SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
Decreto Legge n.113 del 24 giugno 2016 – Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” (DDL 2495/S)
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Bilancio identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati (si veda al riguardo la notizia “In Evidenza” del 3 agosto u.s.).
Il provvedimento reca misure in diversi settori di interesse per gli Enti territoriali: Patto di stabilità interno; Fondo di solidarietà comunale; misure per i territori soggetti a calamità naturali; interventi per gli enti in crisi finanziaria; misure in materia ambientale, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007 (discariche abusive).
Il decreto legge nella settimana di riferimento è stato approvato dalla Commissione Bilancio (v. dopo).
– Decreto Legge n.117 del 30 giugno 2016 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico” (DDL 2500/S)
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto, nel testo approvato dalla Commissione Giustizia identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Il provvedimento, in particolare, posticipa di sei mesi (dal 1 luglio 2016 al 1 gennaio 2017) il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con forma digitale e, conseguentemente, prevede che fino al 31 dicembre 2016, il processo amministrativo telematico avrà carattere sperimentale. Con una modifica approvata in corso d’esame è stato altresì, previsto che fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Il decreto legge nella settimana di riferimento è stato approvato dalla Commissione Giustizia (v. dopo).
PROVVEDIMENTO LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
Decreto Legge n.113 del 24 giugno 2016 – Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” (DDL 2495/S)
La Commissione Bilancio Senato ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Il decreto legge, che scade il 23 agosto 2016, nella settimana di riferimento è stato approvato dall’Aula.
– Decreto Legge n.117 del 30 giugno 2016 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico” (DDL 2500/S)
La Commissione Giustizia ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Il decreto legge, che scade il 29 agosto 2016, nella settimana di riferimento è stato approvato dall’Aula.
DDL su “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura” (DDL 2217/S)
L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo approvato dalla Commissione Agricoltura (si veda al riguardo la notizia “In Evidenza” del 3 agosto u.s.).
Il provvedimento che contiene norme sul contrasto dello sfruttamento illecito di manodopera in agricoltura, prevede, altresì, disposizioni di applicazione generale. In particolare, vengono previste modifiche alla disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all’art. 603-bis del codice penale (introdotto dall’art. 12 del DL 138/2011, convertito dalla L.148/2011) e, nello specifico, tale delitto viene inserito tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è obbligatoria – anziché un’ipotesi valutata dal giudice – la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato. Il delitto viene ricompreso, inoltre, tra i reati per i quali è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.
Il provvedimento passa ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
DDL su “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (DDL 2085/S)
La Commissione Industria ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art.16, comma 1
In relazione alle norme di modifica del D.Lgs 252/2005 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari viene previsto che gli accordi collettivi sul versamento di contributi per il finanziamento delle forme pensionistiche complementari possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale. Viene previsto, altresì, che la facoltà di riscatto totale della posizione individuale (maturata per casi di invalidità permanenteche comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi) non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari. Inoltre, in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle indicate dalle norme (cessazione attività lavorativa, avvio altra attività con trasferimento ad altra forma pensionistica morte, invalidità) è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 23 per cento.
Emendamenti 16.5 (testo 2) e 16.14 a firma di parlamentari
Art. 28
Vengono modificate le norme sulla confrontabilità delle offerte di energia elettrica e gas prevedendo, in particolare, che al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del Gestore del sistema informativo integrato di cui all’art.1-bis del DL 105/2010, convertito dalla L.129/2010, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi (SMC).
Emendamento 28.100 (testo corretto) dei Relatori e subemend. 28.100/2 (testo 2) a firma di parlamentari
Art. aggiuntivo
Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuate secondo condizioni definite dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, viene previsto che l’Autorità stessa adotti le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L’obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.
33.0.100 dei Relatori
Art. aggiuntivo
Vengono introdotte norme previste norme sulla semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e al settore dell’efficienza energetica. In particolare, ad integrazione dell’art. 42 del D.Lgs 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) viene previsto che nei casi in cui nell’ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 29 o nell’ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell’intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli. gli effetti del rigetto dell’istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell’istruttoria, decorrono dall’inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell’annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica, decorrono dall’adozione del provvedimento di esito dell’attività di verifica. Tali modalità si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse. Per entrambe le fattispecie suddette sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi.
Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l’investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l’annullamento della maggiorazione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d) del DM 5 maggio 2011 e all’articolo 5, comma 2, lettera a) del DM 5 luglio 2012.fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati.
Emendamento 34.0.100 dei Relatori e subemendamenti 34.0.100/12 e 34.0.100/100 a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte norme sulla trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali. Nello specifico, si prevede che dal 2017, le associazioni di protezione ambientale e le associazioni rappresentative dei consumatori, nonché le associazioni, le onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 2-bis del D.Lgs 33/2013, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni e con le società in partecipazione pubblica sono tenuti a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza dell’obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Previsto, altresì, sempre dal 2017, che gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 26 del D.Lgs 33/2013, si applichino anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.
Emendamento 37.0.6 a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte norme in materia di rifiuti che prevedono, tra l’altro, la definizione, con decreto del Ministero dell’Ambiente, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle norme stesse, di modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto suddetto è prevista, altresì, l’individuazione, da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali (art. 212 del D.Lgs 152/2006) di modalità semplificate di iscrizione in relazione all’attività suddetta.
Emendamento 37.0.100 del Relatore e subemendamento 37.0.100/4 testo 2 a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte norme sulla disciplina della locazione finanziaria in cui si prevede, tra l’altro, per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo.
Costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.
In caso di risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo precedente.
Resta ferma la previsione di cui all’art.72-quater (locazione finanziaria) del RD 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, la relativa disciplina del contratto di locazione finanziaria per tali tipologie di immobili prevista dall’articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Emendamento 40.0.100 (testo 3) dei Relatori
Articoli 43, 44 e 45
Vengono soppressi gli articoli concernenti: semplificazioni nelle procedure ereditarie; modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata; sottoscrizioni digitale di alcuni atti.
Emendamenti 43.1; 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 44.11, 44.12; 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.10 a firma di parlamentari
Articolo 47, commi aggiuntivi
Viene prevista una norma interpretativa del comma 96 dell’art. 145 (sulla redazione degli atti di aggiornamento geometrico e le denunce di variazione), della L.388/2000 (legge finanziaria del 2001), secondo la quale gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo perito agrario e agrotecnico di cui alla L. 251/86.
Emendamento 47.1 a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Vengono modificate le soglie per l’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (di cui all’art. 16, comma 1 della L.287/90), prevedendo che le operazioni di concentrazione devono essere preventivamente comunicate all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a 492 milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all’aumento dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
Emendamento 52.0.200 dei Relatori
Articolo aggiuntivo
Viene modificato l’art.6 del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sull’attività edilizia libera, prevedendo che riguardo agli interventi previsti dall’articolo, l’interessato provvede alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Il possessore degli immobili per i quali all’entrata in vigore della disposizione sono già attivati gli interventi suddetti provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze del 13 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono eseguirsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della norma e in caso di omissioni trova applicazione l’articolo 1, comma 336, della L.311/2004 (legge finanziaria del 2005). Secondo cui gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unita’ immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita, con applicazione di apposite sanzioni.
Emendamento 52.0.70 a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Per favorire l’offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l’utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l’adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l’installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette “scatole nere” o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell’Unione europea e di specifici criteri direttivi.
Gli schemi di decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l’IVASS e previo parere dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisiti i pareri della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato, resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema è quindi trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere per l’espressione di un secondo parere da rendersi entro 10 giorni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive degli stessi.
Emendamento 52.0.500 (testo 2) dei Relatori
Articolo aggiuntivo
A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento viene istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema Nazionale di Monitoraggio della Logistica (SiNaMoLo). Contribuiscono all’alimentazione del Sistema, in conformità a quanto disposto dal DLgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN), il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto, i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (Port Community System) delle Autorità Portuali, il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti), il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, nonché le piattaforme logistiche territoriali.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’AGID, sono definite le modalità per l’attuazione del SiNaMoLo. Ai fini delle predette attività è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dal 2017 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Emendamento 52.0.100 (testo 3) dei Relatori
Il provvedimento, di iniziativa governativa e “collegato” alla manovra economica 2015, costituisce il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l’apertura dei mercati volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza. In particolare, il provvedimento reca misure nell’ambito dei seguenti settori: assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; fondi pensione; comunicazioni; servizi postali; energia e distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; banche; professioni e distribuzione farmaceutica.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
DDL su “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena” (DDL 2067/S)
La Commissione Giustizia ha approvato, in sede referente, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 7
In relazione alle norme di modifica della disciplina della prescrizione dei reati, viene integrato il comma 2 dell’art. 161 c.p. prevedendo che l’interruzione della prescrizione non possa comportare l’aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322-bis(peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle CE e di funzionari delle CE e di Stati esteri)e 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).
Emendamento 7.11 (testo 2) a firma di parlamentari
Articolo 13
Viene riformulato il criterio di delega relativo alla revisione delle misure di sicurezza di cui all’art. 13 del testo (Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale) e viene previsto di termine di 20 giorni anziché 10 per l’espressione del secondo parere parlamentare (in caso il Governo non si conformi al primo) sugli schemi di decreti legislativi attuativi della delega.
Emendamenti 13.16 (testo 2),13.31 e 13.32 a firma di parlamentari
Viene modificato il criterio di delega relativo al regime di procedibilità a querela per taluni reati, prevedendo, in particolare, la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p. e per i reati contro il patrimonio, salva in ogni caso la procedibilità d’ufficio per alcuni casi specifici (offesa incapace per età o per infermità; circostanze aggravanti; danno rilevante nei reati contro il patrimonio).
Emendamento 13.20000 (testo 2) dei Relatori
Articolo 19
Viene soppresso l’articolo del testo sulle modifiche alla disciplina dell’udienza preliminare.
Emendamento 19.1 a firma di parlamentari
Il provvedimento contiene norme di riforma del codice penale e del codice di procedura penale, sia immediatamente precettive che di delega, in materia, tra l’altro, di modifica della disciplina della prescrizione; estinzione del reato per condotte riparatorie; riforma del casellario giudiziale, riti speciali, udienza preliminare; impugnazioni; riforma del processo penale e dell’ ordinamento penitenziario; l’inasprimentodelle pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.