CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Istituzione di una Commissione d’inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie (Doc. XXII n.65 – 69)
L’Aula ha approvato la proposta di inchiesta parlamentare in oggetto con alcune modifiche al testo trasmesso dalla Commissione Affari Costituzionali.
Tra queste, in particolare, si segnala la seguente:
Art.1
Viene attribuito all’istituenda Commissione di inchiesta l’ulteriore compito di verificare lo stato di attuazione dei commi da 340 a 342 dell’art. 1 della 296/2006 concernenti l’istituzione di zone franche urbane finalizzate a contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale
Em.1.65 a firma di parlamentari
Il testo prevede l’istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie con il compito, tra l’altro di:
– accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie in relazione, tra l’altro,alla diversa struttura urbanistica e alla densità spaziale delle periferie nonché alle diverse tipologie abitative, produttive e dei servizi; alla composizione sociale della popolazione dei quartieri periferici; alle realtà produttive, nonché ai tassi di occupazione, di disoccupazione, di lavoro sommerso e precario, con particolare riferimento alla disoccupazione giovanile e femminile; alla distribuzione delle risorse infrastrutturali nel territorio della aree metropolitane e alla situazione della mobilità;
– accertare il ruolo delle istituzioni territoriali, le modalità previste e messe in opera per favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione delle politiche rivolte alle periferie;
– acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadine e cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria,
dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori e dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti, volte a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall’occupazione, dall’istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilità, dall’integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport;
– acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città italiane ed europee nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati;
– riferire alla Camera dei deputati proponendo interventi, anche di carattere normativo.
La Commissione di inchiesta monocamerale che sarà istituita presso la Camera dei Deputati è composta da 20 deputati nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, avrà durata di un anno e presenterà una relazione alla Camera sulle risultanze delle indagini svolte al termine dei propri lavori e ogni qual volta ne ravvisi la necessità.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto Legge n.117 del 30 giugno 2016 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico” (DDL 3954/C)
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo approvato dalla Commissione Giustizia.
Il provvedimento, in particolare, posticipa di sei mesi (dal 1 luglio 2016 al 1 gennaio 2017) il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con forma digitale e, conseguentemente, prevede che fino al 31 dicembre 2016, il processo amministrativo telematico avrà carattere sperimentale. con una modifica approvata in corso d’esame è stato altresì, previsto che fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Il decreto legge, in scadenza il 29 agosto p.v., passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali” (DDL 3976/C).
La Commissione Bilancio ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto senza modifiche al testo trasmesso dal Senato.
Il testo reca una serie di modifiche alla L 243/2012 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico), dettate dalla necessità di rendere coerente la disciplina dei vincoli di finanza pubblica che gli enti territoriali devono rispettare nel nuovo quadro di regole contabili previsto dal Dlgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs 126/2014, recante disciplina di armonizzazione dei bilanci regionali e locali.
Le novelle alla L 243/2012 si articolano, in particolare, su quattro direttrici di intervento, relative: all’equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali; al ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali; al concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali; al concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.
Il provvedimento passa, ora, all’esame dell’Aula.
–DDL su “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali” (DDL 65/C ed abb.).
Le Commissioni riunite Bilancio e Ambiente della Camera dei Deputati hanno approvato in prima lettura il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo iniziale.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art.1
Con riferimento alla norma che definisce le finalità del provvedimento viene precisato che l’insediamento nei piccoli Comuni è considerato una risorsa a presidio del territorio soprattutto per le attività di contrasto al dissesto idrogeologico, oltre che per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.
Emendamento 1.11 a firma di Parlamentari
Vengono modificate le norme del testo volte a definire le “tipologie” dei piccoli Comuni ai fini dell’applicazione del provvedimento. Al riguardo, viene previsto le norme si applicano anche ai Comuni la cui popolazione residenti presenti una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato, nonché in ogni caso ai Comuni istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione residente fino a 5000 abitanti.
Emendamento 1.18 e 1.16 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Viene ridotto da 6 mesi a 120 giorni il termine per l’emanazione del DPCM con il quale deve essere definito l’elenco dei piccoli Comuni ai fini dell’applicazione delle norme del provvedimento.
Emendamento 1.44 del Relatore
Art. 3
Viene stabilito che il Fondoper lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze con dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 è destinato anche al finanziamento di investimenti diretti alla mitigazione del rischio idrogeologico, oltre che alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici.
Emendamento 3.13 a firma di Parlamentari
Viene previsto che il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni, predisposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,è aggiornato annualmente sulla base delle risorse disponibili nell’ambito del predetto Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni e che i progetti da finanziare sonoindividuati con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Viene, altresì, previsto che le risorse del Fondo sono ripartire con decreti del Ministero dell’interno di concerto con il Ministro dell’Economia.
Emendamento 3.33 dei Relatori
Art. 4
Nell’ambito della norma finalizzata al recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione degli alberghi diffusi che attribuisce ai Comuni la possibilità di promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, viene precisato che gli stessi sono definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle Regioni e dalla Province autonome.
Emendamento 4.12 del Relatore
Viene stabilito che gli interventi che i piccoli Comuni possono individuare per la riqualificazione urbana, includono anche il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato.
Emendamento 4.11 a firma di Parlamentari
Art. 6
Nell’ambito della norma sull’acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali viene precisato che i piccoli Comuni possono acquisire il sedime ferroviario dismesso, e non recuperabile all’esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente come piste ciclabili in conformità con gli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.
Emendamento 6.9 del Relatore
Art. 14
Viene sostituita la norma del testo sui trasporti e istruzione nella aree rurali e montane, prevedendo in particolare che nell’ambito del Piano generale dei trasporti e della logistica e dei documenti di pianificazione, di cui all’art. 201 del D.Lgs 50/2016, sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi finalizzati ai collegamenti.
Emendamento 14.15 del Relatore
Il testo prevede misure per la valorizzazione ed il sostegno dei piccoli Comuni, di cui viene fornita apposita definizione, tra cui le seguenti: sul fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale; sul recupero e la riqualificazione dei centro storici e promozione di alberghi diffusi; sul contrasto all’abbandono di immobili; sull’acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali; sullo sviluppo della rete in barda ultra larga e programmi di e-government.
Il provvedimento passa ora alla lettura dell’Aula.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
–Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto 297 bis).
La Commissione Bilancio ha espresso al Governo, come previsto dalla legge di delega 124/2015, c.d. “Legge Madia”, un parere favorevole con un’osservazione sul provvedimento in oggetto (si veda notizia di “In Evidenza” del 29 luglio 2016), rinviato per il secondo esame.
Lo Schema, adottato in attuazione dell’art. 18 della L. 124/2015, riordina la disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. Sono previste, in particolare, disposizioni: sull’oggetto e l’ambito di applicazione del testo unico; concernenti la formulazione delle definizioni; sull’individuazione dei tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica; sulle condizioni e i limiti delle partecipazioni pubbliche; sulla definizione delle regole per la costituzione di società o per l’assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, e di alienazione di partecipazioni pubbliche; sul coordinamento della disciplina nazionale in materia di in house providing con le nuove disposizioni dettate dalla direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici; sugli organi di amministrazione e di controllo delle società a controllo pubblico; sull’introduzione di procedure di valutazione periodica della partecipazione pubblica e norme transitorie e finali, con l’abrogazione di norme in materia.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.