Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 giugno 2016, n. 122, ha, in particolare, aggiornato il Governo sullo stato di attuazione del Programma comunicando l’adozione di 8 ulteriori provvedimenti di cui 7 riferiti al Governo in carica.
Il Consiglio ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti:
– disegno di legge relativo al Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per il 2015, parificato dalla Corte dei conti nell’udienza a Sezioni riunite tenutasi il 23 giugno 2016, nonché quello recante disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2016.
Rendiconto 2015
Il Rendiconto 2015 prende atto dei risultati conseguiti nel decorso esercizio, nell’evoluzione dei conti pubblici. Il Rendiconto generale dello Stato viene presentato nelle sue componenti del Conto del bilancio e del Conto del patrimonio.
Il saldo netto da finanziare per la competenza dell’anno, in termini di accertamenti e impegni, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, risulta negativo per –31.720 milioni di euro, derivante da entrate finali accertate per 540.041 milioni di euro e da spese finali impegnate per 571.761 milioni di euro; l’avanzo primario si cifra in 42.802 milioni di euro.
Assestamento 2016
Il disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione per il 2016 dispone l’adeguamento delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio per l’anno 2016, di competenza e di cassa, conseguenti l’aggiornamento del quadro macroeconomico illustrato nel Documento di economia e finanza 2016 dello scorso aprile, la disponibilità di informazioni aggiornate sugli andamenti di finanza pubblica, nonché le proposte compensative formulate dalle Amministrazioni centrali in relazione alle esigenze gestionali;
– un decreto legislativo, in esame preliminare, relativo al Codice di giustizia contabile adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Nel Codice, la cui delega ed i principi e criteri direttivi sono contenuti nell’art. 20 della L.124/2015 (delega Madia), sono racchiuse le disposizioni processuali di tutte le tipologie di giudizi che si svolgono davanti alla Corte dei conti, dai più noti giudizi di responsabilità erariale, ai giudizi di conto, a quelli sanzionatori e pensionistici.
Tra le novità più significative:
· l’invito a dedurre, cioè il tipico atto attraverso il quale un presunto responsabile è reso edotto del fatto che è stata effettuata un’indagine per danno erariale, viene arricchito di contenuti informativi per consentire al destinatario di comprendere la portata delle contestazioni a suo carico e argomentare la propria difesa;
· la parte ha diritto di essere sentita (audizione personale) con l’assistenza dell’avvocato e, dopo l’invito a dedurre, ha diritto di accedere a tutti gli atti del fascicolo istruttorio;
· il pm può accede agli atti sui siti delle Pubbliche amministrazioni che, in particolare dopo gli ultimi interventi normativi (vedi FOIA), consentono di verificare online la maggior parte dei documenti che caratterizzano l’attività di una P.A.;
– un decreto legge che proroga di sei mesi alcuni termini dell’avvio del processo amministrativo telematico. Il decreto, che consta di 2 articoli, si rende necessario per garantire la continuità del processo amministrativo, tenuto conto che il 1° luglio 2016 è prevista l’entrata in vigore del PAT, processo amministrativo telematico. L’operatività di suddetta modalità telematica imporrebbe infatti l’adeguamento di alcune norme del CPA e delle relative norme di attuazione onde evitare disservizi, in particolare in materia di autentica di attestazione di conformità all’originale cartaceo delle copie informatiche depositate telematicamente.
La grande novità del PAT rende inoltre opportuno un prolungamento del periodo di sperimentazione, che consenta di meglio testarne le criticità, assicurandone un avvio ordinato e funzionale.
In particolare, il comma 1 dell’art.1 proroga di sei mesi, dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017, la decorrenza dell’obbligo della sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti.
Il comma 2 prevede che il periodo di sperimentazione del sistema si svolga fino alla data del 31 dicembre 2016.
L’art.2, conseguentemente, fissa la data di avvio del processo amministrativo telematico al 1° gennaio 2017;
– un decreto legislativo recante la norma di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di pianificazione urbanistica del settore commerciale, recante modifiche e integrazioni al D.P.R. del 22 marzo 1974, n. 381 in materia di urbanistica ed opere pubbliche;
– un decreto del Presidente della Repubblica, in esame preliminare, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nello specifico, il nuovo decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che abroga e sostituisce il precedente, è diretta conseguenza dell’emanazione dei decreti legislativi nn. 149 e 150 del 2015. Con tali decreti sono stati istituiti, rispettivamente, l’Ispettorato nazionale del lavoro (Ispettorato) e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), subentrati nello svolgimento dei compiti già facenti capo alla Direzione generale per l’attività ispettiva e alla Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, che il nuovo decreto di organizzazione conseguentemente sopprime.
Nel nuovo assetto, il Ministero si articola in un Segretariato generale e otto Direzioni generali, in luogo delle precedenti dieci; vengono meno le strutture periferiche (Direzioni interregionali del lavoro e Direzioni territoriali del lavoro) che confluiscono nell’Ispettorato; inoltre i dirigenti di II fascia dell’Amministrazione centrale si riducono da sessanta a cinquanta unità.
Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato l’impugnativa, tra l’altro, della seguente:
– Legge Regione Molise n. 4 del 04/05/2016, “Disposizioni collegate alla manovra di Bilancio 2016-2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali, in quanto una norma riguardante il conferimento di funzioni amministrative regionali in materia di ambiente, di energia, e di inquinamento atmosferico viola gli articoli 118 primo comma, e 117, secondo comma, lett. p) e s), della Costituzione, riguardanti rispettivamente la “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane”, e la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”;
e la non impugnativa, tra l’altro, delle seguenti:
– Legge Provincia Bolzano n. 9 del 04/05/2016 “Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi””;
– Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 6 del 10/05/2016 “Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro)”;
– Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 7 del 10/05/2016 “Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali”;
– Legge Regione Marche n. 10 del 02/05/2016 “Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”.