CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” (DDL 4110/C).
Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo iniziale.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Viene chiarito, in particolare, che il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione è istituito a far data dal 1 luglio 2017, contestualmente allo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia.
Emendamento 1.4 a firma di parlamentari
Viene stabilito, tra l’altro, che il nuovo Ente deve redigere una Relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione da trasmettere all’Agenzia delle entrate e al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’individuazione, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi.
Emendamento 1.34 a firma di parlamentari
Art. 4
Viene previsto, tra l’altro, che per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, a norma dell’articolo 17, secondo comma, del DPR n. 633/1972, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Nei restanti casi, sino all’adozione del decreto, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell’imposta stessa.
Emendamento 4.1 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 5
Viene modificata la disciplina relativa allo scomputo dall’imposta delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto (art. 22 DPR 917/1986). In particolare, viene stabilito che le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate.
Emendamento 5.14 a firma di parlamentari
Art. 6
Viene precisato che: sono definiti con modalità agevolata tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e non 2015 come previsto dal testo del decreto. Relativamente a tali carichi i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1 del DPR 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali di cui al D.Lgs 46/1999 provvedendo al pagamento integrale delle somme.
Il pagamento verrà dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1 agosto 2017, gli interessi nella misura del 4,5% (art. 21, primo comma, del DPR n. 602/1973).
Viene inoltre stabilito che, fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018, è effettuato il pagamento, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di 3 rate nel 2017 e 2 nel 2018. Viene inoltre fissato al 31 marzo 2017 il termine per presentare la dichiarazione che consente di accedere all’agevolazione, chiarendo che entro la medesima data è possibile integrare la dichiarazione già presentata.
Emendamento 6.17 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Viene precisato che sono esclusidalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione recanti le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
Emendamento 6.136 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Viene stabilito che alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili (artt. 111 e 111-bis del regio decreto n. 267/1942.)
Emendamento 6.138 dei Relatori
Art. 7
Viene introdotta una norma di interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti. In particolare viene chiarito che il comma 6 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 917/86 (TUIR), recante la disciplina della trasferta abituale si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita, sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
–la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
–lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
–la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato intrasferta e dove la stessa si è svolta.
Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni elencate, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’art.51 del TUIR suddetto è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.
Emendamento 7.0.5 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Viene stabilito che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti.
Contestualmente all’adozione degli indici suddetti cessano di avere effetto, ai fini dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore.
Emendamento 7.0.1 e 7.0.6 a firma di parlamentari
Viene stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, per l’Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento previsto dall’art. 19, comma 3, lettera c), del DL 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L.114/2014 (sulle misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa).
Emendamento 7.075 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 8
Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs 80/2015, in merito alla destinazione di una quota pari al 10 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata le risorse previste del medesimo articolo, non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Emendamento 8.13 dei Relatori
Per le finalità di cui ai commi 3 e 4-bis dell’art. 42 del D.Lgs 148/2015, relative ad accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, viene incrementato di 4 milioni di euro per l’anno 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del DL 185/2008, convertito dalla L.2/2009.
Emendamento 8.3 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art.13
Al fine di garantire un’adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l’altro l’accesso all’apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell’articolo 39 del DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011, viene prevista l’istituzione presso l’Ente nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l’aggiornamento, dell’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell’elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall’Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall’Ente stesso, sentito il parere della Banca d’Italia. L’elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Ente nazionale per il microcredito ed è accessibile all’utenza
Emendamento 13.141 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Il testo prevede, in particolare: lo scioglimento dal 1° luglio 2017 delle società del Gruppo Equitalia; l’introduzione dal 1° gennaio 2017 di due nuovi adempimenti comunicativi in ambito IVA da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione in forma analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA; l’estinzione del debito, relativo ai carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni 2000-2015, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (“definizione agevolata dei ruoli”); la riapertura, dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017, dei termini della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure); l’incremento, per l’anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del DL 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga; l’autorizzazione alla spesa di 320 milioni per l’anno 2016 e 400 milioni per il 2018 quale contributo al Contratto di programma – Parte investimenti, aggiornamento al 2016, della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.); l’incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della L 662/1996, nella misura di 895 milioni di euro per l’anno 2016.
Il decreto legge, che scade il 23 dicembre 2016, passa ora all’esame dell’Aula.