ATTI DEL GOVERNO ALL’ESAME DEL PARLAMENTO
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Atto e iter
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Contenuti
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Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti
(c.d. SCIA 2)
Assegnato alle Commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera e Industria e Territorio ed Ambiente del Senato, nonché alla Commissione bicamerale per la semplificazione, per il parere al Governo da rendersi entro il 2 ottobre p.v.
Relatori:
On. Roberto Morassut (PD) e On. Lorenzo Becattini (PD)
Sen. Camilla Fabbri (PD) e Sen. Franco Mirabelli (PD)
On. Mino Taricco (PD)
Si tratta di un parere c.d. “rinforzato”: laddove, infatti, il Governo non dovesse conformarsi alle indicazioni del Parlamento, dovrà trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, (corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione) per il secondo parere (da rendersi entro 10 giorni). Decorso tale termine il provvedimento potrà essere comunque adottato.
Lo Schema, sul quale si è già pronunciato il Consiglio di Stato e deve ancora pronunciarsi la Conferenza Unificata, dopo l’espressione dei pareri parlamentari, tornerà in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
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Lo Schema di decreto legislativo, predisposto in attuazione all’articolo 5 della L. 124/2015 (Legge Madia), fa seguito al D.Lgs 126/2016, che ha dettato la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), nonché quella relativa alle modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni.
Nel testo, in particolare:
–si procede ad una ricognizione dei procedimenti amministrativi vigenti per le diverse attività economiche e alla precisa individuazione dei regimi ad esse applicabili, attraverso la loro dettagliata elencazione in un’apposita tabella allegata (tabella A), che forma parte integrante del provvedimento ed è riferita ai settori del commercio, dell’edilizia, dell’ambiente e, in parte, della pubblica sicurezza;
-viene demandato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, l’adozione di un glossario unico in materia edilizia. Fino all’adozione di tale decreto le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito un glossario che consenta l’immediata individuazione della caratteristica tipologica dell’intervento e del conseguente regime giuridico, indicando altresì i documenti necessari;
–viene previsto che il Comune, d’intesa Con la Regione, sentito il soprintendente, possa adottare deliberazioni volte a individuare zone di particolare pregio archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l’esercizio dì una l’esercizio di una o più delle attività contemplate dallo schema, in quanto incompatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
– viene previsto che a ciascuna delle attività elencate nella tabella A si applica il regime amministrativo ivi indicato. Qualora per lo svolgimento dell’attività siano necessari diversi atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni, si applica la concentrazione dei regimi amministrativi di cui all’art. 19-bis della L.241/90. Le attività private non elencate nella tabella, anche in ragione della loro specificità territoriale, ma riconducibili a quelle elencate, possono essere ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti presenti nella tabella stessa;
– vengono apportate una serie di modifiche sulla semplificazione dei regimi amministrativi in materia di edilizia (di cui al DPR 380/2001, T.U. in materia edilizia),tra cui in particolare:
-viene abolita la comunicazione inizio lavori (CIL), con la riconduzione degli interventi fino ad ora ad essa assoggettati nell’ambito dell’attività edilizia libera;
–viene previsto quale regime ordinario a cui assoggettare gli interventi quello della comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) e sono quindi individuati espressamente i casi in cui occorre invece la SCIA;
-viene abolita la denuncia di inizio attività (DIA) in alternativa al permesso di costruire, sostituita da una SCIA con inizio posticipato dei lavori;
-viene semplificato il procedimento relativo al certificato di agibilità, prevedendo una apposita segnalazione certificata di agibilità e vengono modificate le norme sul collaudo statico;
– vengono sostituite le disposizioni contenute nell’articolo 245 del codice dell’ambiente (D.Lgs 152/2006), con l’introduzione di una nuova disciplina in materia di procedure di bonifica nei siti contaminati da parte del soggetto estraneo alla potenziale contaminazione, al fine di incentivare questo tipo di interventi.
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Schema di DPR relativo all’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
Assegnato alla Commissione Ambiente della Camera e alla Commissione Territorio ed Ambiente del Senato per il parere al Governo da rendersi entro il 16 ottobre p.v.
Relatori da nominare
Lo Schema, sul quale si sono già pronunciati il Consiglio di Stato e la Conferenza Unificata, dopo l’espressione dei pareri parlamentari, tornerà in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
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Lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica è stato predisposto in attuazione dell’art. 12 del DL 83/2014, convertito, dalla L 106/2014, come modificato dall’art. 25 del DL 133/2014, convertito, dalla L 164/2014.
Il provvedimento individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Si compone di venti articoli e quattro allegati.
Gli articoli sono suddivisi in tre Capi (Disposizioni generali, Procedimento autorizzatorio semplificato e Norme finali).
I quattro allegati contengono, rispettivamente:
–l’elenco degli interventi paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (31 tipologie di interventi elencati nell’allegato A);
-l’elenco degli interventi di lieve entità sottoposti a procedura semplificata (42 tipologie di interventi elencati nell’allegato B);
-lo schema di istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata (allegato C);
-la scheda di relazione paesaggistica semplificata (allegato D).
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Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Assegnato alla Commissione Attività Produttive della Camera e alla Commissione Industria del Senato per il parere al Governo da rendersi entro il 25 ottobre p.v.
Relatori:
On. Luigi Taranto (PD)
Sen. Salvatore Tomaselli (PD)
Si tratta di un parere c.d. “rinforzato”: laddove, infatti, il Governo non dovesse conformarsi alle indicazioni del Parlamento, dovrà trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, (corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione) per il secondo parere (da rendersi entro 10 giorni). Decorso tale termine il provvedimento potrà essere comunque adottato.
Lo Schema, sul quale si devono ancora pronunciare il Consiglio di Stato e la Conferenza Unificata, dopo l’espressione dei pareri parlamentari, tornerà in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione
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Lo Schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dell’articolo 10 della L. 124/2015 (Legge Madia).
Il provvedimento dispone la riforma complessiva delle Camere di commercio, attraverso le seguenti aree di intervento:
–ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente riduzione del numero delle Camere di commercio entro il limite di 60;
-limitazione degli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell’economia locale;
-eliminazione delle duplicazioni di compiti e funzioni rispetto ad altre amministrazioni pubbliche;
–riduzione del contributo obbligatoria delle imprese. Al riguardo, viene stabilito infatti che le variazioni del diritto annuale, conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno delle camere di commercio, valutate in termini medi ponderati, debbano comunque assicurare la seguente riduzione rispetto agli importi vigenti nel 2014: 2016: riduzione del 40%; 2017: riduzione del 50%;
-limitazione delle partecipazioni societarie e riduzione del numero dei componenti degli organi;
-accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili e limitazione del numero delle Unioni regionali ed una nuova disciplina delle partecipazioni in portafoglio.
In particolare, viene previsto che entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il numero complessivo delle Camere si ridurrà dalle attuali 105 a non più di 60 nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti vincoli: almeno una Camera di commercio per Regione; accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75mila imprese iscritte.
Viene, altresì, rafforzata la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, che attraverso un comitato indipendente di esperti valuterà le performance delle Camere di commercio.
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