CAMERA DEI DEPUTATI
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ATTO e PRIMA FIRMA
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OGGETTO
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IMPEGNI / RICHIESTE AL GOVERNO
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RISPOSTA DEL GOVERNO
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Interrogazione a risposta immediata in commissione
F. Alberti, M5S
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Detrazioni in edilizia (incapienza)
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Considerato che per le spese per lavori di ristrutturazione edilizia è ammessa una detrazione d’imposta Irpef pari al 50 %
e pari al 65 % delle spese effettuate per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità; – che il riconoscimento delle detrazioni ed il relativo importo vengono prorogati e stabilizzati annualmente durante il ciclo di bilancio; – che con la legge di stabilità 2016 (L. 208 /2015) entrambe le detrazioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016; – che la detrazione spetta nella misura in cui trova capienza nell’imposta dovuta e che, in assenza di imposta o in caso di incapienza, la parte in eccesso della quota imputabile all’esercizio è persa, non spettando alcun diritto di rimborso; – che non è ammessa la ripartizione delle spese di recupero edilizio tra i coniugi o familiari conviventi capienti, in quanto la possibilità di trasferire a terzi le quote residue per sopraggiunta incapienza non è prevista dalla vigente normativa, si chiede di sapere quale sia l’ammontare complessivo delle detrazioni fiscali erogate per ristrutturazioni ed efficientamento energetico con riferimento ai periodi d’imposta 2006 e seguenti, evidenziando in particolare il numero dei soggetti beneficiari e l’ammontare delle detrazioni fruite, nonché il numero dei soggetti incapienti e l’ammontare delle detrazioni non erogate in conseguenza della condizione di incapienza. |
Evidenziato che:
– vengono forniti i file excel, in cui sono indicate le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica per ciascuno degli anni d’imposta dal 2006 al 2014, tenuto conto che nel 2006, era vigente la sola detrazione per ristrutturazioni edilizie;
– il dato sul numero dei soggetti incapienti non può essere fornito poiché le agevolazioni in esame vengono fruite come detrazioni dall’imposta lorda IRPEF contestualmente alla fruizione delle altre detrazioni spettanti (detrazione per lavoro, detrazioni per carichi familiari, le numerose detrazioni per oneri sostenuti, crediti d’imposta, ecc.). Pertanto l’incapienza potrebbe essere riferibile a qualunque delle detrazioni o crediti fruiti a secondo dell’ordine che si vuole dare alle stesse detrazioni o crediti. (esempio: un contribuente che abbia un’Irpef lorda di 5.000 e un ammontare di detrazioni di 6.000, composte da 5 detrazioni di 1.200 ciascuna, sarebbe incapiente per 1.000 attribuibile a qualunque delle 5 che venga considerata come ultima detrazione).
– non esiste un ordine di spettanza delle detrazioni, in particolar modo per le detrazioni per oneri, in quanto quelle per lavoro e per carichi familiari sono parte integrante della struttura del tributo, quindi attribuire le detrazioni in questione come ultima detrazione spettante e quindi determinante per l’incapienza sarebbe del tutto improprio.
Viceministro dell’Economia e delle finanze, Luigi Casero
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Interrogazione a risposta immediata in commissione
C. Mannino, M5S
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Codice Appalti: ritardo dei decreti attuativi
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Considerato che:
– il completamento del processo di riforma della disciplina degli appalti pubblici è subordinato all’approvazione e alla emanazione di oltre cinquanta provvedimenti attuativi;
– non si è ancora provveduto all’adozione, nei termini previsti, di alcuni provvedimenti attuativi inerenti a determinate materie specificamente indicate, quali:
· la programmazione delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (articolo 21, comma 8);
· i requisiti di professionisti, società di ingegneria e loro consorzi (articolo 24, comma 2); l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (articolo 89, comma 11);
· le linee guida per il direttore dei lavori e per il direttore dell’esecuzione (articolo 111, commi 1 e 2);
· le modalità ed ai tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia (BIM) (articolo 23, comma 13);
· le direttive generali per gli appalti della difesa di cui a decreto legislativo n. 208 del 2011 (articolo 159, comma 4);
Si chiede di conoscere le motivazioni per cui non si è ancora provveduto.
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Evidenziato che:
-il decreto MIT/MEF, di cui all’art.21 (programmazione delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) , del citato decreto legislativo è stato inviato al CIPE per l’inserimento nella prossima seduta utile.
–il decreto MIT, di cui all’art.24, (requisiti di professionisti, società di ingegneria e loro consorzi), quello di cui all’articolo 89, (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica), nonché quello di cui all’art. 111 (le linee guida per il direttore dei lavori e per il direttore dell’esecuzione), sono presso il Consiglio di Stato per il prescritto parere.
– relativamente al decreto MIT di cui all’art. 23, (le modalità ed ai tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia BIM), è stata istituita presso il Ministero apposita Commissione, che ha concluso le audizioni e sta predisponendo lo schema di decreto per la successiva approvazione.
Si evidenzia, inoltre che:
-il decreto di cui all’art. 159, (direttive generali per gli appalti della difesa di cui a decreto legislativo n. 208 del 2011), è a cura del Ministero della difesa. A tal proposito il Segretariato generale della Difesa ha costituito un gruppo di lavoro che in attuazione della disposizione di cui all’articolo 159 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sta rivedendo e attualizzando il già emanato provvedimento n. 236/2012, adottato in attuazione dell’articolo 197 del vecchio Codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 2006). Tale revisione, che ha dovuto attendere anche la pubblicazione delle diverse linee guida emanate dall’ANAC, è stata completata e a breve sarà trasmessa per la concertazione al MIT.
Viene precisato inoltre che il Dlgs n. 208/2011 ha recepito la direttiva comunitaria n. 81/2009, non modificata né modificabile dal nuovo Codice. Infatti, le direttive da emanarsi con il predetto articolo 159 attengono a diverse tipologie di contratti non disciplinati dal menzionato Dlgs n. 208/2011 ma che, per l’eventuale ricaduta su aspetti di difesa e di sicurezza, necessitano comunque di una disciplina propria.
Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture ed i trasporti, Umberto Del Basso De Caro
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Interrogazione a risposta immediata in commissione
T. Iannuzzi, PD
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Appalti pubblici: oneri per la sicurezza
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Chiarire se non si ritenga di assumere iniziative per precisare e riconfermare la non assoggettabilità a ribasso degli oneri per la sicurezza negli appalti di lavori.
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Evidenziato tra l’altro che:
–nello schema di decreto MIT di cui all’articolo 23, comma 3, del nuovo Codice dei contratti pubblici – con cui sono definiti i contenuti della progettazione da adottarsi su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – è stata espressamente prevista la non assoggettabilità a ribasso degli oneri per la sicurezza negli appalti di lavori.
Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Umberto Del Basso De Caro
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CAMERA DEI DEPUTATI
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ATTO e PRIMA FIRMA
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OGGETTO
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IMPEGNI/RICHIESTE AL GOVERNO
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Interpellanza
A. Boccuzzi, PD
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Ispettore tecnici e sicurezza sul lavoro
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Assumere iniziative per:
– equiparare il numero degli ispettori tecnici esistenti a quello degli ispettori del lavoro, iniziando ad accettare tutte le richieste di mobilità intercompartimentale.
Chiarire:
– le sorti degli ispettori tecnici nella nuova organizzazione dell’ispettorato nazionale del lavoro (INL);
-se si concordi che in tutte le direzioni territoriali del lavoro sia creata un’articolazione per la vigilanza tecnica interna all’unica area di vigilanza, coordinata da un ispettore tecnico; -se, riguardo al responsabile dell’area vigilanza, non si ritenga di dare indicazioni ben precise ai dirigenti;
-se si ritenga di assumere iniziative affinché il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il neonato ispettorato nazionale del lavoro garantiscano agli ispettori tecnici formazione frequente e continua; -se si condivida l’esigenza che anche per la vigilanza tecnica vengano date indicazioni operative, predisposte dalla direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, che andrebbe trasferita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’ispettorato nazionale del lavoro;
– se si ritenga di assumere iniziative affinché tutte le attività degli ispettori tecnici concorrano al raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi assegnati alle direzioni territoriali del lavoro; – assumere iniziative perché venga riconosciuta la figura dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione sia professionalmente che economicamente. |
Interrogazione a risposta orale
N. Molteni, Lega Nord
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Piano interventi sul fondo «sport e periferie»
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Considerato che ai sensi del comma 3 dell’articolo 15, del DL n. 185/2015 (cd. decreto enti territoriali), per la realizzazione del piano degli interventi strutturali a valere sul fondo «sport e periferie» il Coni avrebbe dovuto presentare un piano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che
il Coni non ha emesso alcun bando, ma pubblicato sul sito un avviso, invitando «chiunque a segnalare entro il 15 febbraio 2016 le proprie proposte di intervento», si chiede di sapere: – se sia stata data sufficiente pubblicità alla possibilità di avanzare proposte di intervento;
– se non convenga, ai fini della trasparenza e della chiarezza procedurale, pubblicare sul sito del Coni anche gli esiti della valutazione del comitato indipendente sulle 1.681 proposte pervenute, al fine di avere contezza dei criteri procedurali perseguiti e fugare ogni dubbio su scelte discrezionali derivante.
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Interrogazione a risposta orale
F. Daga, M5S
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Composizione commissione VIA-VAS
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Considerato che il piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle parte dedicata all’analisi dei rischi di corruzione, evidenzia che le procedure di Via-Vas nazionali sono connotate da rischi in relazione: alla discrezionalità delle decisioni; alla portata economica delle scelte; alla capacità di pressione dei gruppi interessati alla decisione. Considerato, inoltre, che il piano fa riferimento soprattutto alle modalità di nomina dei membri della commissione, al profilo del conflitto di interessi e ad eventuali situazioni che possono determinare condizioni di inconferibilità degli incarichi e che l’attuale commissione opera in regime di prorogatio da ben due anni, si chiede di sapere:
– se non ritenga di dover provvedere con urgenza all’emissione di un nuovo bando in cui siano garantite forme di trasparenza relativamente al profilo dei componenti della commissione Via-Vas, estese al patrimonio, agli incarichi professionali e associativi dei membri e dei familiari più prossimi, nonché degli eventuali partner professionali, al fine di assicurare l’assenza di situazioni di conflitto di interesse;
– quali iniziative concrete siano state messe in campo per approfondire le plurime e circostanziate segnalazioni dei potenziali conflitti di interesse e delle incompatibilità degli attuali commissari che continuano a rilasciare pareri sulle opere in regime di prorogatio. |
Interrogazione a risposta orale
M.F. De Rosa, M5S
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Composizione commissione VIA-VAS
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Considerato che il piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016 evidenzia che le procedure VIA-VAS nazionali presentano rischi in relazione: alla discrezionalità, alla portata economica, alla capacità di pressione di gruppi interessati e che il piano fa riferimento soprattutto alle modalità di nomina e alla sottoscrizione di autocertificazioni rispetto a eventuali situazioni che possono determinare l’inconferibilità dell’incarico; che il 7 maggio 2015, veniva emanato un avviso per raccogliere le candidature e venivano stabiliti pochi requisiti per partecipare alla selezione, senza indicare criteri oggettivi e punteggi e venivano individuati i soggetti meritevoli di essere nominati, che tali atti venivano trasmessi alla Corte dei conti per la verifica di legittimità e che la Corte (deliberazione 3 agosto 2016) ricusava il visto e la registrazione degli atti, evidenziando numerose criticità, si chiede di sapere:
– come si spieghi che l’avviso per la raccolta delle candidature non rispettasse i princìpi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, sia per l’inadeguatezza dei requisiti richiesti ai candidati sia per la palese violazione del principio della parità di genere;
– se si intenda, nella predisposizione del prossimo avviso, precisare fin da subito i criteri di selezione con relativi punteggi, con procedura chiara e tracciabile, e garantire la pubblicità dei curricula dei soggetti individuati dal Ministro;
– se si intenda chiarire nel dettaglio le procedure di selezione e a che tipologie di controllo siano state sottoposte le dichiarazioni e i curricula dei nominativi selezionati;
– se si ritenga opportuno assumere iniziative per cambiare la ripartizione tra le diverse categorie professionali, aumentando il numero di soggetti con conoscenze nel settore delle scienze biologiche e naturali, considerato che quasi tutti i progetti sono sottoposti anche a valutazione di incidenza ambientale, nonché assegnare un peso importante nella selezione alle pubblicazioni scientifiche, pubblicate su riviste riconosciute;
– quali misure di trasparenza si intenda promuovere la piena attuazione delle norme esistenti e, inattuate, sulle inchieste per le procedure di valutazione di impatto ambientale.
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Interrogazione a risposta orale
M. Busto, M5S
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Trasparenza commissione AIA
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Provvedere con urgenza all’emissione di un nuovo bando in cui siano rispettate le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti (deliberazione del 3 agosto 2016) e siano garantite forme di trasparenza relativamente al profilo dei componenti della commissione AIA, estesi al patrimonio, agli incarichi professionali e associativi dei membri e dei familiari più prossimi, nonché degli eventuali partner professionali, per assicurare l’assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità/inconferibilità.
Chiarire:
-quali iniziative concrete siano state adottate per l’attuazione del piano triennale anticorruzione con particolare riferimento ai rischi evidenziati in premessa;
-quali iniziative si intende assumere al fine di prevenire fenomeni corruttivi ed assicurare la trasparenza nelle scelte relative ad opere di rilevante valore economico;
-se si intenda promuovere adeguate misure di trasparenza in relazione al normale funzionamento della commissione AIA, quali la pubblicizzazione delle sedute e dell’ordine del giorno e la partecipazione al procedimento attraverso audizioni, consultazione e inchieste pubbliche.
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Interrogazione a risposta scritta
L. Sani, PD
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Costruzione alloggi residenziali
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Considerato che con l’articolo 7 della legge n. 376 del 1975 sono stati introdotti contributi integrativi alle cooperative edilizie per la costruzione di alloggi residenziali, si chiede di sapere:
–per quale motivo i fondi stanziati sui pertinenti capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non siano sufficientemente capienti per finanziare interamente il contributo previsto con il D.P. 2735 del 16 novembre emanato ai sensi della legge n. 492 del 1975 e della legge n. 136 del 99 con cui il provveditorato interregionale per le opere pubbliche Toscana-Marche-Umbria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha assegnato alla Cooperativa edilizia Virgo Fidelis (composta da soci appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia) un contributo annuo costante 35ennale di 20.658,25 euro pari al 4 % della spesa accertata di 516.456,89 euro;
– quante e quali cooperative edilizie presenti sul territorio nazionale non ricevano, ad oggi, la totalità degli importi erogati con le leggi n. 136 del 1999 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale) e n. 376 del 1975 (Provvedimenti per il rilancio dell’economia riguardanti le esportazioni, l’edilizia e le opere pubbliche); – se i Ministri interrogati ritengano urgente ed opportuno intraprendere iniziative normative per il rifinanziamento della legge n. 492 del 1975. |
Interrogazione a risposta scritta
B. Brignone, Misto
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Messa in sicurezza delle scuole
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Se non si ritenga di dover assumere iniziative volte ad impegnare nuovi fondi per la messa in sicurezza delle scuole;
– se, riguardo ai fondi già stanziati con il cosiddetto «decreto del fare» del 30 giugno 2014, per la messa in sicurezza, manutenzione e ristrutturazione degli edifici scolastici, non si ritenga doveroso per favorire la partecipazione e la trasparenza, rendere noto il criterio di assegnazione dei fondi per gli interventi già effettuati e le motivazioni che hanno portato a non concedere tali finanziamenti;
– se si disponga di un report di tutti i lavori effettuati dalle scuole che ne abbiano fatto richiesta; – quali le motivazioni che, ad oggi, non hanno portato ancora all’avvio di molti dei 1.533 interventi già aggiudicati come si legge dal sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; – con riferimento ai 381 interventi previsti dalle graduatorie del cosiddetto «decreto del fare» che devono essere ancora finanziati con il metodo dei ribassi d’asta, se non si ritenga invece di dover assumere iniziative per rivedere stanziamenti in base alla serietà delle imprese e non al ribasso d’asta, onde evitare che i contenimenti dei costi possano non garantire la sicurezza degli interventi;
– se non si ritenga di dover assumere iniziative per disporre tempi tassativi per gli interventi necessari al conseguimento del certificato di agibilità e per il completamento della messa norma previsti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
– se non si ritenga necessario assumere iniziative normative, per tracciare i criteri che i comuni devono adottare per valutare l’idoneità tecnici che sono impiegati nei controlli e nelle verifiche delle scuole. |
Interrogazione a risposta scritta
G. Giordano, SI-SEL
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Messa in sicurezza delle scuole
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Quali siano i dati aggiornati della anagrafe generale dell’edilizia scolastica italiana riguardo alla condizione degli stabili, agli interventi previsti e a quelli già realizzati collegati al cosiddetto programma di manutenzione della «buona scuola»;
– se esista un report aggiornato curato dall’Agenzia per la coesione territoriale relativo a sopralluoghi effettuati e da farsi negli edifici con più criticità da parte di ispettori del Governo;
– se non si intenda valutare la necessità di realizzare un serio «piano di ristrutturazione edilizia, di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza anche antisismica» per l’intero parco degli edifici scolastici attivi nel nostro Paese.
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Interrogazione a risposta immediata in commissione
G. Paglia, SI-SEL
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Voluntary disclosure
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Considerato che la legge n. 186/2014, detta una procedura di collaborazione volontaria, (voluntary disclosure) che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio, si chiede di sapere:
– sulla base delle istruttorie condotte sulla documentazione allegata alle domande di adesione alla procedura pervenute fino ad oggi, quante di queste abbiano ricevuto un esame analitico volto a riscontrare l’esatta rispondenza delle dichiarazioni allegate e con quali risultati in termini di affidabilità.
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SENATO DELLA REPUBBLICA
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ATTO e PRIMA FIRMA
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OGGETTO
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IMPEGNI/RICHIESTE AL GOVERNO
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Interrogazione a risposta orale
L. Malan, FI
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Gare concessioni autostradale
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Per quale motivo non siano ancora partite le gare per l’assegnazione delle concessioni della rete Ativa e dell’autostrada Torino-Piacenza, pur essendoci in tal senso anche un impegno del Governo risalente al 23 luglio 2014;
– quando partiranno le gare per le concessioni della rete Ativa, dell’autostrada Torino-Piacenza e dell’autostrada Ligure-Toscana.
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Interrogazione a risposta scritta
P. Langella, AP (NCD-UDC)
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Beni culturali
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Considerato che lo Stato intendendo promuovere gli investimenti per la tutela e la conservazione dei beni culturali diffusi, ha previsto, con gli artt. 31, 35, 36 e 37 del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali) e successive modificazioni e integrazioni, la possibilità di concedere contributi in conto capitale e conto interessi per le spese sostenute da proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati e che l’art. 1 del Dl 6 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012 e successivamente modificato prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari, è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”, si chiede di sapere:
– se si sia a conoscenza del grave danno causato alla vasta platea di investitori privati che, avendo maturato il diritto ai contributi in conto capitale e conto interessi, non già in fase di predisposizione del progetto, ma solo all’esito del completamento dei lavori e del conseguente collaudo effettuato dai competenti uffici delle Soprintendenze, già da molti anni, si trovano oggi a dover affrontare una grave situazione debitoria nei confronti di fornitori e terzi esecutori;
-quali iniziative si intenda intraprendere per potenziare la dotazione dei capitoli di bilancio a copertura degli interventi già previsti, ai sensi degli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, contemporaneamente abrogando l’art. 1, comma 26-ter, della legge 7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
– se si disponga di un quadro definitivo degli impegni finanziari derivanti dalle dichiarazioni di ammissibilità al contributo per tutte le istanze perfezionate;
– quali iniziative intenda assumere per accelerare le procedure di materiale erogazione delle somme spettanti ai soggetti ammessi ai benefici contributivi suddetti;
– quali iniziative intenda intraprendere per evitare che i cittadini italiani, beneficiari dei contributi in conto capitale, debbano attendere ben 15 anni per vedersi liquidati i contributi loro spettanti.
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Interrogazione a risposta orale
G. Rossi, PD
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Mutui CDP
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Quali iniziative si intenda adottare per consentire l’adeguamento agli attuali valori di mercato dei tassi di interesse sui prestiti attualmente in ammortamento praticati dalla Cassa depositi e prestiti nei confronti degli enti locali;
– se non si ritenga opportuno attivare iniziative per istituire un tavolo permanente con l’Associazione nazionale Comuni italiani e la Cassa depositi e prestiti, al fine di adottare una soluzione alla problematica dei tassi di interesse sui mutui contratti dagli enti locali con la Cassa, riducendo, per tale via, gli oneri connessi al debito degli enti locali.
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