Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 novembre 2016, n.140, ha, in particolare, aggiornato il Governo sullo stato di attuazione del programma, comunicando l’adozione di 30 ulteriori provvedimenti attuativi, di cui 27 riferiti al Governo in carica.
Il Consiglio ha approvato, tra l’altro:
– in secondo esame preliminare un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Il provvedimento prevede un piano di razionalizzazione e di riforma della governance delle Camere di commercio. In particolare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il numero complessivo delle Camere si ridurrà dalle attuali 105 a non più di 60 nel rispetto dei seguenti vincoli direttivi: almeno una Camera di commercio per Regione; accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75mila imprese iscritte. Al fine di alleggerire i costi di funzionamento delle Camere, il decreto prevede 4 ulteriori azioni che riguardano: la riduzione del diritto annuale a carico delle imprese del 50%; la riduzione del 30% del numero dei consiglieri; la gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori; una razionalizzazione complessiva del sistema attraverso l’accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili, la limitazione del numero delle Unioni regionali ed una nuova disciplina delle partecipazioni in portafoglio. Viene infine rafforzata la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che attraverso un comitato indipendente di esperti valuterà le performance delle Camere di commercio.
– in esame definitivo un decreto legislativo sull’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (decreto legislativo – esame definitivo).
La normativa attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati aderenti al Meccanismo di Vigilanza Unico (il “Regolamento SSM”). Il decreto è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell’articolo 4 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014). Il Regolamento SSM ha istituito il sistema accentrato di vigilanza sulle banche degli Stati membri che adottano l’euro, che costituisce il primo pilastro dell’Unione bancaria, e attribuisce alla BCE alcuni tra i più significativi compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati aderenti all’MVU.
Il Regolamento SSM è direttamente applicabile e giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri.
– in esame definitivo un decreto legislativo di attuazione del Regolamento (UE) 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.
La normativa è volta ad aumentare la trasparenza sui prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (c.d. “PRIIP”), al fine di permettere una più chiara comprensione e comparabilità degli investimenti proposti agli investitori al dettaglio e dei relativi profili di rischio.
Il decreto designa innanzitutto le Autorità nazionali competenti a fini di vigilanza sul rispetto degli obblighi posti dal Regolamento, individuando queste nella Consob e nell’IVASS, secondo le rispettive attribuzioni e i criteri ivi specificati, nel rispetto dei principi di delega di cui alla legge di delegazione europea 2014. Sono inoltre introdotte specifiche norme sui “sistemi interni” che devono essere implementati da parte dei “soggetti abilitati” per consentire la segnalazione da parte dei propri dipendenti delle violazione al Regolamento UE (c.d. whistleblowing), nonché sulle procedure per la segnalazione alle suddette Autorità nazionali di violazioni alle norme del Regolamento UE e a quelle nazionali di attuazione.
– in esame preliminare, un decreto legislativo che modifica il sistema del servizio civile nazionale – istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5 aprile 2002 n.77 – in attuazione dei principi e criteri della delega contenuta nella legge 6 giugno 2016, n. 106, concernente la disciplina del servizio civile universale (S.C.U.). Il provvedimento seguirà l’iter di approvazione dopo aver acquisito i pareri della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni Parlamentari.
Le finalità del servizio civile universale sono perseguite mediante programmi di intervento nei settori dell’assistenza, della protezione civile, del patrimonio ambientale e della riqualificazione urbana, del patrimonio storico, artistico e culturale, dell’educazione e promozione culturale e dello sport, dell’agricoltura in zona di montagna e sociale, della biodiversità, della promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, della promozione e tutela dei diritti umani, della cooperazione allo sviluppo, della promozione della cultura italiana all’estero e del sostegno alle comunità di italiani all’estero. Sono individuati gli enti di servizio civile universale, quali soggetti pubblici e privati che, iscritti presso un apposito albo, presentano i programmi di intervento e ne curano la realizzazione.
Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato la non impugnativa, tra l’altro, delle seguenti:
–Legge della Regione Toscana n. 65 del 16/09/2016 “Iniziativa di solidarietà della Regione Toscana a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016”.
– Legge della Regione Piemonte n. 18 del 26/09/2016 “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)”.
– Legge della Regione Sardegna n. 22 del 23/09/2016 “Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa”.