SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” (DDL 2362/S).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia su un maxiemendamento del Governo che sostanzialmente riproduce le modifiche approvate dalla Commissione Finanze (si veda al riguardo la notizia di “In Evidenza” del 10 giugno u.s.).
Il provvedimento, volto a disporre misure per il sostengo delle imprese e per l’accelerazione del recupero dei crediti, prevede tra l’altro: una nuova garanzia reale mobiliare, denominata pegno mobiliare non possessorio; la disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento sospensivamente condizionato di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari (con modifiche tra l’altro al c.d. “patto marciano”); l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un registro elettronico delle procedure immobiliari di espropriazione forzata, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi; nonché misure di accelerazione della procedura di espropriazione forzata tramite modifiche al codice di procedura civile e modifiche alla legge fallimentare.
Nella settimana di riferimento il decreto legge, che scade il 2 luglio 2016, è stato approvato dalla Commissione Finanze e passa ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” (DDL 2362/S).
La Commissione Finanze ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste in particolare, le seguenti:
Art. 1
Viene modifica la norma del testo sul pegno “possessorio”, in base al quale gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono garantire i crediti che gli vengono concessi per l’esercizio dell’impresa costituendo un pegno non possessorio, prevedendo che attraverso il predetto pegno possono essere garantiti anche i crediti concessi a terzi e che lo stesso possa avere ad oggetto anche beni immateriali o crediti derivanti o inerenti all’esercizio dell’impresa.
Emendamento 1.8 (testo 3) del Relatore
Con riferimento alla norma che consente al debitore (o il terzo concedente il pegno) di trasformare o alienare il bene mobile, viene previsto che se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, la riscossione del credito spetta a ciascun creditore pignoratizio che dovrà poi restituire al datore della garanzia il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. La determinazione del valore dovrà essere effettuata sulla base delle stime effettuate con le modalità ivi previste e la restituzione dovrà seguire criteri di proporzionalità.
Emendamento 1.21 (testo 2) del Relatore
Viene, altresì, precisato che il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi con l’iscrizione nel registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate (mentre nel testo originario era prevista la costituzione dello stesso con la suddetta iscrizione). Dall’iscrizione, inoltre, il contratto sarà opponibile anche nelle procedure esecutive, oltre che in quelle concorsuali (come previsto originariamente).
Emendamento 1.27 (testo 2) del Relatore
Viene disciplinato il procedimento: per l’opposizione alla riscossione del credito oggetto della garanzia (al verificarsi dell’evento che consente al creditore di escutere il pegno); quello per procedere materialmente all’escussione del pegno e l’eventuale concorso della procedura di escussione del credito con altra procedura esecutiva.
Emendamento 1.51 (testo 3) del Relatore
Art. 2
Viene modificata la norma del testo sul c.d. “patto marciano” – vale a dire il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca, o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti, garantito dal trasferimento in favore del creditore della proprietà di un immobile in caso di inadempimento del debitore – prevedendo che per il configurarsi dell’inadempimento debba sussistere una delle seguenti condizioni:
- il mancato pagamento si deve protrarre per oltre nove mesi (in luogo dei sei mesi originariamente previsti dal decreto-legge) dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili;
- il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi (in luogo dei sei mesi originariamente previsti dal decreto-legge)dalla scadenza di una sola rata, in caso di termini di scadenza delle rate superiori al periodo mensile;
- il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi (in luogo dei sei mesi originariamente previsti dal decreto-legge)dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento, nel caso in cui non sia previsto il pagamento rateale.
Emendamento 2.65 a firma di Parlamentari
Viene, altresì, previsto, qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate il debitore abbia già rimborsato almeno l’85 per cento della quota capitale del finanziamento concesso, il periodo di inadempimento è elevato da nove a dodici mesi.
Emendamento 2.45 (testo 2) a firma di Parlamentari
Con riferimento alla norma che dispone che qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento del bene (in caso di inadempimento del debitore) prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all’iscrizione ipotecaria, viene disposto che – fatti salvi gli effetti dell’aggiudicazione, anche provvisoria, e dell’assegnazione – la prevalenza del trasferimento su trascrizioni e iscrizioni successive si applica anche quando l’immobile è stato sottoposto ad espropriazione forzata, in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di trasferimento, ma successivamente all’iscrizione dell’ipoteca;
Emendamento 2.6 (testo 2) del Relatore
Art. 3
Viene modificata la norma sull’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, del Registro elettronico prevedendo, in particolare, che:
- l’individuazione delle informazioni e dei documenti da rendere disponibili, relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare contenute nella specifica sezione del registro, avvenga con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento (anziché entro il medesimo termine dalla data di entrata in vigore del decreto stesso);
- l’approvazione della convenzione tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Economia e delle finanze e la Banca d’Italia, sulla definizione dei compiti per la realizzazione, il funzionamento e il monitoraggio del Registro, avvenga entro 60 giorni (e non entro 30 come previsto nel testo originario) dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
Emendamento 3.2 del Relatore
Art. 4 aggiuntivo
Viene modificato l’art. 23 del DL 133/2014 (convertito dalla L 164/2014), relativo alla disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (“rent to buy”), prevedendo la facoltà per il concedente, per il rilascio dell’immobile, di avvalersi del procedimento per convalida di sfratto.
Emendamento 4.95 (testo 3) del Relatore
Art. 12 aggiuntivi
Viene modificato l’art. 1, comma 1, lettera c), della L 52/1991, sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa, intervenendo sulle caratteristiche del cessionario. Al riguardo, viene previsto che il cessionario debba essere una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa o un soggetto “costituito in forma di società di capitali che svolge l’attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Testo Unico Bancario” (anziché “in forma societaria, che svolge l’attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari”).
Emendamento 12.0.9 a firma di Parlamentari
Viene modificato l’articolo 14 del DL 63/2013 volto a disciplinare le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica. La modifica attiene alle spese per interventi di efficienza energetica sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ed interviene sul regime della cessione del credito, attualmente consentita in luogo della detrazione fiscale a favore dei fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, stabilendo che tale cessione possa avvenire non solo in favore dei predetti fornitori ma altresì a favore delle banche e degli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 che reca il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Emendamento 12.0.10 a firma di Parlamentari (norma non inserita nel testo del maxi-emendamento del Governo per il parere contrario della Commissione Bilancio – vedi sopra).
Nella settimana di riferimento il decreto legge è stato licenziato dall’Aula (vedi sopra).
PARERI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi (Atto n.293).
La Commissione Affari Costituzionali ha concluso l’esame del provvedimento in oggetto esprimendo un parere favorevole con condizioni ed osservazioni (al riguardo si veda la notizia “In Evidenza” del 9 giugno 2016).
Lo Schema, adottato in attuazione della L. 124/2015 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) c.d. “Legge Madia”, riscrive, in particolare, gli articoli da 14 a 14-quinquies della L.241/90 (legge sul procedimento amministrativo) relativi alla Conferenza di servizi, con finalità di semplificazione e snellimento delle procedure.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.
PARERI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema D.Lgs recante attuazione della Dir. 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici (Atto n. 298).
La Commissione Lavoro ha concluso l’esame del provvedimento in oggetto esprimendo parere favorevole con osservazioni.
Lo Schema è stato adottato in attuazione della delega contenuta nella Legge di delegazione europea 2014 (L.114/2015) per recepire nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Il provvedimento in particolare modifica il D.Lgs 81/2008 recante “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Il provvedimento, dopo l’espressione del parere della corrispondente Commissione della Camera dei Deputati tornerà in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.