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Dal 24 ottobre è in vigore il "DL fiscale" (D.L. 193/2016), collegato al DDL Bilancio per il 2017. Tra le novità: la soppressione di Equitalia insieme alla "rottamazione" dei ruoli affidati fino al 2015 ed una nuova edizione della "voluntary disclosure"

Archivio, Fiscalità e incentivi

Manovra 2017: le misure del “Decreto Fiscale” – DL 193/2016

25 Ottobre 2016
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Soppressione di Equitalia, “rottamazione” dei ruoli affidati agli agenti entro il 2015, misure di contrasto all’evasione IVA e riapertura dei termini della procedura di “collaborazione volontaria” (cd. “voluntary disclosure”).
 
Questi, in estrema sintesi, i principali contenuti del Decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, cd. “decreto fiscale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 2016 ed in vigore da tale data, che, insieme al disegno di legge di Bilancio, fa parte della complessiva Manovra economico-finanziaria approvata dal Governo per il 2017.
 

Soppressione di Equitalia e misure in tema di riscossione(artt.1, 2, 3)

 

Dal 1° luglio 2017, viene previsto lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, le cui funzioni vengono riattribuite all’Agenzia delle Entrate, mediante l’istituzione di un Ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione” (art.1).
 
Tale Ente, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, subentrerà nei rapporti attivi, passivi e processuali delle società di Equitalia ed assumerà la qualifica di “agente della riscossione”.
 
L’istituzione del nuovo Ente non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse, ivi compreso il personale dipendente, provengono dalle società soppresse, attraverso un riassetto partecipativo che verrà interamente attribuito all’Agenzia delle Entrate (attualmente, Equitalia è partecipata per il 51% dall’Agenzia delle Entrate e, per il 49% dall’INPS).
 
L’Agenzia delle Entrate è legittimata ad utilizzare le banche dati e le informazioni utili all’esercizio delle nuove funzioni di riscossione (art.3).
 
Inoltre, gli Enti locali che, sinora, si sono avvalsi dell’attività di riscossione di Equitalia potranno decidere, con propria delibera da adottare entro il 1° giugno 2017, di avvalersi del nuovo Ente “Agenzia delle Entrate-Riscossione” per le medesime attività (art.2).
 

Definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (art.6)

 

E’ ammessa la possibilità di definire in via agevolata, senza pagamento di sanzioni e interessi moratori, i carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015.
 
In particolare, la definizione agevolata comporta il pagamento integrale, o dilazionato in un massimo di 4 rate con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo, delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi (diversi da quelli moratori), più quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio.
 
La sanatoria si attiverà su istanza presentata dal contribuente/debitore, in base ad uno specifico modello, che verrà pubblicato sul sito internet di Equitalia entro l’8 novembre 2016 (ossia entro 15 giorni dall’entrata in vigore del DL 193/2016).
 
L’istanza dovrà, poi, essere presentata entro il 22 gennaio 2017[1] ed, entro il 22 aprile 2017[2], l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate con la relativa scadenza (in ogni caso, la terza rata non potrà andare oltre il 15 dicembre 2017 e la quarta non oltre il 15 marzo 2018).
 
Sono ammessi a tale procedura di definizione agevolata anche i contribuenti che hanno già in corso una rateizzazione del proprio debito fiscale, a condizione che abbiano adempiuto regolarmente tutti i versamenti con scadenza 1° ottobre – 31 dicembre 2016. In tal caso, la sanatoria in oggetto riguarderà il debito residuo, senza possibilità di restituzione delle somme già versate a titolo di sanzioni.
 
In ogni caso, il mancato, insufficiente, o tardivo, pagamento dell’unica rata, o di una delle rate nelle quali è stato dilazionato il debito, fa decadere dalla dilazione e comporta la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi.
Sono, comunque, esclusi dalla definizione i carichi relativi, tra l’altro, a:
 
·       somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato,
·       multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenza penali di condanna,
·       sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Per queste, però, la procedura potrà riguardare gli interessi.
 

Comunicazioni dei dati ai fini IVA (art.4)

 

Vengono introdotti nuovi adempimenti comunicativi in ambito IVA, al fine di combattere l’evasione in tale settore impositivo.
In particolare, dal 1° gennaio 2017:
 
·       al posto della comunicazione dell’elenco “clienti-fornitori”, viene prevista una comunicazione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento[3],
 
·       viene introdotta una nuova comunicazione con cadenza trimestrale, relativa ai dati delle liquidazioni periodiche IVA, ivi compresa l’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito[4].
 
Le suddette comunicazioni dovranno essere trasmesse in via telematica, con modalità da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzai delle Entrate.
 
A fronte di tali adempimenti, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, gli esiti dell’esame dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, la coerenza tra i medesimi dati e le comunicazioni inerenti alle liquidazioni periodiche IVA, nonché la coerenza con i versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima.
 
Qualora, dai controlli dell’Agenzia, risulti un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito (con modalità da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) e potrà fornire, in merito, i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto richiesto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (di cui all’art.13 del D.Lgs. 472/1997).
 
Visto che tali adempimenti comporteranno un necessario adeguamento tecnologico delle procedure interne, viene riconosciuto una tantum un credito d’imposta pari a 100 euro, a favore dei soggetti che, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, abbiano conseguito un volume d’affari non superiore a 50.000 euro[5].
 
Per ciò che concerne il regime sanzionatorio legato ai nuovi adempimenti, viene prevista:
 
·       per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, l’applicazione di una sanzione pari a 25 euro, con un massimo di 25.000 euro,
·       per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, l’applicazione di una sanzione compresa tra 5.000 e 50.000 euro.
 
Infine, viene ridefinito il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, viene fissato nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile di ciascun anno (per l’IVA dovuta nel 2016, il termine rimane confermato al mese di febbraio 2017).
 

Riapertura dei termini della procedura di “collaborazione volontaria (cd. “voluntary disclosure” – art. 7)

 

E’ prevista la riapertura dei termini della cosiddetta “voluntary disclosure”, ossia della “collaborazione volontaria”[6], a favore dei soli soggetti che sino ad oggi non si siano mai avvalsi di tale procedura.
 
La “collaborazione volontaria” consente l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero, mediante la loro dichiarazione spontanea all’Agenzia delle Entrate ed il pagamento degli importi dovuti.
 
L’emersione esclude la punibilità di alcuni reati penali-tributari (quali, omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta o infedele, omesso versamento di ritenute dovute o certificate e omesso versamento di IVA[7]), nonché del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita[8].
 
In particolare, la procedura sarà utilizzabile dal 24 ottobre 2016[9] al 31 luglio 2017 e riguarda le violazioni commesse sino al 30 settembre 2016.
 
Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al pagamento di quanto dovuto (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni), in un’unica soluzione e senza compensazione, entro il 30 settembre 2017, ovvero in tre rate mensili di pari importo (la prima delle quali da versare entro la medesima data).
 
La collaborazione volontaria può avere ad oggetto anche contanti o valori al portatore. In tali casi, il contribuente deve:
 
·       rilasciare una dichiarazione, unitamente all’istanza di sanatoria, che attesta l’origine lecita di tali valori,
·       provvedere all’apertura e all’inventario del contenuto di eventuali cassette di sicurezza, in presenza di un notaio,
·       versare i contati e depositare i valori al portatore presso intermediari finanziari abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. 


[1] Ossia entro 90 dalla data di entrata in vigore del decreto legge 193/2016.
[2] Ossia 180 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del medesimo “decreto fiscale”.
[3] In particolare, viene sostituito l’art.21 del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010.
[4] Al riguardo, viene inserito il nuovo art.21-bis al DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010.
[5] Tale credito d’imposta viene disciplinato dal nuovo art.21-ter del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010, così come inserito dall’art.4 del DL 193/2016.
[6]Di cui agli artt.5quater– 5septies, del DL 167/1990, convertito nella legge 227/1990.
[7] Si tratta dei delitti di cui agli artt.2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74/2000.
[8] Di cui all’art.648-ter del Codice Penale.
[9] Data di entrata in vigore del DL 193/2016.

 

26127-Decreto legge 22 ottobre 2016, n.193.pdfApri
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