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Nei pareri resi dalle Commissioni Lavoro evidenziata, tra l’altro, con riferimento al settore edile, l’opportunità di: chiarire espressamente il divieto del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio (voucher); rendere strutturale l’esonero dal contributo di licenziamento; prevedere una norma di interpretazione autentica sulla trasferta.

Archivio, Governo e Parlamento

Schema D.Lgs correttivo decreti attuativi del Jobs Act: il parere del Parlamento.

27 Luglio 2016
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Le Commissioni Lavoro della Camera dei Deputati e del Senato hanno concluso l’esame dello Schema di D.Lgs recante “Schema di D.Lgs recante “disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n81, e 14 settembre 2015 nn.148, 149, 150, 151”, rendendo al Governo pareri favorevoli con condizioni e osservazioni (Camera) e con osservazioni (Senato).
 
Tra i rilievi espressi, alcuni dei quali recepiscono le istanze ANCE evidenziate nell’apposito contributo inviato alle Commissioni in corso di esame (si veda Interventi ANCE del 7 luglio u.s.), si segnalano, in particolare, i seguenti:
 
CAMERA DEI DEPUTATI
 
condizione:
“siano riviste le disposizioni di cui all’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2015 al fine di chiarire espressamente che è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nel settore delle costruzioni;
osservazioni:
 “riconsiderare le disposizioni dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ai sensi delle quali la domanda per l’ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa, consentendo di presentare la domanda entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento nei casi di sospensione o di riduzione dell’attività dovute a eventi oggettivamente non evitabili, quali gli eventi meteorologici”;
“rivedere le disposizioni dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, le quali, per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, prevedono che la sospensione o la riduzione dell’orario decorrano non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento, al fine di consentire alle aziende e alle organizzazioni sindacali di individuare autonomamente la decorrenza delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro tenuto conto delle peculiarità delle diverse situazioni;
“con riferimento al sistema di finanziamento degli ammortizzatori sociali, valuti il Governo l’opportunità di rendere strutturale l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, che escludono, fino all’anno 2016, la corresponsione del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 2, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste nella contrattazione collettiva che garantiscano la continuità occupazionale, e nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
 
SENATO
 
osservazioni:
“il termine di 15 giorni – per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria – dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, di cui all’articolo 15, comma 2, è troppo esiguo. Si invita pertanto il Governo a indicare come termine di scadenza per la presentazione delle suddette domande la fine del mese successivo a quello in cui inizia la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa”;
“in riferimento, poi, all’articolo 25, comma 2, si chiede di modificare la disposizione secondo cui la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, concordate tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, non possano avvenire prima dei trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, prevedendo invece che ciò possa avvenire entro il trentesimo giorno dalla presentazione stessa, atteso che trattasi di aziende in crisi”;
“verificare la possibilità di una revisione della disciplina relativa al cosiddetto contributo di licenziamento, correlando l’ammontare al tempo di lavoro svolto e alla quantità della retribuzione ed esonerando fattispecie quali il cambio appalto nei casi di assenza di soluzione di continuità nel rapporto di lavoro ed il settore edile, dato il continuo avvicendarsi delle fasi lavorative”;

“Appare infine opportuna una norma di interpretazione autentica che precisi l’applicabilità dell’articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro o assunzione, a condizione che nel contratto individuale di lavoro non sia espressamente stabilito che l’espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili o diversi”.

Lo Schema di D.Lgs, a seguito dell’espressione dei pareri parlamentari, che sono obbligatori ma non vincolanti, tornerà ora in Consiglio dei Ministri  per la definitiva approvazione.

 

Si veda precedente del 4 luglio 2016.

 
In allegato i pareri delle Commissioni Lavoro della Camera dei Deputati e del Senato.
 
 

25458-Pareri delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato.pdfApri
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