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Definiti in una circolare del Ministero del lavoro i criteri per le verifiche ispettive ai fini della concessione della Cigs

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Verifiche ispettive nell’ambito del procedimento di concessione della Cigs

5 Settembre 2016
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Con l’allegata circolare n. 27/16, indirizzata alle proprie Direzioni interregionali e territoriali, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni inerenti le verifiche ispettive ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario, così come previsto dal D.Lgs. n. 148/15.

In tale ambito, l’attività ispettiva comprende sinteticamente due fasi, ossia:

a) quella finalizzata all’accertamento degli impegni aziendali assunti in sede di presentazione del programma di Cigs ai sensi dell’art. 25, co. 6 del D.Lgs. n.148/15;
b) quella finalizzata all’accertamento dei presupposti per la concessione del pagamento diretto del trattamento ai lavoratori. Quest’ultima, pur essendo una verifica preliminare rispetto al provvedimento ministeriale di concessione della Cigs, non esclude la verifica di cui alla lett. a).

Ad ogni modo, chiarisce il dicastero, a prescindere dalla circostanza che l’azienda abbia richiesto il pagamento diretto del trattamento di Cigs, per tutte le casuali di concessione (riorganizzazione, crisi e contratti di solidarietà) gli organi ispettivi sono tenuti alle verifiche di competenza con riferimento a tutti i procedimenti amministrativi inoltrati per il tramite del sistema informatico “CIGSonline” al Ministero del Lavoro e, contestualmente, alle DTL competenti per territorio.

Gli accertamenti ispettivi non possono limitarsi alla sola verifica documentale, ma necessitano sempre dell’accesso sul luogo di lavoro. In tal senso, sarà cura dell’organo ispettivo valutare se effettuare ulteriori accertamenti rispetto a quelli previsti al livello normativo.

In particolare, gli elementi oggetto di verifica per la causale “riorganizzazione aziendale” sono quelli riconducibili all’attuazione del programma di interventi individuati dall’azienda in sede di presentazione dell’istanza. Pertanto, sarà verificato, da parte dell’organo ispettivo, il valore degli investimenti, per medesima tipologia, effettuati dall’azienda nel biennio precedente il periodo di presentazione dell’istanza nelle unità produttive interessate dall’intervento. Tale verifica, che dovrà confermare il maggior impegno economico dell’azienda rispetto ai due anni precedenti, interesserà anche eventuali investimenti fatti per la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori.

Inoltre, sarà oggetto di verifica l’ammontare degli investimenti effettuati nel periodo temporale di cui al programma aziendale presentato e, quindi, confrontata la media annuale degli investimenti effettuai nel biennio precedente e la media annuale degli investimenti programmati ed effettuati.

L’attività di formazione e riqualificazione, volta al recupero e alla valorizzazione delle risorse interne, dovrà essere coerente con il programma presentato e con gli altri investimenti. Al riguardo, se la formazione interessa lavoratori sospesi, l’organo ispettivo controllerà il nesso tra la formazione effettuata e le sospensioni. Tale verifica sarà particolarmente attenta nel caso in cui la formazione fosse svolta sul luogo di lavoro, con l’utilizzo di mezzi di produzione.

Pertanto, troverà giustificazione la formazione sul luogo di lavoro nel momento in cui il lavoratore sia adibito a compiti e mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte o agli stessi compiti o mansioni, ma con l’utilizzo di nuovi strumenti di lavoro che richiedano un percorso formativo collegato e connesso al loro utilizzo.

La formazione sul luogo di lavoro sarà giustificabile anche in presenza di un’idoneità dei soggetti formatori, ovvero quando sia riscontrabile l’assistenza, durante la formazione, da parte di un tutor, inteso come lavoratore esperto nei nuovi compiti o mansioni, di un istruttore o figura analoga.

Rispetto alla causale di intervento “riorganizzazione aziendale” dovrà infine essere oggetto di verifica il rispetto del recupero occupazionale dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario nella misura minima del 70%. A tal fine, il recupero occupazionale dovrà tenere conto non solo dei lavoratori sospesi rientrati in azienda, ma anche di quelli riassorbiti nell’ambito di unità produttive della medesima azienda o altre imprese nonché delle iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi.

Le verifiche sugli eventuali esuberi residui dovranno riguardare le relative modalità di gestione, alla luce di quelle che sono state le indicazioni aziendali contenute nel piano di gestione presentato in sede di invio dell’istanza di Cigs.

Gli accertamenti ispettivi per la causale “crisi aziendale” sono finalizzati, principalmente, alla verifica dell’attuazione del piano di risanamento. Pertanto, gli organi di vigilanza sono tenuti a verificare e relazionare in merito agli interventi correttivi intrapresi dall’azienda volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale di ciascuna unità aziendale e/o settore di attività interessati dall’intervento di Cassa integrazione. L’accertamento dovrà anche verificare che il piano di risanamento sia comunque finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, anche parziale, dell’occupazione. A tal fine, e a titolo meramente esemplificativo, l’organo ispettivo potrà acquisire documentazione fiscale contabile e/o commerciale.

In via generale, deve essere riscontrato il ridimensionamento, o quanto meno una stabilità, dell’organico aziendale nel biennio antecedente la presentazione dell’istanza. Nel caso l’azienda abbia proceduto a nuove assunzioni, dovrà essere verificata la compatibilità di queste con la normativa e le finalità della Cigs.

In relazione alla presentazione di un eventuale piano di gestione degli esuberi, l’accertamento ispettivo interesserà l’attuazione in concreto di quanto predisposto e descritto nel medesimo piano.

In caso di Cigs per crisi per evento improvviso ed imprevisto, oltre alla verifica del piano di risanamento, sarà oggetto di approfondita disamina la documentazione prodotta dall’azienda in ordine alle caratteristiche dell’evento improvviso ed imprevisto.

Gli accertamenti ispettivi per la causale “contratto di solidarietà” sono finalizzati alla verifica del rispetto dei contenuti del contratto con riferimento alla corretta applicazione delle modalità di riduzione oraria, come prevista dall’accordo e dall’istanza. A tal fine, verranno verificati i dati del LUL (libro unico del lavoro), le timbrature ed incrociate con le dichiarazioni dei lavoratori.

Sarà controllata inoltre l’eventuale presenza di lavoro straordinario, che sarà ammesso solo in presenza di situazioni eccezionali da motivare e giustificare. L’attivazione di una procedura di licenziamento collettivo in regime di solidarietà, sarà possibile solo a condizione che la stessa sia subordinata al requisito della non opposizione al licenziamento da parte del lavoratore.

Nel caso di imprese sottoposte a procedure concorsuali con continuazione dell’esercizio di impresa, le verifiche ispettive seguono le disposizioni previste e richiamate per la causale Cigs invocata.

Le verifiche del personale ispettivo dovranno inoltre interessare:

a) il rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto o indicate nella domanda di concessione. Tale verifica, come noto, è finalizzata, in caso di mancato rispetto della rotazione, all’incremento dell’1% del contributo addizionale a carico dell’impresa. A tal fine, potranno essere confrontati i dati forniti dall’azienda (LUL, timbrature, etc) con le dichiarazioni dei lavoratori;
b) la richiesta aziendale di pagamento diretto della prestazione. Tale verifica è finalizzata a confermare la sussistenza delle difficoltà finanziarie che impediscono di anticipare il trattamento di integrazione salariale. Si tratta, in particolare, della verifica dell’indice di liquidità che deve risultare manifestatamente negativo, con valore inferiore all’unità, così come risultante dal rapporto tra liquidità immediate e passività correnti.

Il dicastero, in conclusione, dopo aver ricordato i termini procedimentali a cui sono tenuti gli organi ispettivi per l’effettuazione delle verifiche, la presentazione della relazione ed il riconoscimento del pagamento diretto, conferma che le indicazioni fornite attraverso la circolare in oggetto si applicano a tutti i procedimenti concessi ai sensi del D.Lgs. n. 148/15.


25660-Ministero del lavoro- Circolare n.27-2016.pdfApri
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