L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” (DDL 2233/S – Relatore Sen. Maurizio Sacconi del Gruppo AP-NDC-UDC), con modifiche al testo iniziale del Governo.
Il provvedimento, “collegato” alla manovra di finanza pubblica, è composto da due “Capi”, il primo relativo alle misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e l’altro sulle misure per favorire il “lavoro agile”, definito come una modalità specifica “di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”.
Con riferimento alle norme del Capo I si evidenziano, in particolare, le seguenti:
Ambito di applicazione
Viene previsto che le disposizioni del testo si applichino ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’art. 2222 del codice civile. Sono esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori;
Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali
Viene previsto che le disposizioni del Dlgs 231/2002 si applichino, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche o tra lavoratori autonomi;
Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche
Viene conferita una delega al Governo – da attuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento – per la rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche, ivi compresi quelli finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e quelli volti ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato.
Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione
Viene previsto che i centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, per raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornire le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornire informazioni sulle procedure per l’avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l’accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché quelle relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi di consulenza e ricerca.
Viene previsto che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare, favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
Viene, inoltre, riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di: costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all’art. 3, comma 4-ter e seg. del DL 5/2009 convertito dalla L.33/2009, con accesso alle relative provvidenze in materia; costituire consorzi stabili professionali; costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista all’art. 48 del DLgs 50/2016.
Al riguardo, per le azioni svolte ANCE, si veda da ultimo la notizia di “Interventi” del 20 settembre u.s.
Il provvedimento passo ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.