L’Aula della Camera ha licenziato, in prima lettura, con la votazione di fiducia, il disegno di legge di conversione del DL 193/2016 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” (DDL 4110-A/R/C– Relatori On. Paolo Tancredi del Gruppo AP-NCD-UDC e On. Giovanni Sanga del Gruppo PD).
Il testo approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze e trasmesso all’Aula è stato rinviato in Commissione per problemi di copertura di due norme specifiche (articoli 2-bis –interventi a tutela del pubblico danaro e generalizzazione dell’ingiunzione di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva e 7-sexies –semplificazioni per i contribuenti che adottano il regime c.d. dei minimi). Il testo come risultante dalle modifiche approvate in ottemperanza ai rilievi della Commissione Bilancio è stato, quindi, nuovamente trasmesso all’Assemblea ed approvato con la questione di fiducia.
In corso d’esame, in particolare, è stata approvata, come più volte richiesto ed auspicato dall’ANCE (si veda da ultimo la notizia di interventi dell’11 novembre 2016) una norma di interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti. In particolare viene chiarito che il comma 6 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 917/86 (TUIR), recante la disciplina della trasferta abituale si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita, sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
–la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
–lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
–la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni elencate, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’art.51 del TUIR suddetto è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.
Tra le altre novità introdotte nel testo:
-viene stabilito che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Contestualmente all’adozione degli indici suddetti cessano di avere effetto, ai fini dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore;
– viene chiarito, in particolare, che il nuovo Ente Agenzia delle entrate-riscossione è istituito a far data dal 1 luglio 2017, contestualmente allo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia. E viene stabilito che il nuovo Ente deve redigere una Relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione da trasmettere all’Agenzia delle entrate e al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’individuazione, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi;
– viene previsto, tra l’altro, che per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b, art. 50 bis, DL 331/1993, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, a norma dell’articolo 17, secondo comma, del DPR n. 633/1972, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Nei restanti casi, sino all’adozione del decreto, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell’imposta stessa;
– viene modificata la disciplina relativa allo scomputo dall’imposta delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto (art. 22 DPR 917/1986). In particolare, viene stabilito che le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate;
– viene precisato che: sono definiti con modalità agevolata tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e non 2015 come previsto dal testo del decreto. Relativamente a tali carichi i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1 del DPR 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali di cui al Dlgs 46/1999 provvedendo al pagamento integrale delle somme.
Il pagamento verrà dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1 agosto 2017, gli interessi nella misura del 4,5% (art. 21, primo comma, del DPR n. 602/1973).
Viene inoltre stabilito che, fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018, è effettuato il pagamento, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di 3 rate nel 2017 e 2 nel 2018. Viene inoltre fissato al 31 marzo 2017 il termine per presentare la dichiarazione che consente di accedere all’agevolazione, chiarendo che entro la medesima data è possibile integrare la dichiarazione già presentata.
Viene altresì chiarito che sono esclusi dalla definizione agevolata, tra gli altri, anche i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. Viene, inoltre, stabilito che alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili (artt. 111 e 111-bis del regio decreto n. 267/1942.);
-viene stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, per l’Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento previsto dall’art. 19, comma 3, lettera c), del DL 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L.114/2014 (sulle misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa);
– viene precisato che, nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs 80/2015, in merito alla destinazione di una quota pari al 10 % delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, le risorse previste del medesimo articolo, non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
– viene incrementato di 4 milioni di euro per l’anno 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del DL 185/2008, convertito dalla L.2/2009, per le finalità di cui ai commi 3 e 4-bis dell’art. 42 del D.Lgs 148/2015, relative ad accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali;
– al fine di garantire un’adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l’altro l’accesso all’apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell’articolo 39 del DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011, viene prevista l’istituzione presso l’Ente nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l’aggiornamento, dell’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell’elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall’Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall’Ente stesso, sentito il parere della Banca d’Italia. L’elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Ente nazionale per il microcredito ed è accessibile all’utenza.
Il Decreto legge, che scade il 23 dicembre p.v., passa ora all’esame del Senato.
Si evidenziano, altresì, le notizie di Lavoro e di Fiscalità del 18 novembre 2016