La Commissione Affari Costituzionali del Senato e la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati hanno concluso l’esame dello Schema di D.Lgs recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (Atto 297, Relatori Sen. Linda Lanzillotta e On. Mauro Guerra entrambi del gruppo parlamentare PD).
Sui contenuti del provvedimento emanato in attuazione della delega contenuta all’art.18 della L.124/2015 (legge Madia), entrambe le Commissioni hanno predisposto pareri favorevoli con alcune condizioni e osservazioni.
Tra i rilievi espressi, alcuni dei quali nel senso auspicato dall’ANCE (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 13 giugno u.s.), si segnalano, in particolare, i seguenti.
Commissione Affari Costituzionali del Senato
– “come richiesto anche dal Consiglio di Stato, venga soppresso il comma 3 dell’articolo 4, il quale prevede la facoltà di partecipare a società miste mediante conferimento di immobili, o, in alternativa, sia modificato nel senso di stabilire che lo scopo di tali società sia limitato alla riqualificazione e alla valorizzazione degli immobili conferiti e non anche alla loro gestione. Ciò al fine di evitare l’indebolimento dell’obiettivo di una riduzione del numero delle partecipate, con la prevalenza, nella politica di valorizzazione immobiliare, del modello della società mista piuttosto che di quello delle alienazioni e delle concessioni, con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche in rischi di impresa, in numerosi e disparati settori estranei a finalità pubbliche” (condizione);
– “si armonizzi, tramite apposito richiamo nel testo, la disciplina delle società in house, dettata dall’articolo 16, con le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e con le disposizioni di cui all’articolo 7 dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di servizi pubblici locali in corso di esame, con riguardo ai requisiti identificativi e alla qualificazione dell’affidamento in house” (condizione);
– “si preveda che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sia fatto divieto alle società strumentali degli enti locali di costituire nuove società o acquisire partecipazioni in altre società, ad eccezione delle holding, fermo restando il consolidamento delle perdite delle singole società nel bilancio degli enti proprietari” (condizione);
– “valuti il Governo, allo scopo di incentivare i processi di razionalizzazione e dimissione delle partecipazioni pubbliche, la possibilità di prevedere nella prossima legge di stabilità: a) che le perdite finanziarie rinvenienti dalle procedure di liquidazione delle società pubbliche possano essere riassorbite dai bilanci dei rispettivi soci pubblici nell’arco di un triennio; b) che i ricavi provenienti dalla alienazione di partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche possano essere destinati al finanziamento degli investimenti pubblici anche in deroga alle disposizioni vigenti” (osservazione);
Commissione Bilancio della Camera
– “all’articolo 4, comma 3, la possibilità di acquisire partecipazioni in società tramite conferimento di beni immobili sia circoscritta alle sole società che abbiano come oggetto esclusivo l’attività di riqualificazione e valorizzazione degli immobili” (condizione);
– “all’articolo 16 si provveda ad armonizzare, nel rispetto della normativa e della giurisprudenza comunitaria, la disciplina delle società in house (condizione); , con particolare riferimento ai requisiti identificativi e alla qualificazione dell’affidamento in house, con quella di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che reca principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, tenendo conto altresì della disciplina sulle modalità di gestione del servizio di cui all’articolo 7 dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308)”
-“con riferimento alle previsioni di cui all’articolo 17, al fine di salvaguardare il principio di legittimo affidamento – riconosciuto dalla normativa e giurisprudenza europea a tutela del partner privato – sia introdotta, con riferimento agli affidamenti in corso, una disciplina transitoria volta a derogare alle disposizioni del medesimo articolo 17 che impongono un oggetto esclusivo alle attività che le società a partecipazione mista pubblico-privata possono svolgere e modificano gli statuti posti a base delle gare” (condizione);
La Commissione Parlamentare per la Semplificazione (Presidente-Relatore Bruno Tabacci, gruppo parlamentare Des-Cd), alla quale lo Schema è stato parimenti assegnato ha espresso sul provvedimento in oggetto un parere favorevole con osservazioni tra le quali, in particolare, nel senso auspicato dall’ANCE quella volta a precisare, relativamente all’art.16 del testo, che la disciplina della partecipazione di soci privati alle società “in house” dovrebbe essere “prescritta” dalla legge in relazione a ciascuna fattispecie che motivi concretamente tale apertura, in conformità con il diritto europeo.
Il provvedimento, a seguito del parere della Commissione Bilancio del Senato, che deve ancora esprimersi sul testo, tornerà all’esame del Consiglio dei Ministri. Al riguardo, si evidenzia che sullo Schema è previsto, ai sensi della legge delega 124/2015 (Legge Madia), un parere parlamentare “rinforzato”. Laddove, infatti, il Governo non dovesse conformarsi alle indicazioni del Parlamento, dovrà trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, (corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione) per il secondo parere, da rendersi entro 10 giorni. Decorso tale termine il provvedimento potrà essere comunque adottato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.
In allegato i pareri delle Commissioni Parlamentari.
25239-Parere Bicam Semplific..pdfApri
25239-Parere Comm 1° Senato.pdfApri
25239-Parere Comm V Camera.pdfApri