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Nel testo attuativo della Legge Madia, come rinviato al secondo parere delle Commissioni parlamentari, recepite per quanto di maggiore interesse le modifiche sulla disciplina e l’operatività delle società in house in linea con le previsioni del Dlgs 50/2016 e sui limiti alla partecipazione della PA a società miste mediante conferimento di immobili

Archivio, Governo e Parlamento

Dlgs Società a partecipazione pubblica: concluso il secondo esame del Parlamento

29 Luglio 2016
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E’ tornato all’attenzione delle Commissioni Bilancio della Camera dei Deputati e Affari Costituzionali del Senato per il secondo parere al Governo, come previsto dall’art. 16 della L. 124/2015 (c.d. “Legge Madia”), lo Schema di decreto legislativo recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (Atto 297-bis – Relatori On. Mauro Guerra del Gruppo parlamentare PD e Sen. Linda Lanzillotta del Gruppo parlamentare PD).
 
Il testo recepisce in parte i rilievi espressi dalla Camera e dal Senato nel corso della prima deliberazione (si veda la notizia “In Evidenza” del 4 luglio u.s.) – alcune delle quali auspicate dall’ANCE (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 13 giugno u.s.) – tra cui le seguenti:
 
–        all’articolo 16 (“società in house”) del testo viene precisato che la disciplina della partecipazione di soci privati alle società «in house» deve essere “prescritta” dalla legge, anziché “prevista”;
 
–        viene, altresì, precisato che le società in house sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi “secondo la disciplina di cui al Dlgs 50/2016 e che resta fermo quanto previsto dall’art. 192 del medesimo Dlgs 50/2016”, in luogo dell’inciso “secondo la disciplina in materia di contratti pubblici”;
 
–        all’art. 7, comma 5, sulla costituzione di società a partecipazione pubblica viene precisato che nel caso in cui sia prevista la partecipazione all’atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi deve avvenire con procedure di evidenza pubblica a norma dell’art.5, comma 9, del DLgs 50/2016, eliminando il riferimento alle procedure con negoziazione;
 
–        all’art. 4 con riferimento alla disposizione che, al fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili, prevede che le amministrazione pubbliche anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 (volto a prevedere che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza in tali società), possono acquisire partecipazioni in società tramite il conferimento di beni immobili – allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato – viene precisato che deve trattarsi di  società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse.
L’art. 4 disciplina, altresì, i casi specifici in cui le amministrazioni pubbliche possono costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società, tra cui la realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero l’organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale, con riferimento al quale viene precisato “attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del Dlgs 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modaltià di cui all’art. 17”.
 
Viene, altresì, modificato l’Allegato A con l’inserimento di ulteriori società locali (che passano da 10 a 36) esentate dall’applicazione del predetto art. 4 del provvedimento, che impone diversi paletti per la costituzione o il mantenimento di Spa o Srl pubbliche.
 
Le Commissioni Affari Costituzionali del Senato e Commissione Bilancio della Camera hanno concluso il secondo esame, con l’espressione di pareri favorevoli con osservazioni.
 
In particolare, la Camera ha evidenziato:
 
“all’articolo 11, si valuti l’opportunità di escludere dall’applicazione delle disposizioni in materia di composizione del consiglio di amministrazione e di divieto di stipula dei patti di non concorrenza le società nelle quali l’affidamento del contratto di appalto o di concessione sia avvenuto a seguito di una procedura ad evidenza pubblica (gara o gara a doppio oggetto) giacché le motivazioni addotte per il mancato inserimento della predetta esclusione nel provvedimento in oggetto appaiono almeno in parte inconferenti, essendo l’interesse pubblico sottostante all’esercizio dell’attività di impresa uno dei presupposti essenziali per l’applicazione della disciplina recata dal provvedimento medesimo”;
 
“con riferimento all’articolo 16, si valuti l’opportunità di armonizzare – conformemente a quanto previsto dall’articolo 7 dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308) – nel rispetto della normativa e della giurisprudenza comunitaria, la disciplina delle società in house, con particolare riferimento ai requisiti identificativi e alla qualificazione dell’affidamento in house, con quella di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016” (si tratta della condizione n. 20 non accolta nel parere reso in prima deliberazione dalla Commissione stessa).
 
Lo Schema tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.

25486-Parere approvato Senato.pdfApri

25486-Parere approvato Camera.pdfApri
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