E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Bilancio del Senato il disegno di legge di conversione del DL 189/2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” (DDL 2567/S – Relatore Sen. Silvio Lai Bachisio del Gruppo parlamentare PD).
Il provvedimento sugli interventi per la ricostruzione e il sostegno alla ripresa economica delle zone interessate dal terremoto del 24 agosto 2016, si compone di cinque Titoli, suddivisi in 53 articoli e un allegato contenente l’elenco dei Comuni colpiti dal sisma.
· Il Titolo I (articoli da 1 a 4) definisce i principi direttivi e le risorse per la ricostruzione.
In particolare, viene previsto:
– un Commissario straordinario – nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 9 settembre 2016 – che provvede all’attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal decreto-legge stesso, cui è affidata la responsabilità della ricostruzione in regime di gestione straordinaria che durerà fino al 31 dicembre 2018;
– i Presidenti delle Regioni interessate che opereranno in qualità di vice commissari per gli interventi, in stretto raccordo con il Commissario straordinario che può delegare loro le funzioni a lui attribuite. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l’applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l’avanzamento del processo di ricostruzione;
– l’istituzione degli uffici speciali per la ricostruzione che curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione è costituito uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti;
– l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, di un fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l’anno 2016, per l’attuazione degli interventi di immediata necessità.
· Il Titolo II (artt. 5 – 36) reca le misure per la ricostruzione dei beni danneggiati e per il rilancio del sistema economico e produttivo, nonché disposizioni in materia di tutela dell’ambiente e di trasparenza e legalità.
In particolare, viene previsto:
–l’erogazione ai fini della ricostruzione dei beni danneggiati nel settore privato, di contributi sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti per far fronte ad alcune tipologie di intervento indicate, tra cui, in particolare, la ricostruzione, il ripristino o la riparazione di edifici, attrezzature, beni mobili e scorte. Vengono, inoltre, definite le modalità e i criteri generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, nonché, tra l’altro, gli interventi di immediata esecuzione, gli interventi su centri storici e nuclei urbani e rurali e gli interventi su edifici già finanziati da precedenti eventi sismici e ancora non conclusi;
–il rinvio per il finanziamento, la programmazione e la disciplina degli interventi su immobili e servizi pubblici danneggiati dal sisma, alle ordinanze del Commissario straordinario;
–l’attribuzione quanto alla fase attuativa degli interventi, del ruolo di soggetti attuatori (incaricati di predisporre il progetto e formulare le istanze di contributo) esclusivamente alle Regioni interessate, facendo salve le sole funzioni del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere rientranti nella rispettiva competenza;
-l’estensione del credito d’imposta (cosiddetto Art-Bonus), di cui all’articolo 1 del DL 83/2014 alle erogazioni liberali effettuate a favore del Mibact per interventi su beni culturali nelle aree colpite dal sisma del 24 agosto;
-la gestione delle procedure di affidamento degli interventi di ricostruzione pubblica da parte di un’unica centrale di committenza, individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti (Invitalia S.p.a.), sulla scorta di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario;
-misure per il recupero e il rilancio delle attività economiche danneggiate dal sisma. In particolare, è previsto l’intervento del Fondo di garanzia, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, a favore delle micro, piccole e medie imprese, e sono introdotte apposite agevolazioni, sotto forma di contributo in conto interessi, da erogare sulla base di criteri e modalità individuati dal Commissario straordinario, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
-la previsione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori interessati dagli eventi sismici, di contributi dell’INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi, di finanziamenti agevolati a tasso zero alle micro, piccole e medie imprese per il ripristino e il riavvio delle attività già esistenti e da altre e più specifiche disposizioni;
-previsione, per favorire la nascita e lo sviluppo di nuove attività produttive nelle aree interessate, di finanziamenti agevolati a tasso zero per le nuove imprese e l’introduzione di ulteriori aiuti, ai sensi della legge n. 181 del 1989, per il rilancio del sistema produttivo;
-misure per la tutela dell’ambiente. In particolare, sono introdotte misure di sostegno al finanziamento dei Parchi nazionali compresi nelle Regioni colpite dal sisma;
-il Commissario straordinario, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, predispone un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni indicati nell’Allegato;
-disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici nonché disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo volte a sospendere l’applicazione delle disposizioni vigenti sino al 31 dicembre 2018;
-istituzione di una Struttura di missione coordinata da un prefetto, nell’ambito del Ministero dell’interno, competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia per tutti i contratti pubblici e privati che fruiscono di contributi pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, che opererà in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
-istituzione di un apposito elenco tenuto dalla predetta Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, a cui gli operatori economici interessati a partecipare a qualunque titolo e per qualsiasi attività agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni del Cratere devono essere iscritti (c.d. “white list”). Ai fini di tale iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli artt. 90 e seg. del Dlgs 159/2011 – eseguite anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto – si siano concluse con esito liberatorio. Gli operatori economici che risultino iscritti nelle white list, alla data di entrata in vigore del provvedimento, sono iscritti di diritto nell’Anagrafe. Qualora l’iscrizione sia stata disposta in data anteriore a 3 mesi da quella di entrata in vigore del provvedimento, l’iscrizione all’Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuarsi con le modalità di cui al predetto art. 90;
-attribuzione all’ANAC di attività di controllo nell’ambito del processo di ricostruzione pubblica ed individuazione dei provvedimenti, adottati dal Commissario straordinario, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti;
-l’istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati per il conferimento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori;
– disposizioni in materia di tutela dei lavoratori volte a prevedere che la realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici per cui è concesso un contributo è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente all’osservanza integrale del trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali e territoriali nonché al possesso del DURC.
· Il Titolo III (artt. da 37 a 43) contiene le norme intese ad assicurare il coordinamento fra gli interventi di ricostruzione e quelli di competenza del Dipartimento della protezione civile per la gestione dell’emergenza ancora in atto.
· Il Titolo IV (artt. da 44 a 49) detta misure provvisorie di sostegno agli enti locali e ai lavoratori e di sospensione di termini di procedimenti giudiziari, amministrativi e fiscali in corso nei territori colpiti alla data del sisma. In particolare, viene disposta: la proroga, dal 20 dicembre 2016 al 30 settembre 2017, del termine per la ripresa dei versamenti fiscali che, in base al decreto del MEF del 1° settembre 2016, sono stati sospesi per effetto degli eventi calamitosi; la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 che devono essere effettuati entro il 30 ottobre 2017 senza l’applicazione di sanzioni e interessi; nonché la detassazione di contributi, indennizzi e dei risarcimenti connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione; l’esclusione da IRPEF ed IRES del reddito dei fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili, adottate entro il 28 febbraio 2017.
· Il Titolo V Infine sono previste misure concernenti la struttura commissariale e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (artt. 50 e 51) nonché norme per la copertura degli oneri finanziari e l’immediata entrata in vigore del provvedimento (artt. 52 e 53).
Il decreto legge scade il 17 dicembre p.v.