La Legge 154/2016 (cd. “collegato agricoltura”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 154, ha introdotto una nuova servitù coattiva finalizzata a garantire il passaggio dei gasdotti sulla proprietà privata, che si affianca a quelle già previste dal Codice civile per il passaggio degli acquedotti e degli scarichi (art. 1033), degli elettrodotti (art. 1056 nonché RD 1775/1933 e Legge 1341/1964) e delle linee teleferiche (art. 1057).
La crescente diffusione del gas metano, sia per usi domestici che produttivi, ha determinato la necessità di introdurre per legge l’obbligo di consentire il passaggio delle relative condutture. La giurisprudenza ha infatti più volte precisato che le servitù coattive – ossia il diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù passaggio – sono un numero chiuso ossia sono solo quelle stabilite dal Codice civile o da leggi speciali (vedi Corte Costituzionale, ordinanza 17 luglio 2002, n. 357).
L’art. 3 della Legge 154/2016 prevede ora che “i proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l’allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche e aziendali, compresa l’installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione dell’energia geotermica”. La norma precisa poi che, ai fini del rispetto di tale obbligo, “il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l’esecuzione dei lavori, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori” e che grava sugli interessati l’obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente i lavori e l’eventuale risarcimento del danno causato dagli stessi alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione.
Si ricorda che l’art. 1032 del Codice civile, in relazione ai modi di costituzione delle servitù coattive, precisa in via generale che in mancanza di contratto, il diritto di servitù è costituito con sentenza ovvero, nei casi specialmente determinati dalla legge, con atto dell’autorità amministrativa. La sentenza stabilisce le modalità concrete di esercizio della servitù e determina l’indennità dovuta.
In allegato l’art. 3 della Legge 154/2016