvolgimento attraverso procedure di evidenza pubblica, ecc.;
- il cronoprogramma dei tempi di realizzazione del progetto;
- una scheda dei soggetti pubblici e privati co-finanziatori con l’indicazione del relativo apporto finanziario, nonché le intese e gli accordi con questi sottoscritti;
- la delibera di approvazione del progetto da parte del comune e il decreto di nomina del RUP;
- la dichiarazione del RUP relativa alla conformità degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati, nonché con i regolamenti edilizi;
- qualora gli interventi insistano su beni culturali, paesaggistici o ambientali, le autorizzazioni delle autorità competenti ovvero una preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi proposti con i relativi vincoli; al riguardo si specifica che tali documenti dovranno essere allegati ai progetti al momento della loro presentazione, se disponibili ovvero consegnati in seguito contestualmente al progetto definitivo o esecutivo, laddove questi ultimi fossero trasmessi successivamente alla domanda.
Valutazione dei progetti ed esito della selezione
La valutazione di progetti è effettuata dall’apposito Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio (art. 9 Bando), che per la selezione dei progetti applicherà i seguenti criteri (art. 7 Bando):
- tempestiva esecutività degli interventi (fino a 25 punti);
- capacità di attivare sinergie fra finanziamenti pubblici e privati, laddove il contributo privato sia pari ad almeno il 25% dell’importo complessivo necessario alla realizzazione dell’intervento proposto (fino a 25 punti);
- fattibilità economica e finanziaria e coerenza interna del progetto (fino a 20 punti);
- qualità ed innovatività del progetto sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico-ambientale e architettonico (fino a 20 punti);
- capacità di innescare un processo di rivitalizzazione economica, sociale e culturale del contesto urbano di riferimento (fino a 10 punti).
I progetti da inserire nel Programma sono individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 90 gg dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti e cioè entro il 27 novembre 2016 ed entro 30 gg. dalla pubblicazione di tale decreto si dovrà procedere alla stipula delle convenzioni o accordi di programma con i soggetti proponenti (art. 10 Bando).
Stipula delle convenzioni o accordi di programma
Gli accordi di programma o le convenzioni definiscono, tra l’altro (art. 3, comma 3 Dpcm):
- i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti;
- le risorse finanziarie necessarie, pubbliche o private, comprese quelle a valere sul Fondo per l’attuazione del Programma straordinario;
- i tempi di attuazione degli interventi;
- i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia organizzativa.
Come evidenziato sopra, le convenzioni prevedono che la realizzazione del progetto, per la parte oggetto di finanziamento pubblico, avvenga nel rispetto dei principi di evidenza pubblica (art. 3, comma 4 Dpcm).
L’insieme delle convenzioni e degli accordi di programma stipulati costituisce il Programma straordinario per le periferie (art. 3, comma 7 Dpcm).
In allegato il Dpcm 25 maggio 2016 che approva il bando del “Programma straordinario per le periferie”