Le Commissioni Affari Costituzionali del Senato e della Camera dei Deputati hanno concluso l’esame dello Schema di D.Lgs recante “Modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” (Atto 307 – Relatori Sen. Palermo Francesco del Gruppo parlamentare Aut e On. Paolo Coppola del Gruppo parlamentare PD).
Sui contenuti del provvedimento, emanato in attuazione della L.124/2015 (legge Madia), entrambe le Commissioni hanno predisposto pareri favorevoli con condizioni e osservazioni.
Parere della Commissione Affari Costituzionali del Senato
Tra le condizioni è prevista, in particolare, la seguente:
–esplicitare all’articolo 2, che dispone l’applicazione delle norme del Codice dell’amministrazione digitale anche al processo civile e penale, che lo stesso si riferisce anche ai processi amministrativi, contabili e tributari, al fine di conferire una maggiore omogeneità al quadro normativo della materia (analoga all’osservazione espressa dalla Commissione Bicamerale per la semplificazione).
Tra le osservazioni sono previste, in particolare, le seguenti:
-all’articolo 5, in base al quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titoli attraverso i servizi di pagamento elettronici, occorre – laddove si demanda al provvedimento di cui all’articolo 71 del CAD (relativo alla determinazione delle regole tecniche) la determinazione delle modalità con cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare pagamenti attraverso la piattaforma AgID Nodo dei Pagamenti–SPC – prevedere in modo espresso che il gestore del Nodo garantisca il principio di libertà di scelta tra tutti gli strumenti di pagamento elettronici e digitali;
-all’articolo 5-bis del Codice dell‘Amministrazione Digitale, riguardante la comunicazione obbligatoria in forma elettronica tra imprese e Pubblica Amministrazione, si reputa necessario inserire una norma che preveda la possibilità di deroghe in presenza di situazioni particolari, con precipuo riguardo ai piccoli imprenditori agricoli che abbiano un volume di affari inferiore a 7000 euro (soglia al disotto della quale non si è obbligati alla tenuta dei libri contabili) o che operino in zone non coperte dalla rete;
-all’articolo 13 appare necessario prevedere il coinvolgimento delle autonomie regionali e locali nell’adozione e nella revisione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, anche attraverso il sistema delle conferenze (analoga all’osservazione espressa dalla Commissione Bicamerale per la semplificazione).
-appare opportuno inserire una clausola di salvaguardia che faccia salve le competenze spettanti alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione;
–appare opportuna la riorganizzazione della governance del sistema digitale: “stante la complessità del tema, è auspicabile la nomina, per un periodo di tempo determinato, di un commissario governativo per l’attuazione dell’Agenda digitale, cui spetti il coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione e rilevanti per l’attuazione degli obiettivi di cui all’Agenda digitale italiana, limitatamente all’attuazione degli obiettivi di cui alla predetta Agenda digitale ed anche in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea”;
-appare opportuno, infine, che il decreto legislativo sia accompagnato da un’ampia pubblicizzazione dei benefici pratici che il digital first può produrre sulla vita quotidiana degli utenti;
–potrebbe rendersi necessario indicare con precisione i tempi di applicazione della riforma, in modo che i soggetti coinvolti abbiano piena consapevolezza del momento in cui potranno effettivamente avvalersi delle tecnologie informatiche per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Parere della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati
Tra le condizioni sono previste, in particolare, le seguenti:
–reintrodurre, al fine di dare completa attuazione alla legge delega, all’articolo 1 del Dlgs in esame che modifica l’articolo 1 del Dlgs 82/2005, la definizione di documento informatico, armonizzandola con le disposizioni adottate a livello europeo, ad esempio prevedendo che il documento informatico è quel documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
–stabilire all’articolo 16, al fine di attuare pienamente l’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge delega e il principio di partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, che la Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, operi anche attraverso la consultazione di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi, anche prevedendo l’istituzione di una Consulta permanente dell’innovazione che operi quale struttura aperta di partecipazione ed introdurre, altresì, adeguate procedure informative da parte della Conferenza in merito alla predisposizione delle norme e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice;
-si introduca una norma transitoria che preveda in sede di prima attuazione del decreto, per un periodo non superiore a tre anni, la nomina di un Commissario straordinario per l’attuazione dell’agenda digitale, con poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono adempimenti connessi e strumentali all’attuazione dell’Agenda digitale italiana, e con attribuzione di potere sostitutivo in caso di inadempienze gestionali o amministrative di misure necessarie all’attuazione della Agenda medesima;
Tra le osservazioni sono previste, in particolare, le seguenti:
-si valuti l’opportunità di modificare l’articolo 15, comma 2, del Dlgs 82/2005, sostituendo il principio della digitalizzazione di processi esistenti basati su documenti cartacei, con quello di una reingegnerizzazione complessiva, che metta al centro i cittadini e le imprese, usando i dati in logica «una tantum»;
-si valuti l’opportunità di aggiornare il termine previsto dall’articolo 65, relativo all’entrata in vigore del provvedimento fissata al 1° luglio 2016.
-si valuti l’opportunità di subordinare l’efficacia delle regole tecniche previste Dlgs 82/2005 alla procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
-si valuti l’opportunità di prevedere un collegamento esplicito con l’articolo 9, comma 2, del d.P.R. 62/2013 che stabilisce che: «La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità». Si valuti altresì l’opportunità di precisare, anche in sede di aggiornamento del CAD, la permanenza in vigore del suddetto obbligo di tracciabilità dei processi decisionali soprattutto relativamente alla digitalizzazione dell’operato delle P.A.
Anche la Commissione Parlamentare per la Semplificazione alla quale lo Schema è stato parimenti assegnato ha espresso sul provvedimento in oggetto un parere favorevole con osservazioni, alcune delle quali di analogo contenuto a quanto indicato dalle Commissioni Affari Costituzionali.
Il provvedimento, su cui si sono già pronunciati Consiglio di Stato e Conferenza Unificata, tornerà ora, all’esame del Consiglio dei Ministri. Al riguardo, si evidenzia che sullo Schema è previsto, ai sensi della legge delega 124/2015 (Legge Madia), un parere parlamentare “rinforzato”. Laddove, infatti, il Governo non dovesse conformarsi alle indicazioni del Parlamento, dovrà trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, (corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione) per il secondo parere, da rendersi entro 10 giorni. Decorso tale termine il provvedimento potrà essere comunque adottato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.
In allegato i pareri delle Commissioni Parlamentari.
25557-Atto 307 – Parere approvato Comm. Bicamerale.pdfApri
25557-Atto 307 – Parere approvato Senato.pdfApri
25557-Atto 307 – Parere approvato Camera.pdfApri