• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • CNCE Incontra Evento Live – trasmissione documenti del convegno
            15 Maggio 2025
          • Conferenza di servizi: estese fino al 31 dicembre 2026 le regole accelerate
            15 Maggio 2025
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

L’ANAC ha pubblicato un Comunicato contente ulteriori indicazioni sul regime transitorio della qualificazione negli appalti pubblici, riguardanti le modalità di riemissione dei CEL, l’idonea direzione tecnica, l’avvalimento stabile e l’utilizzo del decennio per integrazione dell’attestato

Archivio, Opere pubbliche

Codice appalti: ulteriori indicazioni sul transitorio SOA

28 Settembre 2016
Categories
  • Archivio
  • Opere pubbliche
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa
L’ANAC ha pubblicato su proprio portale web il Comunicato del 3 agosto 2016, in cui sono contenute “ulteriori indicazioni interpretative sul sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”.
 
Infatti, a seguito delle numerose segnalazioni riguardanti l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, l’Autorità ha ritenuto di dover implementare le indicazioni contenute nel comunicato del Presidente del 31 maggio 2016 e nelle Faq allegate al Comunicato dell’ 8 giugno 2016.
 
In particolare, al fine di risolvere alcune situazioni di vacatio legis, determinatesi con l’abrogazione (integrale) del d.lgs. 163/2006 e (parziale) del Regolamento 207/2010, il Consiglio dell’Autorità è tornata sulla disciplina transitoria della qualificazione SOA, che sarà in futuro oggetto di specifiche Linee Guida emanate dalla stessa ANAC (artt. 83, comma 2, e 216, comma 14 del Codice).
 
La soluzione individuata dall’ANAC (già espressa, per quanto riguarda i consorzi stabili, nelle suddette Faq) è quella di ritenere, medio tempore, ancora efficaci le disposizioni abrogate dal Codice, laddove queste siano richiamate nella parte del Regolamento ancora in vigore.
 
Pertanto, devono ritenersi ancora vigenti, anche in linea con quanto auspicato dall’ANCE:
 
a)  le modalità di riemissione dei certificati di esecuzione lavori, affidati ed eseguiti sulla base della declaratoria delle categorie di opere generali e specializzate c.d. “variate” ossia contemplate dall’allegato A del D.P.R.34/2000 e poi modificate dall’allegato A del D.P.R.207/2010. Il riferimento è alla disciplina (contenuta nei commi 12-bis, 14-bis e 15 dell’art. 357 del D.P.R.207/2010) che consente anche la suddivisione fittizia dei certificati di esecuzione dei lavori in OG11 nelle percentuali del 40-40-20 (estesa – in via interpretativa dall’AVCP – anche ai lavori privati);
b)    la deroga concernente la dimostrazione dei requisiti dell’idonea direzione tecnica (comma 23, dell’art. 357 citato), che consente di conservare, presso la stessa impresa, l’incarico di direttore tecnico a quei soggetti che, pur non essendo in possesso degli idonei titoli/requisiti abilitativi, svolgevano tale funzione già alla data di entrata in vigore del D.P.R.34/2000. Da notare che, nelle more dell’emanazione del DM con cui il MiBACT disciplinerà l’intera qualificazione per gli interventi sui beni culturali, è ragionevole ritenere che tale deroga interessi anche l’architetto previsto nella categoria OG2;
c)             l’istituto dell’avvalimento c.d. “stabile” o “infragruppo”, ossia quello previsto dall’art. 88 del citato D.P.R. 207/2010, che richiama l’(abrogato) art. 50 del d.lgs. 163/2006, attraverso cui un’impresa può ottenere l’attestazione, utilizzando i requisiti messi a disposizione da altra impresa apparente allo stesso gruppo; ciò, nonostante tale istituto non sia più esplicitamente disciplinato nel nuovo Codice.
 
Ad integrazione di quanto stabilito dall’ANAC, può aggiungersi che, in attesa delle Linee Guida sulla qualificazione per i lavori (di cui all’art. 83, co. 2, del nuovo Codice, da emanarsi entro il 19 aprile 2017), la disciplina di dettaglio dei tre istituti sopra evidenziati resta affidata al c.d. “Manuale SOA”.
 
Infine, l’Autorità ha ritenuto di dare una risposta più articolata sull’incremento della qualificazione per quelle imprese, in possesso di un attestato SOA rilasciato ai sensi del D.P.R. 207/2010 (ed in corso di validità), che abbiano sottoscritto un contratto di integrazione con la SOA (di classifica o di categoria) entro il 19 aprile 2016 (compreso), ossia in vigenza del D.lgs. 163/2006).
 
In particolare, l’Autorità chiarisce come possa essere utilizzato il decennio, come periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti di attestazione, abrogato a far data dal 20 aprile.
 
Ora, ad avviso dell’ANAC, le SOA possono ancora considerare il decennio, laddove siano rispettate le seguenti condizioni:
 
a)      la variazione incida su una attestazione in corso di validità, conseguita sulla base di un contratto sottoscritto con la SOA prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 (ossia contratto cd. “originario” sottoscritto entro il 19 aprile 2016, data di pubblicazione in G.U. del nuovo Codice dei contratti),
b)      siano inserite lavorazioni svolte nel decennio antecedente la stipula dell’ultimo contratto di attestazione, antecedente il contratto di integrazione; nel caso di lavorazioni non completate, è considerata la quota parte dei lavori realizzata prima della sottoscrizione del medesimo contratto originario.
 
Diversamente, qualora – in vigenza del nuovo Codice dei contratti, che non riproduce il decennio – l’impresa sottoscriva con la SOA un contratto finalizzato ad incrementare la qualificazione già conseguita, inserendo i lavori eseguiti successivamente alla stipula dell’ultimo contratto di attestazione con la stessa SOA, quest’ultima deve considerare l’ordinario arco temporale di riferimento di 5 anni.
 
In questo secondo caso, la SOA sposta in avanti (trasla) il periodo di riferimento della qualificazione:
a)   decurtando dal computo per l’attestato i lavori che non rientrano nel quinquennio antecedente la stipula del contratto di integrazione dell’attestazione originaria, anche se già presentati in sede di rilascio della vigente attestazione,
b)   considerando, in questo arco temporale, i certificati riferiti al esibiti nelle categorie di cui si chiede l’integrazione temporale.
 
Laddove siano presenti nello stesso attestato più categorie, il possibile effetto di quest’ultima disposizione, è l’emissione da parte delle SOA di un nuovo attestato con una o più categorie “integrate”, che si riferiscono all’arco temporale dell’ultimo quinquennio, ed altre categorie ancora ferme al precedente decennio, perché riamaste invariate rispetto all’attestato “originario”.

25866-com.pres.03.08.162016.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Leggi di piùChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro