Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 settembre 2016, n.131, ha, in particolare, aggiornato il Governo sullo stato di attuazione del Programma comunicando l’adozione di 20 ulteriori provvedimenti attuativi di cui 18 riferiti al Governo in carica.
E’ stato esaminato il rapporto congiunto del Dipartimento della Protezione civile, del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sugli effetti del terremoto del 24 agosto 2016 rilevati secondo i criteri e gli standard tecnici riconosciuti a livello internazionale, ha deliberato in merito all’individuazione del cosiddetto cratere ossia dei territori che hanno subito i maggiori danni dal sisma.
Inoltre, come già annunciato, tutti i danni subiti per effetto del sisma da edifici collocati anche al di fuori dell’area individuata come cratere saranno riconosciuti e risarciti.
Per quanto riguarda il sostegno alla ripresa dell’economia delle zone colpite, questo sarà definito nei provvedimenti che il Governo intende adottare in tempi ravvicinati.
Il Consiglio ha approvato in via definitiva:
– un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2016, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151.
· Decreto legislativo n. 81 del 2015
Le integrazioni apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono volte a garantire la piena tracciabilità dei voucher. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
· Decreto legislativo n. 148 del 2015
Le novità di maggior interesse riguardano:
– la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi», così da favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove e più aggiornate competenze;
– la possibilità per le imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, che abbiano concluso accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, di richiedere la reiterazione della riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite di 24 mesi;
– il miglioramento della NASpI riconosciuta ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– l’ampliamento, per l’anno 2016, della percentuale (dal 5% al 50%) delle risorse finanziarie non spese che le regioni e le province autonome possono utilizzare, anche in deroga ai criteri di cui al decreto n. 83473 del 2014, per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. In alternativa, è prevista la possibilità per le regioni e province autonome di destinare le risorse non spese ad azioni di politica attiva;
– l’aumento del finanziamento destinato al pagamento della CIGS per le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o destinatarie di interdittiva antimafia;
– la possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate. La prestazione può essere concessa, per non più di 12 mesi. Per accedere alla misura le imprese devono presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.
· Decreti legislativi n. 149, 150 e 151 del 2015
Sono previste alcune precisazioni riguardanti questioni organizzative e gestionali dell’Ispettorato dell’ISFOL e dell’ANPAL, nonché la disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità.
Il Consiglio ha approvato, inoltre, in esame preliminare, i seguenti provvedimenti:
– uno Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari al fine rispondere in modo efficace e rapido alla domanda di manager e lavoratori qualificati in succursali o filiali di società multinazionali.
Nello specifico, tra gli obiettivi del provvedimento vi è l’introduzione di definizioni comuni e condizioni di ammissione trasparenti e semplificate per queste categorie.
Il provvedimento prevede modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione – TUI) e al relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
– un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione del decreto legislativo n. 216 del 26 novembre 2010, “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”.
Il DPCM adotta le nuove note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun Comune delle Regioni a statuto ordinario, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell’ambiente al netto dello smaltimento rifiuti, smaltimento rifiuti, nel settore sociale al netto degli asili nido e sul servizio degli asili nido.L’adozione del DPCM è necessaria per rendere operativi i fabbisogni standard che dovranno essere utilizzati per il riparto di una quota del fondo di solidarietà comunale e la nuova metodologia ha l’obiettivo di migliorare il calcolo per una maggior semplicità, una maggiore attenzione ai servizi offerti ed una maggiore efficienza.
Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato l’impugnativa delle seguenti:
Legge Provincia Trento n. 11 del 21/07/2016 “Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010”, in quanto una norma riguardante la portata pianificatoria del Piano del Parco dello Stelvio incide sulla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’articolo 117, comma 2, lett. s);
Legge Regione Liguria n. 16 del 29/07/2016, “Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”, in quanto alcune disposizioni riguardanti il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti incidono sulla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’articolo 117, comma 2, lett. s), e esorbitano altresì dalla competenza riservata alla Regione in ordine al sistema tributario e contabile dello Stato, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost.;
e la rinuncia all’impugnativa, tra l’altro, delle seguenti:
Regione Calabria: Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2^ deliberazione della RegioneCalabria, pubblicata sul B.U.R n. 25 del 09/06/2014 recante: “Modifiche ed integrazione alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25” (Statuto della Regione Calabria);
e la non impugnativa, tra l’altro, delle seguenti:
Legge Regione Valle d’Aosta n. 11 del 21/07/2016 “Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1)”;
Legge Regione Valle d’Aosta n. 12 del 21/07/2016 “Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane”;
Legge Regione Toscana n. 48 del 01/08/2016 “Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015;
Legge Regione Puglia n. 20 del 04/08/2016 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”;
Legge Regione Calabria n. 28 del 05/08/2016 “Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (norme per la tutela, governo ed uso del territorio – legge urbanistica della regione Calabria”.