SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015″ (DDL 2345/S)
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto, nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati (si veda, al riguardo, la notizia di “In Evidenza” del 28 luglio 2016).
Il provvedimento contiene disposizioni di delega per il recepimento di direttive e di altri atti dell’Unione europea. In particolare, viene conferita delega al Governo per: l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del reg.(UE) 1025/2012, sulla normazione europea; l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del reg.(UE) 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione; il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali. Tra le direttive da recepire viene prevista tra l’altro: la Dir.2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
– Decreto legge n.98 del 9 giugno 2016 recante “Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo Ilva” (DDL 2483/S)
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia sul testo approvato dalle Commissioni riunite Industria e Territorio ed Ambiente identico a quello trasmesso dalla Camera.
Il provvedimento, che scade l’8 agosto, interviene sulle norme che riguardano la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo Ilva modificando alcune disposizioni contenute nei più recenti decreti legge riguardanti la modifica e l’attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale.
– DDL su “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243″ (DDL 2451/S)
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo approvato dalla Commissione Bilancio identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati (si veda, al riguardo, la notizia di “In Evidenza” del 29 luglio 2016).
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 25/2016 e 29/2016
Il provvedimento che rivede la L. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) sostituisce il tradizionale impianto normativo di finanza pubblica con un unico documento di bilancio: la legge di bilancio. Quest’ultima suddivisa in due sezioni riproduce, nella prima, i contenuti dell’attuale legge di stabilità e, nella seconda, l’insieme delle previsioni di entrata e di spesa espresse in termini di competenza e di cassa. Nel disegno di legge vengono, ridefiniti alcuni contenuti e i termini di presentazione di documenti di finanza pubblica.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
-DDL su “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” (DDL 2233/S).
La Commissione Lavoro ha approvato, in sede referente, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1, comma 1
Viene definito l’ambito di applicazione del provvedimento, chiarendo che le disposizioni del Capo I si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile.
Emendamento 1.100 del Relatore
Art. 2
Viene ampliata la norma del testo sulla tutela del lavoratore autonomo nella transazioni commerciali, prevedendo che le disposizioni del Dlgs 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), si applicano, oltre che alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi, anche tra lavoratori autonomi e pubblica amministrazione.
Emendamento 2.100 del Relatore
Art.4
Viene prevista la delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche, da attuarsi tramite decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Tra i criteri di delega viene previsto, tra l’altro, il riconoscimento del ruolo sussidiario di tali professioni, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati, in particolare, ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato.
Emendamento 4.0.200 (testo 2) del Relatore
Art.6
Viene riformulato l’articolo del testo sull’accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento riqualificazione e ricollocazione, prevedendo, in particolare, che icentri per l’impiego e gli organismi autorizzati si dotano, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi dell’art.4 della L.4/2013, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali. L’elenco dei soggetti convenzionati è pubblicato dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive – ANPAL – sul proprio sito internet. Le modalità di trasmissione all’ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionali, sono determinate da decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Lo sportello dedicato raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l’avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l’accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
Emendamento 6.0.100 del Relatore
Art.7
Vengono modificate le norme sulle informazioni e l’accesso agli appalti pubblici dei lavoratori autonomi. In particolare, viene previsto che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi, oltre che agli appalti pubblici (come già previsto nel testo), anche a bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca. Inoltre, fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di: costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all’art. 3, comma 4-ter e seguenti del DL 5/2009 convertito con la L.33/2009, con accesso alle relative provvidenze in materia; costituire consorzi stabili professionali; costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista all’articolo 48 del DLgs 50/2016 in quanto compatibile.
Emendamenti 7.5 a firma di parlamentari e 7.100 del Relatore
Art. 17
Viene soppresso l’articolo del testo con cui si prevedeva l’obbligo in capo al datore di lavoro di misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
Emendamento 17.1 a firma di parlamentari
Art. 20
Viene soppresso l’articolo del testo con cui si prevedeva la possibilità di introdurre nei contratti collettivi ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile
Emendamento 20.1 a firma di parlamentari
il provvedimento è composto da due “Capi”, il primo relativo alle misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e l’altro sulle misure per favorire l’articolazione flessibile (c.d. “lavoro agile”) della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento. Le norme del Capo I si applicano ai rapporti di lavoro autonomo, di cui all’articolo 2222 c.c. Viene, in particolare, disciplinato l’accesso agli appalti pubblici in ordine al quale le amministrazioni pubbliche, in qualità di stazioni appaltanti, promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici. Il Capo II disciplina il lavoro agile definito come una “modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”, caratterizzata da:esecuzione della stessa in parte all’interno di locali aziendali ed in parte all’esterno ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla disciplina legislativa e dalla contrattazione collettiva; possibilità di impiego di strumenti tecnologici; assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
–Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto 297 bis).
La Commissione Affari costituzionali ha espresso al Governo, come previsto dalla legge di delega 124/2015, c.d. “Legge Madia”, un parere favorevole con un’osservazione sul provvedimento in oggetto (si veda notizia di “In Evidenza” del 29 luglio 2016), rinviato per il secondo esame.
Lo Schema, adottato in attuazione dell’art. 18 della L. 124/2015 riordina la disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. Sono previste, in particolare, disposizioni: sull’oggetto e l’ambito di applicazione del testo unico; concernenti la formulazione delle definizioni; sull’individuazione dei tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica; sulle condizioni e i limiti delle partecipazioni pubbliche; sulla definizione delle regole per la costituzione di società o per l’assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, e di alienazione di partecipazioni pubbliche; sul coordinamento della disciplina nazionale in materia di in house providing con le nuove disposizioni dettate dalla direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici; sugli organi di amministrazione e di controllo delle società a controllo pubblico; sull’introduzione di procedure di valutazione periodica della partecipazione pubblica e norme transitorie e finali, con l’abrogazione di norme in materia.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.
–Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale (Atto 307)
La Commissione Affari costituzionali ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni ed osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Lo Schema, in attuazione dell’art. 1 della L.124/2015 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) c.d. “Legge Madia”, reca modifiche al DLgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). Al riguardo viene, in particolare, previsto: l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) anche alle società pubbliche; l’ampliamento dei novero dei diritti, tra cui: il diritto, riconosciuto a “chiunque”, all’uso delle tecnologie anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo (con la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti per lo specifico procedimento amministrativo ed il relativo stato di avanzamento); il diritto per ogni cittadino al domicilio digitale al fine di facilitare le comunicazioni con la PA; l’obbligo per le PA di accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico ivi inclusi per i micro-pagamenti quelli basati sull’uso del credito telefonico; l’obbligo per la PA di favorire la connettività alla rete internet negli uffici e luoghi pubblici con particolare riferimento ai settori scolastico, sanitario e turistico. Viene affidata all’Agenzia per l’Italia Digitale la promozione dell’innovazione digitale del Paese e dell’utilizzo delle tecnologie digitali nell’organizzazione della PA e nel rapporto tra questa e i cittadini.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri (se il Governo non dovesse conformarsi alle indicazioni del Parlamento, lo Schema, come previsto dalla legge delega, dovrà tornare alle Camere per il secondo parere).
– Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (Atto 311)
La Commissione Lavoro ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in oggetto (si veda, al riguardo, notizia di In Evidenza del 27 luglio 2016).
Il provvedimento, in attuazione dell’articolo 1, commi 11 e 13, della legge 183/2014 (Jobs Act), contiene norme di modifica ai DLgs nn.81, 148, 149, 150 e 151 del 2015 emanati in attuazione della legge delega suddetta. Nel testo, in particolare: vengono modificati gli artt. 48 e 49 del D.Lgs 81/2015, in materia di lavoro accessorio; viene modificato l’art.41 del D.Lgs 148/2015 al fine di consentire la trasformazione dei contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi; vengono disposte modifiche alla L. 68/99 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.
Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.